CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 49736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12,103/1971 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di RO- MA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] segnala un errore materiale nella sentenza in data 27/06/2023 di questa Corte, sostanziatosi nell'indicazione del Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. mentre andava indicato il G.i.p. del Tribunale di Roma; rilevato che l'errore è in effetti sussistente ed è ictu °cu(/ evincibile, atteso che il provvedimento annullato è un'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma e che l'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. dispone che «se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione disponeche gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, ilquale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento»; ritenuta la necessità di provvedere alla correzione dell'evidenziato errore materiale. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto ne dispositivo della sentenza e nel ruolo dell'udienza in camera di consiglio del 16 giugno 2023 nel ricorso RG 16030/23, presentato da [OSCURATO:PERSONA], nel senso che senso che, laddove è scritto «Tribunale di Roma» si legga «G.i.p. del Tribunale di Roma» e vengano eliminate le successive parole «competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.». Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso i