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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23880/2026

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erio Giovanna, con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 79,codice fiscale/[OSCURATO:PERSONA]: 01591910896, elettivamente domiciliata presso lostudio del suo procuratore speciale e difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa che la rappresenta e difende per mandato allegato in atti.ricorrentecontroGestione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n.1, [OSCURATO:PERSONA]:01263990887, elettivamente domiciliata in Pozzallo nella via Edison 6 pressoe nello Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il quale larappresenta e difende giusta procura allegata in atti.- controricorrente -Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026controLiquidazione giudiziale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- intimata -avverso la sentenza n. 766/2025 del 27.05.2025 della Corte di Appello diCatania;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 51 C.C.I.I., il [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza n. 4/2025 emessa dal Tribunale diSiracusa il 25.01.2025 con la quale era stata dichiarata aperta la proceduradi liquidazione giudiziale.2.

Il reclamante proponeva due motivi di reclamo: - il primo fondatosull’assenza dei requisiti dimensionali richiesti dall’art. 2, lett. d), ccii esull’inesistenza del credito; - il secondo volto a far valere l’assenza dello statodi insolvenza.3.

Nella resistenza della liquidazione giudiziale e del creditore [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello ha rigettato il reclamo.3.1 La Corte di appello, dopo aver ricordato i principi regolatori della materiariguardanti i requisiti dimensionali delle imprese soggette alla procedura diapertura della liquidazione giudiziale e i relativi oneri probatori, ha rilevato eosservato che: (i) il ricorso per la liquidazione giudiziale era stato depositatoin data 25.11.2024 e i tre esercizi antecedenti rilevanti riguardavano, dunque,il triennio 2021-2023; (ii) il tribunale aveva ritenuto inattendibili i bilanci deltriennio 2021-2023 (o quanto meno quelli del biennio 2021 e 2022) per nonessere stato appostato il debito di euro 645.637,54 e altro profilo diinattendibilità era stato rinvenuto nell’indicazione del patrimonio netto che,nel bilancio al 20.12.2024, risultava pari ad euro 85.140,00, avendoosservato il Tribunale in proposito che tale valore era stato appostato fin dalbilancio 2020 e tale era rimasto immutato negli anni pur essendo compostoNumero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026da immobilizzazioni e crediti, cioè poste attive che avrebbero dovutosenz’altro essere ampiamente svalutate in considerazione della usura dei benie della presunta inesigibilità dei crediti; (iii) non era tuttavia condivisibile latesi della reclamante secondo cui il debito di euro 645.637,54 non era statoesposto in bilancio a ragion veduta perché, pur se oggetto di accertamentogiudiziale definitivo, non era mai stato azionato e doveva ritenersi prescritto;(iv) tale ricostruzione della vicenda non era accettabile perché il debito inquestione risultava accertato da pronunzia passata in giudicato in data05.02.2023 ed un’eventuale prescrizione (la cui esistenza era, comunque,stata negata dalla liquidazione giudiziale) sarebbe intervenuta dopo 10 anni,cioè nel febbraio 2023, rendendo, all’evidenza, obbligatoria l’appostazione neibilanci del debito almeno fino al 2022; (v) peraltro, l’esistenza del debitoavrebbe, comunque, imposto la sua indicazione in bilancio in apposito fondorischi; (vi) condivisibili erano da considerarsi anche le osservazioni deltribunale in merito alla non attendibilità delle voci di bilancio checoncorrevano a determinare il patrimonio netto (immobilizzazioni e crediti);(vii) una volta accertato, infatti, che il bilancio non era attendibile per difettodei principi di veridicità e chiarezza, occorreva concludere nel senso che lacritica della reclamante volta ad affermare la propria qualità di impresaminore non era fondata, non rinvenendosi in atti prove documentali idonee asmentire (dandone convincente prova) la presunzione di legittimità cheassiste la pronunzia di primo grado; (viii) neanche era condivisibile l’altracritica secondo cui il debito sarebbe inesistente alla data del deposito delricorso e del decreto di fissazione d’udienza perché “… lo stesso deriva da uncontratto di leasing nullo ….”, posto che la tesi della reclamante avrebbeinteso opporre ad un debito della società certo (perché coperto daaccertamento passato in giudicato) un’aspettativa derivante dal futuro esitodi un giudizio pendente per il quale, peraltro, non sarebbe stato possibileformulare verosimile prognosi favorevole in favore dello stesso reclamante(che era risultato soccombente nei due gradi di merito).4.

La sentenza, pubblicata il 27.05.2025, è stata impugnata da CentroPolidiagnostico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione con ricorso per cassazione,Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ha resistitocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimata,non ha svolto difese.5.

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., essendone stati ravvisati profili di inammissibilità.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensidel medesimo art. 380 bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo e unico motivo la ricorrente lamenta la violazione “di norme diLegge relativamente alla fattispecie dedotta in giudizio - artt. 2, comma 1,lett.

D, 41-42, 121 del C.C.I.I., e artt. 115 e 116 c.p.c. - in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Erronea valutazione dei fatti - omesso esame evalutazione dei documenti prodotti, con conseguente motivazione illogica,lacunosa e contraddittoria rispetto ai fatti stessi dedotti in giudizio”.1.1 Le doglianze proposte dalla parte ricorrente sono inammissibili,esattamente per le ragioni già eviden-ziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bisc.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.1.2 La società impugna la decisione di rigetto del reclamo ex art. 51 CCIIavverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.Deduce un solo mezzo (violazione o falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, lett.d), 41-42, 121 CCII e 115-116 c.p.c.).La ricorrente insiste nel dire di aver fornito, in quanto impresa minore, tuttele prove documentali idonee a smentire la sussistenza dei presupposti tantosoggettivi, quanto oggettivi della liquidazione giudiziale.

Si tratta però diun’asserzione incidente sulla questione di fatto.

Va ricordato che in ordine allaprova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, secondo l’orientamentomaggioritario espresso in più occasioni con riferimento all’art. 1, co. 2, l.f. -Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026orientamento replicabile anche rispetto ai requisiti dimensionali della cd.impresa minore (art. 2, co. 1, lett. d) CCII) -, ai fini della prova dellasussistenza dei requisiti suddetti i bilanci degli ultimi tre esercizi, chel'imprenditore è tenuto a depositare, costituiscono strumento privilegiato, inquanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.Ma danno luogo a una presunzione semplice della corrispondenza al vero diquanto in essi attestato, e non assurgono quindi a prova legale, essendocomunque soggetti alla valutazione del giudice, secondo il suo prudenteapprezzamento ex art. 116 c.p.c. (così Cass. n. 11218/2021; conforme, expluribus, Cass., n. 10253/2022).I dati contabili contenuti nei documenti depositati dal debitore, siano essibilanci o materiali di altra natura, rimangono quindi sempre soggetti a unavalutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, secondo il suoprudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputatimotivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova.La valutazione di attendibilità della documentazione prodotta al fine didimostrare il ricorrere dei requisiti di non assoggettamento a liquidazionegiudiziale, esattamente come accadeva per i presupposti di fallibilità di cuiall'art. 1, comma 2, l. fall., rientra nel giudizio di fatto demandato al giudicedi merito e non può essere rivista in Cassazione ove motivata (Cass., n.41101/2021).La corte territoriale non ha infranto i menzionati criteri (rilevanti anche inrapporto all’art. 121 del CCII), ma ne ha fatto concreta applicazione, sebbenein un senso non condiviso dalla ricorrente quanto alla risultante finale,essendo pervenuta a valutare come priva di adeguata credibilità la chiave dilettura dei bilanci fornita dalla ricorrente stessa.

