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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08593/2026

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , I ndustries Spa - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNICOLA [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti si dà per esposta la relazione del consigliere relatore, il procuratore generale conclude, riportandosi alla memoria in atti, per il rigetto dei ricorsi.

Gli avvocati presenti danno atto di aver cognizione della memoria predisposta dalla procura generale. [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si riporta agli scritti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il proprio assistito discute i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni depositate dal delegante, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e chiede l'accoglimento del ricorso, dopodiché si congeda, dovendo lasciare l'aula per presenziare ad altra udienza; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], S alzano G aetano e [OSCURATO:PERSONA], si riporta agli scritti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il proprio assistito discute i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 24 gennaio 2018, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati diassociazione per delinquere finalizzata alla immissione ne l mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maisoncontraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato:1) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione; 2) G arofalo [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;3) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; 4) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione; 5) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; 6) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione; 7) [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni sei e mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici in perpetuo; 8) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, e pubblicazione della sentenza; 9) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

Gli imputati erano altresì condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituit e particivili, in persona dei loro legal i rappresentant i p.t., da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza da essa sostenute.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era ordinata la confisca dei beni attualmente in sequestro con confisca e distruzione del materiale con contraffatto e delle apparecchiature in sequestro.

2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi gravata pronunciatasi sugli appelli proposti dagli imputati, ha riformato parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando:1) non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato descritto al capo Q1, estinto perprescrizione, rideterminando la pena per il reat o di cui a l cap o O1 nella misura complessiva di anni tre di reclusione; 2) non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alreato descritt o a l cap o P1 , estint o per prescrizione, rideterminando la pena per il delitto associativo sub O1, nella misura di anni tre di reclusione; 3) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ridetermina va la pena per il delitto associativo sub F1 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni unodi reclusione; 4) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche,rideterminava la pena per il delitto associativo sub F1 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni unodi reclusione; 5) non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati descritti ai capi , G1, H1, I1 ed N1, estinti perprescrizione, rideterminando la pena per il reat o associativo di cui alcapo F1, nella misura di anni cinque di reclusione; 6) non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reat i descritt i a i cap i H1, L1 ed N1 , estint i perprescrizione, rideterminando la pena per il re at i associativo di cui a l cap o F1 nella misura di anni due e mesi novedi reclusione.

Confermava la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre la Corte confermava nel resto la sentenza impugnata, anche in relazione alle statuizioni civili ed alla disposta confisca exart. 12 sexies l. n. 356 del 1992 (ad eccezione dell’immobile sito in Casoria al Vico V [OSCURATO:PERSONA] n. 12, intestato a [OSCURATO:PERSONA]) ; condannava infine gli imputati appellanti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio sostenute nel grado dalle costituite parti civili.

3. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso succintamente rappresentati, secondo quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. p en .

4. [OSCURATO:PERSONA], capo U (art. 416 cod. pen.). 4.1.Violazione di legge in riferimento all’art. 99 cod. pen. per non avere la Corte di appello motivato in ordine alla richiesta di esclusione della contestata recidiva.

Invero, la recidiva si fonda su reati commessi dal ricorrente nel 1994 e nel 2004, rivestendo il [OSCURATO:PERSONA] un insignificante profilo delinquenziale.

4.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. giacché la Corte di appello non ha tenuto in considerazione la rinuncia ai motivi di appello.

5. [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.), [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.) e [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.) hanno proposto ricorso unico ricorso congiunti a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della associazione.

Nel caso di specie non vi è prova della permanenza del vincolo associativo, dal momento che i ricorrenti hanno realizzato soltanto una attività occasionale.

5.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Invero, la Corte di appello ha omesso la motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante de qua.

5.3. Contraddittorietà, mancanza, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

6. [OSCURATO:PERSONA], capo O1 (art. 416 cod. pen.).

6.1. Con l’unico motivo censura la sentenza in riferimento alla non corretta individuazione del tempus commissi delicti, 24 gennaio 2018(data della decisione di primo grado) per il delitto associativo descritto al capo O1, mentre la prova intercettiva restituisce evidenza che successivamente al 17 dicembre 2010 (termine dell’attività captativa) non vi è prova della prosecuzione dell’attività associativa.

7. [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.).

7.1. Con il primo motivo censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condotta partecipativa.

L’attività di indagine ha appurato solo l’esistenza di sporadici ed occasionali rapporti con [OSCURATO:PERSONA].

7.2. Con il secondo motivo censura la sentenza in riferimento alla non corretta individuazione del tempus commissi delicti, 24 gennaio 2018 (data della decisione di primo grado) per il delitto associativo descritto al capo O1, mentre i fatti erano stati accertati nel mese di settembre 2010, allorquando si era proceduto al sequestro della merce e dei macchinari per la produzione dell’abbigliamento, attività di PG che poneva fine all’asserita attività associativa.

7.3. Con l’ultimo motivo censura la erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen.

Il trattamento sanzionatorio riservato alla ricorrente non era adeguato.

8. [OSCURATO:PERSONA], capo B (416 cod. pen.).

8.1. Con il primo motivo censura la contraddittorietà, illogicità della sentenza di appello in ordine alla condotta partecipativa contestata al ricorrente.

Invero, l’attività di indagine con consente di affermare la partecipazione volontaria all’associazione di cui al capo B.

8.2. Con il secondo motivo censura la sentenza in riferimento alla non corretta individuazione del tempus commissi delicti, 22 novembre 2014(data della decisione adottata in sede di giudizio abbreviato nei confronti di alcuni coimputati) per il delitto associativo descritto al capo B, mentre la prova intercettiva restituisce evidenza che il ricorrente è stato sottoposto ad intercettazione tra il novembre 2010 ed il maggio 2011, mentre successivamente a tale epoca non vi è prova della prosecuzione dell’attività associativa.

8.3. Con il terzo e quarto motivo si censura la sentenza per violazione degli art. 62 bis e 133 e 99 cod. pen., sotto il profilo della determinazione del trattamento sanzionatorio.

9. [OSCURATO:PERSONA], capo O1 (art. 416 cod. pen.).

9.1. Con l’unico motivo proposto censura la carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per mancanza di prova in ordine alla condotta partecipativa. 10 [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.).

10.1. Con il primo motivo censura la sentenza in riferimento alla non corretta individuazione del tempus commissi delicti, 24 gennaio 2018 (data della decisione di primo grado) per il delitto associativo descritto al capo F1, mentre lo stesso è stato arrestato il 19 novembre 2010, circostanza che prova l’interruzione definitiva delle condotte associative.

10.2. Con il secondo motivo censura il travisamento della prova, giacché l’attività di indagine realizzata attesta l’estraneità del ricorrente da ogni contesto associativo.

Sotto altro aspetto, la Corte di appello non aveva motivato in merito alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza n. 6877 del 30 ottobre 2014, passata in giudicato il 30 aprile 2015.

11. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto di tutti i ricorsi.

12. Con note del 26 gennaio 2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l’accoglimento del ricorso, replicando alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, mentre quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeBiase [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati.

2. La logica interna alla decisione consiglia di invertire l’ordine nell’esame dei motivi di ricorso, affrontando la questione comune sollevata, anche se da angoli prospettici differenti da [OSCURATO:PERSONA](unico motivo), [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo di ricorso) , D e [OSCURATO:PERSONA](secondo motivo di ricorso) e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso) in ordine alla individuazione del termine di prescrizione delle diverse ipotesi associative loro contestate. 2.1.I motivi sono fondati e devono essere accolti.

2.2. Invero, è stato già affermato il principio -che il [OSCURATO:PERSONA] condivide - secondo cui in presenza di un reato permanente nel quale lacontestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (così, Sez.2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080).

Ilreato per il quale si procede ha natura permanente e, rispetto a tale categoria di reati, si è più volte affermato che, in caso dicontestazione c.d. aperta o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, laregola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080; Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414), restando però confermato che, in tali ipotesi, il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, dal quale decorre il termine diprescrizione del reato in mancanza di una specificacontestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 12055 del 19/01/2022, C., Rv. 281021, in tema di atti persecutori; Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018, D., Rv. 275490, sempre in tema di delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen.).

Ciò posto, la giurisprudenza, con indirizzo che può considerarsi consolidato, ha già spiegato che, in tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine diprescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine diprescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953), da considerarsi del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076; Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146), essendo pure condivisibile il principio per il quale il termine diprescrizione va computato non in riferimento alla suacontestazione originaria bensì in relazione alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giudice abbia ritenuto in sentenza, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali riconosciuti (in motivazione Sez. 2, n. 13927 del04/03/2015, Amaddio).

2.3. Dell'enunciato principio non ha fatto corretta applicazione il provvedimento impugnato che, nonostante gli specifici rilievi difensivi formulati dairicorrenti, ha fornito una motivazione risultata intrinsecamente illogica nella misura in cuiindividua la cessazione della permanenza alle sentenze di primo grado prosecuzione, legandola alla indimostrata prosecuzione delle attività illecite successivamente alla cessazione dell’attività intercettiva.

Nel caso in esame, i ricorrenti ha nno fornito utili precisazioni in ordine alle scansioni processuali rilevanti per individuare la chiusura dellacontestazione di cui alla rubrica, alla quale certamente bisogna fare riferimento per stabilire la data di chiusura dellacontestazione del reato associativo.

In altri termini, i ricorrenti con il ricorso per cassazione hanno dedotto l'omesso rilievo ex officioda parte del giudice di merito della prescrizione del reato, fornendo compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, allegando utili elementi al fine di valutare l'intervenuta maturazione del termine di legge.

Orbene, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che l’ultimo contatto tra i sodali è avvenuto il 17 dicembre 2010; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha individuato la decorrenza del termine di prescrizione dal settembre 2010, coincidente con il sequestro di merce e macchinari; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le intercettazioni si arrestano al maggio 2011 ed infine la difesa del [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla data di arresto dello stesso il 19 novembre 2010, come momento di cesura della eventuale condotta partecipativa, offrendo a tal fine elementi alla stregua de i qual i possa evincersi una chiusura della contestazione anticipata rispetto a quella individuata dal giudice d'appello, anche con il richiamo ad elementi emersi nel giudizio di primo grado.

Quanto al dies ad quem della permanenza associativa descritta al capo B (circostanza che interessa il [OSCURATO:PERSONA]), la motivazione della sentenza impugnata ha ritenuto che la permanenza del reato associativo dovesse ritenersi cessata alla data di accertamento nel separato giudizio abbreviato eletto dagli altri imputati dello stesso fatto associativo (22 dicembre 2014).

Orbene, se può, infatti, anche ritenersi che, in caso dicontestazione c.d. aperta, la cessazione della permanenza coincida con l'accertamento del fatto in primo grado, certamente questo dato cronologico di natura convenzionale non può farsi discendere da un accertamento svolto in separato giudizio datato quasi quattro anni prima della sentenza intervenuta nel primo grado di questo giudizio.

Peraltro, approfondendo l'analisi sul tema devoluto, la logica che regge la decisione quanto al capo F1 ed O1, per un verso non tiene conto del significato che si trae dalla prova intercettiva, dai sequestri e dagli arrestivalorizzati con i motivi di appello, ove si dava conto dell'esaurimento della dimostrata virulenza di questa compagine tra il settembre 2010 ed il dicembre 2010, per altro verso si pone in aperto (forse inconsapevole) contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080;Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414, tra le ultime oggetto di massimazione; meno recentemente, Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Rv. 237707; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Pg in proc.

Panzeca ed altri, Rv. 260511), che tende a datare la cessazione della permanenza, anche e soprattutto nei reati associativi, in coincidenza con la dimostrazione di una attuale virulenza.

In altre parole, una volta che nel processo sia rimasta dimostrata l'efficace offerta di contribuzione agli scopi dell'associazione, occorre (atteso il carattere assai concreto del pericolo che connota l'incriminazione, che offende il bene-interesse tutelato finché perdura quella "reciproca offerta di contribuzione") dimostrare la permanente durata di tale offerta, che in questo processo è rimasta ancorata per i capo F1 e O1 (come del resto le stesse modalità di partecipazione al sodalizio dimostrano) al periodo 2011 - 2012 in cui si è manifestata la coagulazione del gruppo di mercanti di marchi contraffatti, non avendo i giudici di merito valorizzato successive manifestazioni di affectio(recentemente in questi termini, tra le decisioni non massimate: Sez. 2, n. 11786 del 13/03/2025, Giordano; Sez. 1, n. 7781 del 08/01/2025, Cassano; Sez. 5, n. 1854 del 22/11/2024, dep. 2025, Autolitano; Sez. 1 , n. 43830 del 25/09/2024, Nirta).

La sentenza impugnata deve sul punto specifico essere annullata, per intima contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, onerando la Sezione di rinvio della individuazione corretta della data di cessazione della permanenza associativaper i capi B, F1 ed O1, fondata sulla accertata dimostrazione (ad una certa data) della permanenza del vincolo.

Con riguardo alla prospettataprescrizione, venendo in rilievo una ipotesi di c.d.contestazione aperta, dovrà essere valutato dal Giudice del rinvio se risultino accertate condotte effettive successive a quelle indicate nell'imputazione.

Deve puntualizzarsi chel’eventuale declaratoria di prescrizione si impone anche a favore degli altri imputati che non ha nno proposto tale eccezione, in applicazione dell'effettoestensivo dell'impugnazione che opera con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile, come nel caso in esame), indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando laprescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373).

3. Il ricorso comune proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

3.1. L'associazioneper delinquere è, in linea di principio, una fattispecie a forma libera e a bene giuridico abbastanza indefinito; il [OSCURATO:PERSONA] ha, difatti, condotto la fattispecie al massimo grado delle sue potenzialità espressive, sia riducendo a tre ilnumero minimo dei concorrenti necessari, sia generalizzando lo spettro dei delitti-scopo, sia, infine, tratteggiando il delitto nei termini di una ipotesi di pericolo presunto.

Per attribuire concretezza e percettibilità a tale fattispecie criminosa si è dunque cercato di definire il bene giuridico tutelato e lo si è trovato nella figura vaga e flessibile dell'"ordine pubblico"; quest'ultimo concetto lo si è a sua volta identificato nella pace, sicurezza e tranquillità pubbliche.

Più precisamente, tutela dell'ordine pubblico non significa tutela di un ordine ideale, bensì azione conservativa di un assetto sociale esistente caratterizzato da determinati tassi di criminalità, contro i rischi di recrudescenza criminale, cioè di incremento dei tassi di criminalità preesistenti.

L'ordine pubblico diventa dunque, in tale ottica, quasi una grandezza criminologica graduabile in base a due variabili: gli atti criminali e le opportunità criminali.

3.2. La motivazione adottata dai giudici di merito appare esente da censure logico - giuridiche.

I giudici di merito hanno accertato l'esistenza di un gruppo familiare (capo F1) , capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e coadiuvato dai figli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dedito alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di abbigliamento di note marche di moda mediante contraffazione di modelli e, in alcuni casi, dimarchi tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, evidenziando gli stretti legami parentali tra gli associati, il perdurare dell'affectio societatisnel tempo, l'omogeneità del gruppo, la risalente capacità organizzativa.

La qualità dell'associazionecriminosa è emersa distintamente anche dalla programmazione di un numero indeterminato di reati dello stesso tipo, compiuti curando l'intera filiera produttiva della merce contraffatta (acquisto delle materie prime, organizzazione di plurimi laboratori di produzione, tutti dotati di macchinari e punzoni, imballaggio, magazzini di stoccaggio), dalla vendita e distribuzione della merce ad una rete consolidata di clienti, con attribuzione di uno specifico ruolo ad ogni compartecipe.

L'elevata specializzazione acquisita dal gruppo, che a tal fine ha potuto sfruttare anche la capacità d'intesa dovuta alla sussistenza del vincolo familiare, ha consentito la consumazione di più reati, a dimostrazione di una serialità di programmazione collegata all'esistenza di una struttura associativa.

Dimostrati sono stati poi i supporti organizzativi, che necessariamente postulavano l'esistenza di più soggetti e la predisposizione di specifiche risorse (v. 25- 31 p p . sentenza d'appello).

