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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49415/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della ricorrente parte civile ([OSCURATO:PERSONA]), l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOVARA, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso (depositando conclusioni scritte e nota spese); [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Novara, con la pronuncia indicata in epigrafe e in qualità di giudice d'appello, ha riformato in senso assolutorio la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Novara ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali colpose, ex art. 590, comma primo, cod. proc. pen., cagionate, mentre era alla guida di una vettura, in offesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che procedeva in bicicletta.

2. Avverso la sentenza la parte civile, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce, con il primo motivo, l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nell'utilizzare dichiarazioni che sarebbero state rese dall'imputata nell'immediatezza dei fatti, in forza delle quali la stessa sarebbe stata urtata dalla bicicletta condotta della parte civile che non le aveva concesso la dovuta precedenza, nonostante l'assenza di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (assente tanto in primo quanto in secondo grado).

Con il secondo motivo di gravame si deducono vizi motivazionali per aver il Tribunale ritenuto contraddittori gli elementi di prova acquisiti in primo grado e tali da non condurre all'accertamento della responsabilità dell'imputata.

3. La Procura generale della Repubblica e la difesa di parte civile hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è infondato pur cogliendo nel segno il profilo di censura che si appunta sull'utilizzazione di dichiarazioni che sarebbero state rese dall'imputata, in ragione dell'assenza di [OSCURATO:PERSONA] tanto in primo quanto in secondo grado e del mancato riferimento in sentenza a qualsivoglia acquisizione di dichiarazioni in precedenza rese dalla stessa in seno, peraltro, a giudizio ordinario e non abbreviato.

L'assoluzione, difatti, regge alla prova di resistenza, in quanto, dopo il mero riferimento alle dichiarazioni dell'imputata, il Tribunale, confrontandosi con la sentenza di condanna, ha valutato non credibile l'escussa persona offesa, costituitasi parte civile, in ragione della ritenuta inconciliabilità delle dichiarazioni dalla stessa rese se lette in uso con i danni riportati dalla vettura (non conducenti in termini di certezza nel senso per cui la vettura dell'imputata procedesse in retromarcia).

I restanti profili di censura, in quanto deducenti vizi motivazionali per aver il Tribunale ritenuto contraddittori gli elementi di prova acquisiti in primo grado e tali da non condurre all'accertamento della responsabilità dell'imputata, si mostrano invece inammissibili ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 del TRIBUNALE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della ricorrente parte civile ([OSCURATO:PERSONA]), l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOVARA, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso (depositando conclusioni scritte e nota spese); [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Novara, con la pronuncia indicata in epigrafe e in qualità di giudice d'appello, ha riformato in senso assolutorio la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Novara ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali colpose, ex art. 590, comma primo, cod. proc. pen., cagionate, mentre era alla guida di una vettura, in offesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che procedeva in bicicletta. 2. Avverso la sentenza la parte civile, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce, con il primo motivo, l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nell'utilizzare dichiarazioni che sarebbero state rese dall'imputata nell'immediatezza dei fatti, in forza delle quali la stessa sarebbe stata urtata dalla bicicletta condotta della parte civile che non le aveva concesso la dovuta precedenza, nonostante l'assenza di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (assente tanto in primo quanto in secondo grado). Con il secondo motivo di gravame si deducono vizi motivazionali per aver il Tribunale ritenuto contraddittori gli elementi di prova acquisiti in primo grado e tali da non condurre all'accertamento della responsabilità dell'imputata. 3. La Procura generale della Repubblica e la difesa di parte civile hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è infondato pur cogliendo nel segno il profilo di censura che si appunta sull'utilizzazione di dichiarazioni che sarebbero state rese dall'imputata, in ragione dell'assenza di [OSCURATO:PERSONA] tanto in primo quanto in secondo grado e del mancato riferimento in sentenza a qualsivoglia acquisizione di dichiarazioni in precedenza rese dalla stessa in seno, peraltro, a giudizio ordinario e non abbreviato. L'assoluzione, difatti, regge alla prova di resistenza, in quanto, dopo il mero riferimento alle dichiarazioni dell'imputata, il Tribunale, confrontandosi con la sentenza di condanna, ha valutato non credibile l'escussa persona offesa, costituitasi parte civile, in ragione della ritenuta inconciliabilità delle dichiarazioni dalla stessa rese se lette in uso con i danni riportati dalla vettura (non conducenti in termini di certezza nel senso per cui la vettura dell'imputata procedesse in retromarcia). I restanti profili di censura, in quanto deducenti vizi motivazionali per aver il Tribunale ritenuto contraddittori gli elementi di prova acquisiti in primo grado e tali da non condurre all'accertamento della responsabilità dell'imputata, si mostrano invece inammissibili ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 novembre 2022
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