Il giudizio, motivato conesposizione dell’iter logico-argomentativo, risulta insindacabile in questasede.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor-rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma,c.p.c.La Corte stima equo fissare in € 8.000 la sanzione ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensidel comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il ca-rattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e lamanifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamenteesposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare lespese del giudizio dilegittimità in favore della società controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 8.000, oltre €200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge; condanna la ricorrente a pagare l’importo di €8.000 in favore della controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’importo di €2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e neilimiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2026Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erio Giovanna, con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 79,codice fiscale/[OSCURATO:PERSONA]: 01591910896, elettivamente domiciliata presso lostudio del suo procuratore speciale e difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa che la rappresenta e difende per mandato allegato in atti.ricorrentecontroGestione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] n.1, [OSCURATO:PERSONA]:01263990887, elettivamente domiciliata in Pozzallo nella via Edison 6 pressoe nello Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il quale larappresenta e difende giusta procura allegata in atti.- controricorrente -Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026controLiquidazione giudiziale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- intimata -avverso la sentenza n. 766/2025 del 27.05.2025 della Corte di Appello diCatania;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 51 C.C.I.I., il [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza n. 4/2025 emessa dal Tribunale diSiracusa il 25.01.2025 con la quale era stata dichiarata aperta la proceduradi liquidazione giudiziale.2. Il reclamante proponeva due motivi di reclamo: - il primo fondatosull’assenza dei requisiti dimensionali richiesti dall’art. 2, lett. d), ccii esull’inesistenza del credito; - il secondo volto a far valere l’assenza dello statodi insolvenza.3. Nella resistenza della liquidazione giudiziale e del creditore [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello ha rigettato il reclamo.3.1 La Corte di appello, dopo aver ricordato i principi regolatori della materiariguardanti i requisiti dimensionali delle imprese soggette alla procedura diapertura della liquidazione giudiziale e i relativi oneri probatori, ha rilevato eosservato che: (i) il ricorso per la liquidazione giudiziale era stato depositatoin data 25.11.2024 e i tre esercizi antecedenti rilevanti riguardavano, dunque,il triennio 2021-2023; (ii) il tribunale aveva ritenuto inattendibili i bilanci deltriennio 2021-2023 (o quanto meno quelli del biennio 2021 e 2022) per nonessere stato appostato il debito di euro 645.637,54 e altro profilo diinattendibilità era stato rinvenuto nell’indicazione del patrimonio netto che,nel bilancio al 20.12.2024, risultava pari ad euro 85.140,00, avendoosservato il Tribunale in proposito che tale valore era stato appostato fin dalbilancio 2020 e tale era rimasto immutato negli anni pur essendo compostoNumero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026da immobilizzazioni e crediti, cioè poste attive che avrebbero dovutosenz’altro essere ampiamente svalutate in considerazione della usura dei benie della presunta inesigibilità dei crediti; (iii) non era tuttavia condivisibile latesi della reclamante secondo cui il debito di euro 645.637,54 non era statoesposto in bilancio a ragion veduta perché, pur se oggetto di accertamentogiudiziale definitivo, non era mai stato azionato e doveva ritenersi prescritto;(iv) tale ricostruzione della vicenda non era accettabile perché il debito inquestione risultava accertato da pronunzia passata in giudicato in data05.02.2023 ed un’eventuale prescrizione (la cui esistenza era, comunque,stata negata dalla liquidazione giudiziale) sarebbe intervenuta dopo 10 anni,cioè nel febbraio 2023, rendendo, all’evidenza, obbligatoria l’appostazione neibilanci del debito almeno fino al 2022; (v) peraltro, l’esistenza del debitoavrebbe, comunque, imposto la sua indicazione in bilancio in apposito fondorischi; (vi) condivisibili erano da considerarsi anche le osservazioni deltribunale in merito alla non attendibilità delle voci di bilancio checoncorrevano a determinare il patrimonio netto (immobilizzazioni e crediti);(vii) una volta accertato, infatti, che il bilancio non era attendibile per difettodei principi di veridicità e chiarezza, occorreva concludere nel senso che lacritica della reclamante volta ad affermare la propria qualità di impresaminore non era fondata, non rinvenendosi in atti prove documentali idonee asmentire (dandone convincente prova) la presunzione di legittimità cheassiste la pronunzia di primo grado; (viii) neanche era condivisibile l’altracritica secondo cui il debito sarebbe inesistente alla data del deposito delricorso e del decreto di fissazione d’udienza perché “… lo stesso deriva da uncontratto di leasing nullo ….”, posto che la tesi della reclamante avrebbeinteso opporre ad un debito della società certo (perché coperto daaccertamento passato in giudicato) un’aspettativa derivante dal futuro esitodi un giudizio pendente per il quale, peraltro, non sarebbe stato possibileformulare verosimile prognosi favorevole in favore dello stesso reclamante(che era risultato soccombente nei due gradi di merito).4. La sentenza, pubblicata il 27.05.2025, è stata impugnata da CentroPolidiagnostico [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione con ricorso per cassazione,Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ha resistitocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimata,non ha svolto difese.5. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., essendone stati ravvisati profili di inammissibilità.Il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensidel medesimo art. 380 bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo e unico motivo la ricorrente lamenta la violazione “di norme diLegge relativamente alla fattispecie dedotta in giudizio - artt. 2, comma 1,lett. D, 41-42, 121 del C.C.I.I., e artt. 115 e 116 c.p.c. - in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. Erronea valutazione dei fatti - omesso esame evalutazione dei documenti prodotti, con conseguente motivazione illogica,lacunosa e contraddittoria rispetto ai fatti stessi dedotti in giudizio”.1.1 Le doglianze proposte dalla parte ricorrente sono inammissibili,esattamente per le ragioni già eviden-ziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bisc.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.1.2 La società impugna la decisione di rigetto del reclamo ex art. 51 CCIIavverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.Deduce un solo mezzo (violazione o falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, lett.d), 41-42, 121 CCII e 115-116 c.p.c.).La ricorrente insiste nel dire di aver fornito, in quanto impresa minore, tuttele prove documentali idonee a smentire la sussistenza dei presupposti tantosoggettivi, quanto oggettivi della liquidazione giudiziale. Si tratta però diun’asserzione incidente sulla questione di fatto. Va ricordato che in ordine allaprova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, secondo l’orientamentomaggioritario espresso in più occasioni con riferimento all’art. 1, co. 2, l.f. -Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026orientamento replicabile anche rispetto ai requisiti dimensionali della cd.impresa minore (art. 2, co. 1, lett. d) CCII) -, ai fini della prova dellasussistenza dei requisiti suddetti i bilanci degli ultimi tre esercizi, chel'imprenditore è tenuto a depositare, costituiscono strumento privilegiato, inquanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.Ma danno luogo a una presunzione semplice della corrispondenza al vero diquanto in essi attestato, e non assurgono quindi a prova legale, essendocomunque soggetti alla valutazione del giudice, secondo il suo prudenteapprezzamento ex art. 116 c.p.c. (così Cass. n. 11218/2021; conforme, expluribus, Cass., n. 10253/2022).I dati contabili contenuti nei documenti depositati dal debitore, siano essibilanci o materiali di altra natura, rimangono quindi sempre soggetti a unavalutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, secondo il suoprudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputatimotivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova.La valutazione di attendibilità della documentazione prodotta al fine didimostrare il ricorrere dei requisiti di non assoggettamento a liquidazionegiudiziale, esattamente come accadeva per i presupposti di fallibilità di cuiall'art. 1, comma 2, l. fall., rientra nel giudizio di fatto demandato al giudicedi merito e non può essere rivista in Cassazione ove motivata (Cass., n.41101/2021).La corte territoriale non ha infranto i menzionati criteri (rilevanti anche inrapporto all’art. 121 del CCII), ma ne ha fatto concreta applicazione, sebbenein un senso non condiviso dalla ricorrente quanto alla risultante finale,essendo pervenuta a valutare come priva di adeguata credibilità la chiave dilettura dei bilanci fornita dalla ricorrente stessa. Il giudizio, motivato conesposizione dell’iter logico-argomentativo, risulta insindacabile in questasede.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor-rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma,c.p.c.La Corte stima equo fissare in € 8.000 la sanzione ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensidel comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il ca-rattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e lamanifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamenteesposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare lespese del giudizio dilegittimità in favore della società controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 8.000, oltre €200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge; condanna la ricorrente a pagare l’importo di €8.000 in favore della controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’importo di €2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e neilimiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Numero registro generale 13196/2025Numero sezionale 3124/2026Numero di raccolta generale 23880/2026Data pubblicazione 22/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2026Il PresidenteMassimo Ferro
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