Correttamente, dunque, nel caso in esame può trovare applicazione il principio giurisprudenziale, già fissato per l'associazionea delinquere al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, secondo il quale in tema diassociazione a delinquere, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibili dalla continuità e sistematicità dell'attività criminosa (nella specie, reati di contraffazioni dimarchi e modelli industriali registrati) e dalla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, la massimasintonia e la piena conoscenza reciproca, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso ed insidioso (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi e altri, Rv. 261426; Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 250773; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Rv. 268184).

Su tale struttura si è innestato il pactum sceleris, fermo e condiviso tra gli associati, emergente dalle conversazioni intercettate, dalla estrema preoccupazione per le sorti dell'attività aziendale e dal comportamento da essi tenuti nel corso degli accertamenti, elementi che provano, secondo i giudici dimerito, la consapevolezza della sua attuazione da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti nella esecuzione dei delitti-scopo, a prescindere dalla durata e oggettiva rilevanza del singolo contributo.

Al riguardo, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi di illogicità manifesta e da censure, richiama lo sforzo profuso dagli associati (conclamato nella ricerca di nuovi laboratori in sostituzione di quelli sequestrati) per mantenere inalterata la produzione di merce contraffatta, rilevando che, in tema diassociazione per delinquere, per la costituzione di un sodalizio associativo non sia necessaria la esplicita manifestazione di una volontà, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione.

Con riguardo alla sussistenza dell'affectio societatis, la Corte territoriale ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo, posto che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazionecon fini criminali, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata e per un determinato segmento criminoso, ove emerga l'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale e altri, Rv. 273008-01), con predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte del singolo per il raggiungimento dello scopo.

Quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare assieme ad almeno altre due persone, aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminale strutturata; come quella che fa leva sulla fuoriuscita dalla compagine sociale perché trattasi di circostanza che non priva di valenza la condotta delittuosa anteriormente posta in essere.

La costituzione di un'associazionedelittuosa si inserisce in questa trama di relazioni illecite, interagendo con il sistema.

Inserita, dunque, come fa la Corte d'Appello, l'organizzazione associativa di cui al capo F1 nella trama complessiva delle emergenze processuali, ne emerge una struttura associativa tanto più coesa, in ragione dei legami familiari, e comunque collaudata a sufficienza da adottare comportamenti preventivi di sempre possibili intrusioni da parte delle forze dell'ordine.

Dalla lettura del testo della sentenza impugnata e di quella consonante di primo grado, si evince che nel giudizio di merito l'affermazione della responsabilità deiricorrenti si è fondata sulla corretta analisi delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di primo grado e che nel giudizio di appello sono state tenute in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, anche in tema di prova della consapevolezza di partecipare efficacemente ad una compagine plurisoggettivaorganizzata, attiva nella consumazione di una moltitudine di reati di diffusione sul territorio partenopeo di merce (capi di abbigliamento ed accessori) recante noti marchi contraffatti.

La Corte di merito (pag. da 25a 30 della sentenza impugnata oltre che alle pp. 71 e 72 della sentenza di primo grado) ha così offerto ai motivi di gravame diffusa ed esaustiva corrispondenza dialettica, che sul punto essenziale della decisione non viene peraltro specificamente censurata con i motivi di ricorso.

Nel giudizio di merito sono state correttamente argomentate consistenza e univocità delle evidenze intercettive che hanno condotto ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotore, e dei suoi figli [OSCURATO:PERSONA] ed Antoniorispetto all’ipotesi accusatoria descritt a in imputazione.

Ciò in quanto dal tenore delle numerose conversazioni intercettate, la Corte ha tratto argomento per ritenere dimostrata la chiara consapevolezza dei ricorrent i di agire efficacemente per offrire il suo contributo personale alla sodalità dedita alla importazione e commercializzazione di merce recante noti marchi contraffatti.

I ricorrentiinterloquivano infatti non solo tra loro , collabora ndo operativamente, ma con una pluralità di fornitori, collaboratori ed esportatori che coordinavano nelle loro attività commerciali.

Il motivo di ricorso relativo si risolve, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui la ricorrente rifiuta di confrontarsi (Sez. 5 , n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3.3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, in quanto diretti a contestare complessivamente il trattamento sanzionatorio, e sono inammissibili.

Quanto al motivo concernente l’applicazione della recidiva, occorre richiamare l’affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 ), secondo cui, ai fini della rilevazione dellarecidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, lavalutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

Nel caso di specie, talevalutazione può ritenersi adeguatamente compiuta dalla Corte territoriale, che ha sottolineato, in maniera non illogica, sia la molteplicità delle precedenti condanne a carico del ricorrente, sia la loro riferibilità a fatti commessi con cadenza periodica, essendo tali elementi sintomatici dell’indifferenza dell’imputato alle pene che gli sono state comminate nel corso degli anni, evidenziando che la per l’omogeneità delle violazioni, il nuovo reato si manifesta come espressivo di maggiore riprovevolezza e attitudine criminale.

Orbene, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, finalizzate sostanzialmente a sollecitare differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Quanto al terzo motivo, ilgiudice censurato ha giustificato il diniego all’imputato delle circostanze attenuanti generiche sulla base delle concret e modalità del fatto (notevoli disponibilità finanziarie, predisposizione di strutture produttive, entità delle merci contraffatte, posizione apicale rivestita, pervicacia nell’agire illecito).

Si tratta di giustificazioni senz’altro in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quandodifetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, P., Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, C., Rv 242419).

Pertanto, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ilgiudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall' art. 133 cod. pen. , quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in talsenso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

4.1. Il primo motivo di censura relativo alla condotta partecipativa è inammissibile.

Sul punto si rinvia al § 3.2 ove sono stati specificatamente indicati ed analizzati gli elementi caratterizzanti l’esistenza di una stabile struttura associativa dedita alla contraffazione di capi di abbigliamento di prestigiose case di moda, dovendosi precisare che alle pp. 25 e 26 la Corte di appello, con motivazione congrua che sfugge ad ogni censura, ha analizzato le numerose intercettazioni che attestano il diuturno coinvolgimento della ricorrente nell’attività associativa di contraffazione delle merci, interessandosi della fiorente attività produttiva, essendo a conoscenza dei ruoli rivestiti dai singoli associati.

4.2. Il secondo motivo è fondato ed è già stato oggetto di analisi nel § 2 al quale si rinvia.

4.3. Inammissibile il terzo motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

In tema di determinazione della pena, questa Corte ha ripetutamente affermato che quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall’art. 133 cod. pen.siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani, Rv 217333; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv 241189; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv.258356).

Ha, altresì, chiarito che non è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione nel caso in cui venga inflitta una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).

Nel caso di specie, sebbene la pena (anni due e mesi nove di reclusione) sia stata determinata al di sotto della media edittale, la Corte di appello si è ampiamente diffusa in merito alle ragioni di determinazione del trattamento sanzionatorio rinviando alle modalità complessivamente considerate di realizzazione della condotta partecipativa.

Con tale specifico aspetto dellamotivazione le deduzioni difensive non si sono confrontate, risultando quindi aspecifiche.

5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

I due motivi di ricorso, diretti contestare sotto differenti angoli prospettici il trattamento sanzionatorio, sono infondati.

La conferma del diniego di esclusione dellarecidiva reiterata e specifica, contestata e applicata al ricorrente, è stata motivata nella sentenza impugnata con il richiamo alle due condanne, una delle quali infraquinquennale, che inducevano a ritenere che egli risultasse ancora pericoloso dovendosi escludere l’esistenza di una ridotta capacità a delinquere (v. pag. 20 e 21 della sentenza impugnata).

Tale argomentazione è senz’altro rispettosa dei dettami del diritto vivente in ordine alla necessità di specifica e individualizzante motivazione ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen.(Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, S., Rv. 284878; S ez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez.U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé,Rv. 247838).

Sotto altro aspetto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione”del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci e altro, Rv. 269748; Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (ex multisSez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, D., Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, P., n.m.); inoltre, stante la ratiodella disposizione di cui all'art. 62- bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delleattenuanti ( S ez. 2 , n. 3896 del 20/ 0 1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 7,n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 4,n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamentodella pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6,n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737).

Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, PG in proc.

Biancofiore, Rv.247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, C., Rv 242419).

Inoltre, anche recentemente questa Corte ha ribadito che in tema di circostanze, non è valorizzabile, ai fini della concessione delleattenuanti generiche, l'intervenuta rinuncia a talunimotivi di appello, trattandosi di strategia difensiva, insuscettibile, come tale, di connotazioni di meritevolezza o di disvalore (Sez. 2, n. 32541 del 02/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288609) Nel caso di specie, la Corte di appello ha anche fatto riferimento alla biografia criminale del [OSCURATO:PERSONA] ed alla assenza di elementi post delictum valutabili positivamente quali circostanze ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Tale motivazione non appare in alcun modo censurabile, facendo uso corretto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

6.1. Il primo motivo di ricorso èinfondato.

Quanto al primo motivo, igiudici di appello alle pp. 16 e 17 descrivono, con motivazione che sfugge ad ogni censura dedotta dal ricorrente, la condotta realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] sintomatica dell’affectio societatis.

Invero, l’attività intercettiva ha consacrato il ricorrente come collaboratore diretto di [OSCURATO:PERSONA], promotore della associazione di cuio al capo B, avendo il delicato compito – a riprova della fiducia nutrita dai vertici associativi nei suoi confronti – di gestire i rapporti commerciali con i clienti e riscuotere i pagamenti, circostanze dimostrative del ruolo di primo piano dallo stesso rivestito per nulla ancillare e secondario.

A riprova di tale circostanza, si pone il finanziamento di 50.000,00 euro dallo stesso erogato al [OSCURATO:PERSONA] per consolidare l’attività di confezionamento degli abiti contraffatti.

Gli stessi giudici di merito si sono poi diffusi sulle ragioni per le quali la tesi difensiva, proposta dal difensore nuovamente nel presente giudizio senza carattere di novità, in merito ad un semplice prestito allo zio, è stata ritenuta inconferente (p. 16).

6.2. Il secondo motivo di ricorso è stato affrontato nel § 2, cui si rinvia, è fondato.

6.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Le censure complessivamente considerate relative al trattamento sanzionatorio non riescono a scalfire la solidità motivazionale adottata (cfr. pp. 16 e 17).

Invero, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha verificatoin concreto che la reiterazione dell’illecito era effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, infatti, non solo ha dato conto dei precedenti penali da cui era attinto il ricorrente, ma ha altresì valutato il nuovo episodio delittuoso, ritenendolo espressivo di una spiccata propensione al crimine.

Il motivo, con il quale si censura la decisione che ha respinto il motivo di appello con il quale si chiedeva di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per evidente difetto di specificità.

Tale motivo non si confronta, infatti, con l'attenta motivazione offerta dalla Corte a sostegno della decisione (pag. 17), ove si evidenzia, con argomentare conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995), che alcuno specifico elemento degno di positivo apprezzamento induce a riconoscere le circostanze innominate.

Le doglianze portate al testo della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in diritto e neppure si confrontano con la puntuale argomentazione che sostiene, sul punto, la decisione.

I giudici di merito hanno diffusivamente indicato le ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio, rinviando all’enorme giro di affari gestito dall’associazione (con importazioni dalla Cina di merce anche per 70.000,00 euro di valore) la prosecuzione dell’attività illecita nonostante regime domiciliare sopravvenuto, dell’arco temporale di durata dell’associazione.

In altri termini, cioè, i giudici hanno esaustivamente ed incensurabilmente argomentato sul punto alla luce di elementi di natura obiettiva quali la complessiva gravità dei fatti, e di natura soggettiva, attinenti l’intensità del dolo e la disinvoltura con la quale il ricorrente si era messo a disposizione del sodalizio.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato.

L’unico motivo di ricorso, che denuncia deficit motivazionali - in maniera peraltro promiscua-sulla prova della partecipazione associativa (capo O1) ed in particolare della prova del dolo di partecipazione e di atti concludenti di una tale affectio, è infondato.

Dalla lettura del testo della sentenza impugnata e di quella consonante di primo grado si evince che nel giudizio di merito l'affermazione della responsabilità del ricorrente si è fondata sulla corretta analisi delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di primo grado e che nel giudizio di appello sono state tenute in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, anche in tema di prova della consapevolezza di partecipare efficacemente ad una compagine plurisoggettiva organizzata (promossa ed organizzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), attiva nella consumazione di una moltitudine di reati di importazione dall'estremo oriente e diffusione sul territorio italiano di merce (capi di abbigliamento ed accessori) recante noti marchi contraffatti.

La Corte di merito (pag. da 33a 35 della sentenza impugnata) ha così offerto ai motivi di gravame diffusa ed esaustiva corrispondenza dialettica, che sul punto essenziale della decisione non viene peraltro specificamente censurata con ilmotivo di ricorso.

Nel giudizio di merito sono state correttamente argomentate consistenza e univocità delle evidenze intercettive che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell'imputato rispetto alla ipotesi associativa descritta al capo O1della imputazione.

Ciò in quanto dal tenore delle conversazioni intercettate, soprattutto (ma non solo) con [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha tratto argomento per ritenere dimostrata la chiara consapevolezza del ricorrente di agire efficacemente per offrire il suo contributo personale alla sodalità dedita alla importazione e commercializzazione di merce recante noti marchi contraffatti.

Il ricorrente interloquiva, infatti, non solo con il [OSCURATO:PERSONA] , al fine di reperire locali da adibire a laboratori per la produzione e successiva vendita di scarpe [OSCURATO:PERSONA], occupandosi anche di tenere i rapporti commerciali con i clienti.

Ilmotivo di ricorso si risolv e , pertanto, nella domanda di una diversa lettura della prova intercettiva, che è preclusa -fuori dai casi di evidentissimo travisamento decisivo e incontestabile (che non ricorre nella fattispecie) del dato probatorio - alla Corte di legittimità, in caso di conformità verticale delle decisioni di merito (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 6, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in pric.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018). [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso, intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni telefoniche, qualifica come questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con la quale esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701, del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).

8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

8.1. Il primo motivo è stato già scrutinato nel § 2, al quale si rinvia, ed è fondato.

8.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, confrontandosi con il ricorso, ha evidenziato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che partecipava al programma criminoso dell'associazione, occupandosi della produzione in prima persona, in rapporto di stretta collaborazione con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], direttamente e personalmente coinvoltonel ricamare i marchi contraffatti, attività delicata dalla quale dipendeva la buona riuscita del prodotto finale (pp. 31 e 32 della sentenza impugnata).

Sul punto, la Corte territoriale richiama la vicenda in cui era emersa la preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per le sue sorti in occasioni del sequestro del 19 novembre 2000.

La Corte di appello ravvisa nelle condotte delricorrente, consapevolmente volte al buon esito dell'attività delittuosa realizzata con le ricordate modalità, una partecipazione al sodalizio criminale, enucleando e motivando gli elementi fondanti tale condizione.

D'altra parte -afferma la Corte di appello -dalle intercettazioni telefoniche in atti emerge un'attività incessante e senza soluzione di continuità di produzione e vendita in "nero" di prodotti di marchi rinomati contraffatti, che non si è arrestata neanche di fronte agli interventi della pg: gli imputati si sono mostrati incuranti dell'attività di contrasto della pg, dei sequestri di merci, attuando condotte "reattive" funzionali a schermare la loro posizione tramite prestanome ed a garantire continuità nella produzione di merce contraffatta.

La Corte territoriale, confrontandosi con i ricorsi, afferma che la dedotta irrilevanza delle conversazioni telefoniche è frutto di una lettura parziale e atomizzata delle stesse in sé e rispetto alle ulteriori risultanze probatorie indicate, individuando il coinvolgimento incondizionato, pieno e consapevole, dell’imputatonella condotta di apposizione dei marchi indic e della sua affectio societatis.

8.3. Inammissibile la doglianza relativa alla omessa motivazione in merito alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza n. 6877 del 30 ottobre 2014, passata in giudicato il 30 aprile 2015.

