CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 01800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29328-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per la GESTIONE dei SERVIZI della PROVINCIA di SALERNO - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] in carica, domiciliato presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante in carica, domiciliata presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 29328/2020 Numero sezionale 10656/2021 Numero di raccolta generale 1800/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 avverso la sentenza n. 144/2020 della CORTE d'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione dei Servizi della Provincia di Salerno chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo, di oltre quarantacinquemila euro, per oneri (corrispettivi dei servizi erogati dal Consorzio) relativi agli anni dal 1997 al 1999, nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. Su opposizione dell’[OSCURATO:SOCIETA]. il monitorio venne revocato dal Tribunale di Salerno. L’appello del Consorzio è stato rigettato dalla Corte di Appello territoriale con sentenza n. 144 del 07/02/2020. Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione, con atto affidato a due motivi, il Consorzio. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 bis e 380 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente, anche in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio richiesta dal Consorzio. Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 1218, 1453 e 2697 cod. civ. Ad. 30/11/2021 – CC R.g. n. 29328 del 2020;F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 29328/2020 Numero sezionale 10656/2021 Numero di raccolta generale 1800/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Il primo motivo, incentrato sulla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, è inammissibile in quanto esso denuncia l’apparenza della motivazione sulla mancata ammissione della consulenza, ma non si confronta adeguatamente con il percorso motivazionale della sentenza, in quanto la Corte d’Appello di Salerno ha motivato, da pag. 6 in poi, ampiamente sul carattere esplorativo della consulenza (richiamando coerente giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 30218 del 15/12/2017 Rv. 647288 - 01) e la censura si articola come confutazione delle ragioni per le quali è stata disattesa l’istanza di consulenza, il che è profilo insindacabile, dovendo questo giudice di legittimità verificare solo che una motivazione sul punto vi sia stata. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, sebbene formulato avuto riguardo al n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., in concreto esso inerisce al giudizio di fatto circa la prova del fatto costitutivo dell’obbligazione dedotta in giudizio e non è, pertanto, e per ciò solo, utilmente spendibile ai fini del sindacato di legittimità. Il ricorso è pertanto, inammissibile e tale è dichiarato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e devono essere distratte in favore del difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ad. 30/11/2021 – CC R.g. n. 29328 del 2020;F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 29328/2020 Numero sezionale 10656/2021 Numero di raccolta generale 1800/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – CC R.g. n. 29328 del 2020;F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r