CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07112/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23243/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Elena; -intimata - nonchécontro VaccarezzaFabio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv . GiulioMuzio; - controricorrent i – avverso la sentenza n. 1719/2022 del TRIBUNALE di GENOVA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: avverso sentenza n. 1719/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha presentato ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; degli intimati si sono difesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un unico controricorso; in data 29 novembre 2022 la ricorrente ha depositato “istanza di rinuncia”, che in effetticostituisce correttamente atto rituale ai fini dell’articolo 390 c.p.c.; ai sensi dell’articolo391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve essere condannata a rifonderle - liquidate come da dispositivo –alla parte controricorrente; nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175 : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica."; conformeCass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1700 , 00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma il21 dicembre 202