Invero, di tale doglianza non vi è traccia innanzi alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , I ndustries Spa - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNICOLA [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti si dà per esposta la relazione del consigliere relatore, il procuratore generale conclude, riportandosi alla memoria in atti, per il rigetto dei ricorsi. Gli avvocati presenti danno atto di aver cognizione della memoria predisposta dalla procura generale. [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si riporta agli scritti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il proprio assistito discute i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni depositate dal delegante, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e chiede l'accoglimento del ricorso, dopodiché si congeda, dovendo lasciare l'aula per presenziare ad altra udienza; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], S alzano G aetano e [OSCURATO:PERSONA], si riporta agli scritti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il proprio assistito discute i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 24 gennaio 2018, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati diassociazione per delinquere finalizzata alla immissione ne l mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maisoncontraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato:1) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione; 2) G arofalo [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;3) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; 4) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione; 5) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione; 6) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione; 7) [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni sei e mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici in perpetuo; 8) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione, e pubblicazione della sentenza; 9) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Gli imputati erano altresì condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituit e particivili, in persona dei loro legal i rappresentant i p.t., da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza da essa sostenute. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era ordinata la confisca dei beni attualmente in sequestro con confisca e distruzione del materiale con contraffatto e delle apparecchiature in sequestro. 2. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi gravata pronunciatasi sugli appelli proposti dagli imputati, ha riformato parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando:1) non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato descritto al capo Q1, estinto perprescrizione, rideterminando la pena per il reat o di cui a l cap o O1 nella misura complessiva di anni tre di reclusione; 2) non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alreato descritt o a l cap o P1 , estint o per prescrizione, rideterminando la pena per il delitto associativo sub O1, nella misura di anni tre di reclusione; 3) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ridetermina va la pena per il delitto associativo sub F1 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni unodi reclusione; 4) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche,rideterminava la pena per il delitto associativo sub F1 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni unodi reclusione; 5) non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati descritti ai capi , G1, H1, I1 ed N1, estinti perprescrizione, rideterminando la pena per il reat o associativo di cui alcapo F1, nella misura di anni cinque di reclusione; 6) non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reat i descritt i a i cap i H1, L1 ed N1 , estint i perprescrizione, rideterminando la pena per il re at i associativo di cui a l cap o F1 nella misura di anni due e mesi novedi reclusione. Confermava la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la Corte confermava nel resto la sentenza impugnata, anche in relazione alle statuizioni civili ed alla disposta confisca exart. 12 sexies l. n. 356 del 1992 (ad eccezione dell’immobile sito in Casoria al Vico V [OSCURATO:PERSONA] n. 12, intestato a [OSCURATO:PERSONA]) ; condannava infine gli imputati appellanti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio sostenute nel grado dalle costituite parti civili. 3. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso succintamente rappresentati, secondo quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. p en . 4. [OSCURATO:PERSONA], capo U (art. 416 cod. pen.). 4.1.Violazione di legge in riferimento all’art. 99 cod. pen. per non avere la Corte di appello motivato in ordine alla richiesta di esclusione della contestata recidiva. Invero, la recidiva si fonda su reati commessi dal ricorrente nel 1994 e nel 2004, rivestendo il [OSCURATO:PERSONA] un insignificante profilo delinquenziale. 4.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. giacché la Corte di appello non ha tenuto in considerazione la rinuncia ai motivi di appello. 5. [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.), [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.) e [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.) hanno proposto ricorso unico ricorso congiunti a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della associazione. Nel caso di specie non vi è prova della permanenza del vincolo associativo, dal momento che i ricorrenti hanno realizzato soltanto una attività occasionale. 5.2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza della recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la Corte di appello ha omesso la motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante de qua. 5.3. Contraddittorietà, mancanza, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA], capo O1 (art. 416 cod. pen.). 6.1. Con l’unico motivo censura la sentenza in riferimento alla non corretta individuazione del tempus commissi delicti, 24 gennaio 2018(data della decisione di primo grado) per il delitto associativo descritto al capo O1, mentre la prova intercettiva restituisce evidenza che successivamente al 17 dicembre 2010 (termine dell’attività captativa) non vi è prova della prosecuzione dell’attività associativa. 7. [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.). 7.1. Con il primo motivo censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condotta partecipativa. L’attività di indagine ha appurato solo l’esistenza di sporadici ed occasionali rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Con il secondo motivo censura la sentenza in riferimento alla non corretta individuazione del tempus commissi delicti, 24 gennaio 2018 (data della decisione di primo grado) per il delitto associativo descritto al capo O1, mentre i fatti erano stati accertati nel mese di settembre 2010, allorquando si era proceduto al sequestro della merce e dei macchinari per la produzione dell’abbigliamento, attività di PG che poneva fine all’asserita attività associativa. 7.3. Con l’ultimo motivo censura la erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen. Il trattamento sanzionatorio riservato alla ricorrente non era adeguato. 8. [OSCURATO:PERSONA], capo B (416 cod. pen.). 8.1. Con il primo motivo censura la contraddittorietà, illogicità della sentenza di appello in ordine alla condotta partecipativa contestata al ricorrente. Invero, l’attività di indagine con consente di affermare la partecipazione volontaria all’associazione di cui al capo B. 8.2. Con il secondo motivo censura la sentenza in riferimento alla non corretta individuazione del tempus commissi delicti, 22 novembre 2014(data della decisione adottata in sede di giudizio abbreviato nei confronti di alcuni coimputati) per il delitto associativo descritto al capo B, mentre la prova intercettiva restituisce evidenza che il ricorrente è stato sottoposto ad intercettazione tra il novembre 2010 ed il maggio 2011, mentre successivamente a tale epoca non vi è prova della prosecuzione dell’attività associativa. 8.3. Con il terzo e quarto motivo si censura la sentenza per violazione degli art. 62 bis e 133 e 99 cod. pen., sotto il profilo della determinazione del trattamento sanzionatorio. 9. [OSCURATO:PERSONA], capo O1 (art. 416 cod. pen.). 9.1. Con l’unico motivo proposto censura la carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per mancanza di prova in ordine alla condotta partecipativa. 10 [OSCURATO:PERSONA], capo F1 (art. 416 cod. pen.). 10.1. Con il primo motivo censura la sentenza in riferimento alla non corretta individuazione del tempus commissi delicti, 24 gennaio 2018 (data della decisione di primo grado) per il delitto associativo descritto al capo F1, mentre lo stesso è stato arrestato il 19 novembre 2010, circostanza che prova l’interruzione definitiva delle condotte associative. 10.2. Con il secondo motivo censura il travisamento della prova, giacché l’attività di indagine realizzata attesta l’estraneità del ricorrente da ogni contesto associativo. Sotto altro aspetto, la Corte di appello non aveva motivato in merito alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza n. 6877 del 30 ottobre 2014, passata in giudicato il 30 aprile 2015. 11. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto di tutti i ricorsi. 12. Con note del 26 gennaio 2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l’accoglimento del ricorso, replicando alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, mentre quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeBiase [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati. 2. La logica interna alla decisione consiglia di invertire l’ordine nell’esame dei motivi di ricorso, affrontando la questione comune sollevata, anche se da angoli prospettici differenti da [OSCURATO:PERSONA](unico motivo), [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo di ricorso) , D e [OSCURATO:PERSONA](secondo motivo di ricorso) e [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo di ricorso) in ordine alla individuazione del termine di prescrizione delle diverse ipotesi associative loro contestate. 2.1.I motivi sono fondati e devono essere accolti. 