CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di proprio difensore, impugna la sentenza in data 21/12/2021 con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 10/02/2014 del Tribunale di Arezzo, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. per omesso avviso dell'udienza di appello al difensore di fiducia". La nullità veniva ravvisata nel fatto che il decreto di citazione in appello veniva inviato all'indirizzo PEC dell'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma e non al difensore di fiducia, ossia a [OSCURATO:PERSONA] anche lui del Foro di Roma."La sentenza -scrive la difesa- risulta quindi nulla ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) poiché sia lo scrivente difensore, sia lo stesso imputato, domiciliato presso lo studio dello scrivente, non hanno avuto notizia dell'udienza in Corte di appello celebrata in data 21 dicembre 2021, non avendo ricevuto alcun avviso, in quanto erroneamente notificato ad altro difensore". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone una questione non consentita. 2. Dall'esame degli atti (possibile in ragione della natura processuale della questione sollevata) emerge che -in effetti- l'avviso di fissazione dell'udienza del 21 dicembre 2020 dinanzi alla Corte di appello di Firenze, veniva notificato, il 9 novembre 2020, a mezzo PEC, all'indirizzo dell'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che non era il difensore di [OSCURATO:PERSONA], dato che l'imputato era ed è difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], anche lui del Foro di Roma. Emerge, altresì, che l'[OSCURATO:PERSONA], il successivo 10 novembre 2020, inoltrava ("girava") all'[OSCURATO:PERSONA] la PEC erroneamente pervenutagli; PEC che, quindi, lo stesso 10 novembre 2020, perveniva ed era conosciuta con il suo contenuto dall'effettivo difensore dell'imputato. Va rilevato, dunque: che l'[OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2020 era venuto a conoscenza dell'udienza fissata davanti alla Corte di appello per il giorno 21 dicembre 2020; che l'[OSCURATO:PERSONA], pur essendo venuto a conoscenza di tale udienza, non vi compariva. Tali ultimi rilievi collocano il caso concreto al di fuori delle ipotesi delle nullità insanabili e lo spostano tra quelle delle nullità sanabili, alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 119 del 27/10/2004 (dep. il 2005, Palumbo), dove è stato spiegato che nell'ipotes• in cui la notificazione sia pervenuta a soggetto diverso dal destinatario, ma questi sia comunque venuto a conoscenza dell'atto da notificare, il vizio non è determinato dalla circostanza che il consegnatario è stato una persona diversa da quella che avrebbe dovuto ricevere la copia (con conseguente nullità assoluta ai sensi dell'art. 171, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.), ma dall'adozione di un modello di notificazione diverso da quello che avrebbe dovuto essere adottato, che provoca una nullità di orine generale a regime intermedio (ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), che non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, per come avvenuto nel caso di specie. «E' questa la conclusione -si legge nella sentenza menzionata- che discende dall'applicazione della normativa in materia di nullità, e una conclusione diversa sarebbe priva di qualsiasi ragionevole giustificazione. Infatti, l'imputato, a quanto risulta, era a conoscenza della citazione e il difensore, in quanto domiciliatario, era ben consapevole che la notificazione, non essendo avvenuta presso il suo domicilio, era viziata; perciò, la nullità ben poteva e doveva essere dedotta nel giudizio (...), se l'imputato aveva effettivamente "interesse all'osservanza della disposizione violata" (art. 182 comma 1 c.p.p.). Qualora si consentisse la deduzione e la rilevazione di nullità del genere nel giudizio di cassazione si determinerebbe senza ragione un prolungamento del processo, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata (art. 111 comma 2 Cost.), e si darebbe all'imputato la possibilità di strumentalizzare il vizio dell'atto riservandosi, senza nessuna apprezzabile ragione difensiva, di farlo valere solo al termine e secondo l'esito del processo, con l'effetto di procrastinare la decisione e di ottenere eventualmente un proscioglimento per prescrizione». Le Sezioni unite hanno raggiunto tale conclusione esaminando l'ipotesi della notificazione della citazione nel giudizio di primo grado effettuata nel domicilio reale dell'imputato a una persona convivente, là dove -invece- lo stesso imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, che doveva essere l'effettivo destinatario della notificazione. Quanto affermato con riguardo alla mancata notifica della citazione all'imputato, è valido -ancor di più- nel caso oggi in esame, dove risulta che il difensore -pur non avendo ritualmente ricevuto la notifica- è pur venuto a conoscenza della fissazione dell'udienza, sia pure grazie all'iniziativa del destinatario dell'avviso che, -accorgendosi dell'errore nella spedizione della PEC- ha spontaneamente inoltrato l'atto all'[OSCURATO:PERSONA], ossia al soggetto cui la notifica doveva legittimamente pervenire. Dal fatto che il difensore -pur essendo venuto a conoscenza dell'udienza - non vi sia comparso, anche al solo fine di far valere il vizio, consegue che tale vizio è da ritenersi sanato, ex art. 184, comma 1, cod. proc. pen., implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte a far rilevare l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione (cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 51539 del 18/10/2018, Savio, Rv. 274496 - 01), vertendosi -per quanto detto- in tema di nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. relativa alla rappresentanza dell'imputato e deducibile nei termini previsti dall'art. 180 cod.proc.pen., non ricadendosi nelle ipotesi di nullità assolute insanabili previste dall'art. 179, cod.proc.pen.. Da ciò discende che la questione sollevata dalla difesa non può essere dedotta per la prima volta nell'odierno giudizio di Cassazione. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C