2.2. Invero, è stato già affermato il principio -che il [OSCURATO:PERSONA] condivide - secondo cui in presenza di un reato permanente nel quale lacontestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (così, Sez.2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080). Ilreato per il quale si procede ha natura permanente e, rispetto a tale categoria di reati, si è più volte affermato che, in caso dicontestazione c.d. aperta o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, laregola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080; Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414), restando però confermato che, in tali ipotesi, il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, dal quale decorre il termine diprescrizione del reato in mancanza di una specificacontestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 12055 del 19/01/2022, C., Rv. 281021, in tema di atti persecutori; Sez. 5, n. 6742 del 13/12/2018, D., Rv. 275490, sempre in tema di delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen.). Ciò posto, la giurisprudenza, con indirizzo che può considerarsi consolidato, ha già spiegato che, in tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine diprescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine diprescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953), da considerarsi del tutto ammissibili (Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076; Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, V., Rv. 271146), essendo pure condivisibile il principio per il quale il termine diprescrizione va computato non in riferimento alla suacontestazione originaria bensì in relazione alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giudice abbia ritenuto in sentenza, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali riconosciuti (in motivazione Sez. 2, n. 13927 del04/03/2015, Amaddio). 2.3. Dell'enunciato principio non ha fatto corretta applicazione il provvedimento impugnato che, nonostante gli specifici rilievi difensivi formulati dairicorrenti, ha fornito una motivazione risultata intrinsecamente illogica nella misura in cuiindividua la cessazione della permanenza alle sentenze di primo grado prosecuzione, legandola alla indimostrata prosecuzione delle attività illecite successivamente alla cessazione dell’attività intercettiva. Nel caso in esame, i ricorrenti ha nno fornito utili precisazioni in ordine alle scansioni processuali rilevanti per individuare la chiusura dellacontestazione di cui alla rubrica, alla quale certamente bisogna fare riferimento per stabilire la data di chiusura dellacontestazione del reato associativo. In altri termini, i ricorrenti con il ricorso per cassazione hanno dedotto l'omesso rilievo ex officioda parte del giudice di merito della prescrizione del reato, fornendo compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, allegando utili elementi al fine di valutare l'intervenuta maturazione del termine di legge. Orbene, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che l’ultimo contatto tra i sodali è avvenuto il 17 dicembre 2010; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha individuato la decorrenza del termine di prescrizione dal settembre 2010, coincidente con il sequestro di merce e macchinari; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le intercettazioni si arrestano al maggio 2011 ed infine la difesa del [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla data di arresto dello stesso il 19 novembre 2010, come momento di cesura della eventuale condotta partecipativa, offrendo a tal fine elementi alla stregua de i qual i possa evincersi una chiusura della contestazione anticipata rispetto a quella individuata dal giudice d'appello, anche con il richiamo ad elementi emersi nel giudizio di primo grado. Quanto al dies ad quem della permanenza associativa descritta al capo B (circostanza che interessa il [OSCURATO:PERSONA]), la motivazione della sentenza impugnata ha ritenuto che la permanenza del reato associativo dovesse ritenersi cessata alla data di accertamento nel separato giudizio abbreviato eletto dagli altri imputati dello stesso fatto associativo (22 dicembre 2014). Orbene, se può, infatti, anche ritenersi che, in caso dicontestazione c.d. aperta, la cessazione della permanenza coincida con l'accertamento del fatto in primo grado, certamente questo dato cronologico di natura convenzionale non può farsi discendere da un accertamento svolto in separato giudizio datato quasi quattro anni prima della sentenza intervenuta nel primo grado di questo giudizio. Peraltro, approfondendo l'analisi sul tema devoluto, la logica che regge la decisione quanto al capo F1 ed O1, per un verso non tiene conto del significato che si trae dalla prova intercettiva, dai sequestri e dagli arrestivalorizzati con i motivi di appello, ove si dava conto dell'esaurimento della dimostrata virulenza di questa compagine tra il settembre 2010 ed il dicembre 2010, per altro verso si pone in aperto (forse inconsapevole) contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080;Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414, tra le ultime oggetto di massimazione; meno recentemente, Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Rv. 237707; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Pg in proc. Panzeca ed altri, Rv. 260511), che tende a datare la cessazione della permanenza, anche e soprattutto nei reati associativi, in coincidenza con la dimostrazione di una attuale virulenza. In altre parole, una volta che nel processo sia rimasta dimostrata l'efficace offerta di contribuzione agli scopi dell'associazione, occorre (atteso il carattere assai concreto del pericolo che connota l'incriminazione, che offende il bene-interesse tutelato finché perdura quella "reciproca offerta di contribuzione") dimostrare la permanente durata di tale offerta, che in questo processo è rimasta ancorata per i capo F1 e O1 (come del resto le stesse modalità di partecipazione al sodalizio dimostrano) al periodo 2011 - 2012 in cui si è manifestata la coagulazione del gruppo di mercanti di marchi contraffatti, non avendo i giudici di merito valorizzato successive manifestazioni di affectio(recentemente in questi termini, tra le decisioni non massimate: Sez. 2, n. 11786 del 13/03/2025, Giordano; Sez. 1, n. 7781 del 08/01/2025, Cassano; Sez. 5, n. 1854 del 22/11/2024, dep. 2025, Autolitano; Sez. 1 , n. 43830 del 25/09/2024, Nirta). La sentenza impugnata deve sul punto specifico essere annullata, per intima contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, onerando la Sezione di rinvio della individuazione corretta della data di cessazione della permanenza associativaper i capi B, F1 ed O1, fondata sulla accertata dimostrazione (ad una certa data) della permanenza del vincolo. Con riguardo alla prospettataprescrizione, venendo in rilievo una ipotesi di c.d.contestazione aperta, dovrà essere valutato dal Giudice del rinvio se risultino accertate condotte effettive successive a quelle indicate nell'imputazione. Deve puntualizzarsi chel’eventuale declaratoria di prescrizione si impone anche a favore degli altri imputati che non ha nno proposto tale eccezione, in applicazione dell'effettoestensivo dell'impugnazione che opera con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile, come nel caso in esame), indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando laprescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373). 3. Il ricorso comune proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1. L'associazioneper delinquere è, in linea di principio, una fattispecie a forma libera e a bene giuridico abbastanza indefinito; il [OSCURATO:PERSONA] ha, difatti, condotto la fattispecie al massimo grado delle sue potenzialità espressive, sia riducendo a tre ilnumero minimo dei concorrenti necessari, sia generalizzando lo spettro dei delitti-scopo, sia, infine, tratteggiando il delitto nei termini di una ipotesi di pericolo presunto. Per attribuire concretezza e percettibilità a tale fattispecie criminosa si è dunque cercato di definire il bene giuridico tutelato e lo si è trovato nella figura vaga e flessibile dell'"ordine pubblico"; quest'ultimo concetto lo si è a sua volta identificato nella pace, sicurezza e tranquillità pubbliche. Più precisamente, tutela dell'ordine pubblico non significa tutela di un ordine ideale, bensì azione conservativa di un assetto sociale esistente caratterizzato da determinati tassi di criminalità, contro i rischi di recrudescenza criminale, cioè di incremento dei tassi di criminalità preesistenti. L'ordine pubblico diventa dunque, in tale ottica, quasi una grandezza criminologica graduabile in base a due variabili: gli atti criminali e le opportunità criminali. 3.2. La motivazione adottata dai giudici di merito appare esente da censure logico - giuridiche. I giudici di merito hanno accertato l'esistenza di un gruppo familiare (capo F1) , capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e coadiuvato dai figli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dedito alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di abbigliamento di note marche di moda mediante contraffazione di modelli e, in alcuni casi, dimarchi tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, evidenziando gli stretti legami parentali tra gli associati, il perdurare dell'affectio societatisnel tempo, l'omogeneità del gruppo, la risalente capacità organizzativa. La qualità dell'associazionecriminosa è emersa distintamente anche dalla programmazione di un numero indeterminato di reati dello stesso tipo, compiuti curando l'intera filiera produttiva della merce contraffatta (acquisto delle materie prime, organizzazione di plurimi laboratori di produzione, tutti dotati di macchinari e punzoni, imballaggio, magazzini di stoccaggio), dalla vendita e distribuzione della merce ad una rete consolidata di clienti, con attribuzione di uno specifico ruolo ad ogni compartecipe. L'elevata specializzazione acquisita dal gruppo, che a tal fine ha potuto sfruttare anche la capacità d'intesa dovuta alla sussistenza del vincolo familiare, ha consentito la consumazione di più reati, a dimostrazione di una serialità di programmazione collegata all'esistenza di una struttura associativa. Dimostrati sono stati poi i supporti organizzativi, che necessariamente postulavano l'esistenza di più soggetti e la predisposizione di specifiche risorse (v. 25- 31 p p . sentenza d'appello). Correttamente, dunque, nel caso in esame può trovare applicazione il principio giurisprudenziale, già fissato per l'associazionea delinquere al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, secondo il quale in tema diassociazione a delinquere, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibili dalla continuità e sistematicità dell'attività criminosa (nella specie, reati di contraffazioni dimarchi e modelli industriali registrati) e dalla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, la massimasintonia e la piena conoscenza reciproca, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso ed insidioso (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi e altri, Rv. 261426; Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 250773; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Rv. 268184). Su tale struttura si è innestato il pactum sceleris, fermo e condiviso tra gli associati, emergente dalle conversazioni intercettate, dalla estrema preoccupazione per le sorti dell'attività aziendale e dal comportamento da essi tenuti nel corso degli accertamenti, elementi che provano, secondo i giudici dimerito, la consapevolezza della sua attuazione da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti nella esecuzione dei delitti-scopo, a prescindere dalla durata e oggettiva rilevanza del singolo contributo. Al riguardo, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi di illogicità manifesta e da censure, richiama lo sforzo profuso dagli associati (conclamato nella ricerca di nuovi laboratori in sostituzione di quelli sequestrati) per mantenere inalterata la produzione di merce contraffatta, rilevando che, in tema diassociazione per delinquere, per la costituzione di un sodalizio associativo non sia necessaria la esplicita manifestazione di una volontà, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione. Con riguardo alla sussistenza dell'affectio societatis, la Corte territoriale ha ricondotto la fattispecie ad un corretto schema normativo, posto che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazionecon fini criminali, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata e per un determinato segmento criminoso, ove emerga l'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale e altri, Rv. 273008-01), con predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte del singolo per il raggiungimento dello scopo. Quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare assieme ad almeno altre due persone, aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminale strutturata; come quella che fa leva sulla fuoriuscita dalla compagine sociale perché trattasi di circostanza che non priva di valenza la condotta delittuosa anteriormente posta in essere. La costituzione di un'associazionedelittuosa si inserisce in questa trama di relazioni illecite, interagendo con il sistema. Inserita, dunque, come fa la Corte d'Appello, l'organizzazione associativa di cui al capo F1 nella trama complessiva delle emergenze processuali, ne emerge una struttura associativa tanto più coesa, in ragione dei legami familiari, e comunque collaudata a sufficienza da adottare comportamenti preventivi di sempre possibili intrusioni da parte delle forze dell'ordine. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata e di quella consonante di primo grado, si evince che nel giudizio di merito l'affermazione della responsabilità deiricorrenti si è fondata sulla corretta analisi delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di primo grado e che nel giudizio di appello sono state tenute in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, anche in tema di prova della consapevolezza di partecipare efficacemente ad una compagine plurisoggettivaorganizzata, attiva nella consumazione di una moltitudine di reati di diffusione sul territorio partenopeo di merce (capi di abbigliamento ed accessori) recante noti marchi contraffatti. La Corte di merito (pag. da 25a 30 della sentenza impugnata oltre che alle pp. 71 e 72 della sentenza di primo grado) ha così offerto ai motivi di gravame diffusa ed esaustiva corrispondenza dialettica, che sul punto essenziale della decisione non viene peraltro specificamente censurata con i motivi di ricorso. Nel giudizio di merito sono state correttamente argomentate consistenza e univocità delle evidenze intercettive che hanno condotto ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotore, e dei suoi figli [OSCURATO:PERSONA] ed Antoniorispetto all’ipotesi accusatoria descritt a in imputazione. Ciò in quanto dal tenore delle numerose conversazioni intercettate, la Corte ha tratto argomento per ritenere dimostrata la chiara consapevolezza dei ricorrent i di agire efficacemente per offrire il suo contributo personale alla sodalità dedita alla importazione e commercializzazione di merce recante noti marchi contraffatti. I ricorrentiinterloquivano infatti non solo tra loro , collabora ndo operativamente, ma con una pluralità di fornitori, collaboratori ed esportatori che coordinavano nelle loro attività commerciali. Il motivo di ricorso relativo si risolve, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui la ricorrente rifiuta di confrontarsi (Sez. 5 , n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3.3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti nel solo interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, in quanto diretti a contestare complessivamente il trattamento sanzionatorio, e sono inammissibili. Quanto al motivo concernente l’applicazione della recidiva, occorre richiamare l’affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 ), secondo cui, ai fini della rilevazione dellarecidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, lavalutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. Nel caso di specie, talevalutazione può ritenersi adeguatamente compiuta dalla Corte territoriale, che ha sottolineato, in maniera non illogica, sia la molteplicità delle precedenti condanne a carico del ricorrente, sia la loro riferibilità a fatti commessi con cadenza periodica, essendo tali elementi sintomatici dell’indifferenza dell’imputato alle pene che gli sono state comminate nel corso degli anni, evidenziando che la per l’omogeneità delle violazioni, il nuovo reato si manifesta come espressivo di maggiore riprovevolezza e attitudine criminale. Orbene, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, finalizzate sostanzialmente a sollecitare differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Quanto al terzo motivo, ilgiudice censurato ha giustificato il diniego all’imputato delle circostanze attenuanti generiche sulla base delle concret e modalità del fatto (notevoli disponibilità finanziarie, predisposizione di strutture produttive, entità delle merci contraffatte, posizione apicale rivestita, pervicacia nell’agire illecito). Si tratta di giustificazioni senz’altro in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quandodifetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, P., Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, C., Rv 242419). Pertanto, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ilgiudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall' art. 133 cod. pen. , quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in talsenso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 4.1. Il primo motivo di censura relativo alla condotta partecipativa è inammissibile. Sul punto si rinvia al § 3.2 ove sono stati specificatamente indicati ed analizzati gli elementi caratterizzanti l’esistenza di una stabile struttura associativa dedita alla contraffazione di capi di abbigliamento di prestigiose case di moda, dovendosi precisare che alle pp. 25 e 26 la Corte di appello, con motivazione congrua che sfugge ad ogni censura, ha analizzato le numerose intercettazioni che attestano il diuturno coinvolgimento della ricorrente nell’attività associativa di contraffazione delle merci, interessandosi della fiorente attività produttiva, essendo a conoscenza dei ruoli rivestiti dai singoli associati. 4.2. Il secondo motivo è fondato ed è già stato oggetto di analisi nel § 2 al quale si rinvia. 4.3. Inammissibile il terzo motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In tema di determinazione della pena, questa Corte ha ripetutamente affermato che quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall’art. 133 cod. pen.siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani, Rv 217333; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv 241189; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv.258356). Ha, altresì, chiarito che non è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione nel caso in cui venga inflitta una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Nel caso di specie, sebbene la pena (anni due e mesi nove di reclusione) sia stata determinata al di sotto della media edittale, la Corte di appello si è ampiamente diffusa in merito alle ragioni di determinazione del trattamento sanzionatorio rinviando alle modalità complessivamente considerate di realizzazione della condotta partecipativa. Con tale specifico aspetto dellamotivazione le deduzioni difensive non si sono confrontate, risultando quindi aspecifiche. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. I due motivi di ricorso, diretti contestare sotto differenti angoli prospettici il trattamento sanzionatorio, sono infondati. La conferma del diniego di esclusione dellarecidiva reiterata e specifica, contestata e applicata al ricorrente, è stata motivata nella sentenza impugnata con il richiamo alle due condanne, una delle quali infraquinquennale, che inducevano a ritenere che egli risultasse ancora pericoloso dovendosi escludere l’esistenza di una ridotta capacità a delinquere (v. pag. 20 e 21 della sentenza impugnata). Tale argomentazione è senz’altro rispettosa dei dettami del diritto vivente in ordine alla necessità di specifica e individualizzante motivazione ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen.(Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, S., Rv. 284878; S ez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez.U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé,Rv. 247838). Sotto altro aspetto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione”del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci e altro, Rv. 269748; Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (ex multisSez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, D., Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, P., n.m.); inoltre, stante la ratiodella disposizione di cui all'art. 62- bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delleattenuanti ( S ez. 2 , n. 3896 del 20/ 0 1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 7,n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 4,n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamentodella pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6,n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, PG in proc. Biancofiore, Rv.247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, C., Rv 242419). Inoltre, anche recentemente questa Corte ha ribadito che in tema di circostanze, non è valorizzabile, ai fini della concessione delleattenuanti generiche, l'intervenuta rinuncia a talunimotivi di appello, trattandosi di strategia difensiva, insuscettibile, come tale, di connotazioni di meritevolezza o di disvalore (Sez. 2, n. 32541 del 02/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288609) Nel caso di specie, la Corte di appello ha anche fatto riferimento alla biografia criminale del [OSCURATO:PERSONA] ed alla assenza di elementi post delictum valutabili positivamente quali circostanze ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale motivazione non appare in alcun modo censurabile, facendo uso corretto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 6.1. Il primo motivo di ricorso èinfondato. Quanto al primo motivo, igiudici di appello alle pp. 16 e 17 descrivono, con motivazione che sfugge ad ogni censura dedotta dal ricorrente, la condotta realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] sintomatica dell’affectio societatis. Invero, l’attività intercettiva ha consacrato il ricorrente come collaboratore diretto di [OSCURATO:PERSONA], promotore della associazione di cuio al capo B, avendo il delicato compito – a riprova della fiducia nutrita dai vertici associativi nei suoi confronti – di gestire i rapporti commerciali con i clienti e riscuotere i pagamenti, circostanze dimostrative del ruolo di primo piano dallo stesso rivestito per nulla ancillare e secondario. A riprova di tale circostanza, si pone il finanziamento di 50.000,00 euro dallo stesso erogato al [OSCURATO:PERSONA] per consolidare l’attività di confezionamento degli abiti contraffatti. Gli stessi giudici di merito si sono poi diffusi sulle ragioni per le quali la tesi difensiva, proposta dal difensore nuovamente nel presente giudizio senza carattere di novità, in merito ad un semplice prestito allo zio, è stata ritenuta inconferente (p. 16). 6.2. Il secondo motivo di ricorso è stato affrontato nel § 2, cui si rinvia, è fondato. 6.3. Il terzo motivo è inammissibile. Le censure complessivamente considerate relative al trattamento sanzionatorio non riescono a scalfire la solidità motivazionale adottata (cfr. pp. 16 e 17). Invero, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha verificatoin concreto che la reiterazione dell’illecito era effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, infatti, non solo ha dato conto dei precedenti penali da cui era attinto il ricorrente, ma ha altresì valutato il nuovo episodio delittuoso, ritenendolo espressivo di una spiccata propensione al crimine. Il motivo, con il quale si censura la decisione che ha respinto il motivo di appello con il quale si chiedeva di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per evidente difetto di specificità. Tale motivo non si confronta, infatti, con l'attenta motivazione offerta dalla Corte a sostegno della decisione (pag. 17), ove si evidenzia, con argomentare conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995), che alcuno specifico elemento degno di positivo apprezzamento induce a riconoscere le circostanze innominate. Le doglianze portate al testo della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in diritto e neppure si confrontano con la puntuale argomentazione che sostiene, sul punto, la decisione. I giudici di merito hanno diffusivamente indicato le ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio, rinviando all’enorme giro di affari gestito dall’associazione (con importazioni dalla Cina di merce anche per 70.000,00 euro di valore) la prosecuzione dell’attività illecita nonostante regime domiciliare sopravvenuto, dell’arco temporale di durata dell’associazione. In altri termini, cioè, i giudici hanno esaustivamente ed incensurabilmente argomentato sul punto alla luce di elementi di natura obiettiva quali la complessiva gravità dei fatti, e di natura soggettiva, attinenti l’intensità del dolo e la disinvoltura con la quale il ricorrente si era messo a disposizione del sodalizio. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato. L’unico motivo di ricorso, che denuncia deficit motivazionali - in maniera peraltro promiscua-sulla prova della partecipazione associativa (capo O1) ed in particolare della prova del dolo di partecipazione e di atti concludenti di una tale affectio, è infondato. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata e di quella consonante di primo grado si evince che nel giudizio di merito l'affermazione della responsabilità del ricorrente si è fondata sulla corretta analisi delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio di primo grado e che nel giudizio di appello sono state tenute in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, anche in tema di prova della consapevolezza di partecipare efficacemente ad una compagine plurisoggettiva organizzata (promossa ed organizzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]), attiva nella consumazione di una moltitudine di reati di importazione dall'estremo oriente e diffusione sul territorio italiano di merce (capi di abbigliamento ed accessori) recante noti marchi contraffatti. La Corte di merito (pag. da 33a 35 della sentenza impugnata) ha così offerto ai motivi di gravame diffusa ed esaustiva corrispondenza dialettica, che sul punto essenziale della decisione non viene peraltro specificamente censurata con ilmotivo di ricorso. Nel giudizio di merito sono state correttamente argomentate consistenza e univocità delle evidenze intercettive che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell'imputato rispetto alla ipotesi associativa descritta al capo O1della imputazione. Ciò in quanto dal tenore delle conversazioni intercettate, soprattutto (ma non solo) con [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha tratto argomento per ritenere dimostrata la chiara consapevolezza del ricorrente di agire efficacemente per offrire il suo contributo personale alla sodalità dedita alla importazione e commercializzazione di merce recante noti marchi contraffatti. Il ricorrente interloquiva, infatti, non solo con il [OSCURATO:PERSONA] , al fine di reperire locali da adibire a laboratori per la produzione e successiva vendita di scarpe [OSCURATO:PERSONA], occupandosi anche di tenere i rapporti commerciali con i clienti. Ilmotivo di ricorso si risolv e , pertanto, nella domanda di una diversa lettura della prova intercettiva, che è preclusa -fuori dai casi di evidentissimo travisamento decisivo e incontestabile (che non ricorre nella fattispecie) del dato probatorio - alla Corte di legittimità, in caso di conformità verticale delle decisioni di merito (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 6, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in pric. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 272018). [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso, intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni telefoniche, qualifica come questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con la quale esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701, del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). 8. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 8.1. Il primo motivo è stato già scrutinato nel § 2, al quale si rinvia, ed è fondato. 8.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, confrontandosi con il ricorso, ha evidenziato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che partecipava al programma criminoso dell'associazione, occupandosi della produzione in prima persona, in rapporto di stretta collaborazione con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], direttamente e personalmente coinvoltonel ricamare i marchi contraffatti, attività delicata dalla quale dipendeva la buona riuscita del prodotto finale (pp. 31 e 32 della sentenza impugnata). Sul punto, la Corte territoriale richiama la vicenda in cui era emersa la preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per le sue sorti in occasioni del sequestro del 19 novembre 2000. La Corte di appello ravvisa nelle condotte delricorrente, consapevolmente volte al buon esito dell'attività delittuosa realizzata con le ricordate modalità, una partecipazione al sodalizio criminale, enucleando e motivando gli elementi fondanti tale condizione. D'altra parte -afferma la Corte di appello -dalle intercettazioni telefoniche in atti emerge un'attività incessante e senza soluzione di continuità di produzione e vendita in "nero" di prodotti di marchi rinomati contraffatti, che non si è arrestata neanche di fronte agli interventi della pg: gli imputati si sono mostrati incuranti dell'attività di contrasto della pg, dei sequestri di merci, attuando condotte "reattive" funzionali a schermare la loro posizione tramite prestanome ed a garantire continuità nella produzione di merce contraffatta. La Corte territoriale, confrontandosi con i ricorsi, afferma che la dedotta irrilevanza delle conversazioni telefoniche è frutto di una lettura parziale e atomizzata delle stesse in sé e rispetto alle ulteriori risultanze probatorie indicate, individuando il coinvolgimento incondizionato, pieno e consapevole, dell’imputatonella condotta di apposizione dei marchi indic e della sua affectio societatis. 8.3. Inammissibile la doglianza relativa alla omessa motivazione in merito alla richiesta di riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza n. 6877 del 30 ottobre 2014, passata in giudicato il 30 aprile 2015. Invero, di tale doglianza non vi è traccia innanzi alla Corte di
Sentenza Cassazione n. 08593/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris