CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24982-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eVALERIA VERDE p er procura a margine delricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] VACCAROper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 2240/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 / 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il tribunale, accogliendo Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], ha revocato il decreto che, in ragione della dichiarazione di impegno dallo stesso resa in relazione alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, gli aveva ingiunto di pagare al Partito opposto la somma complessiva di €. 48.500,00, oltre interessi e spese. 1.2. La corte, in particolare, ha evidenziato che il Partito istante aveva dedotto, a sostegno della domanda proposta, due degli impegni contenuti nella dichiarazione, espressamente intitolata “Accettazione norme Regolamento finanziario PD”, contiene, e cioè, da un lato, l ’ impegno di “ contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di autofinanziamento nell’ambito di raccolta fondi promossa dal PD per le elezioni politiche 2013” di €. 40.000,00 “quale contributo pro-quota di partecipazione alle spese ammissibili di cui all’art. 11 comma 1 della legge n. 515 del 1993 della campagna elettorale” e, dall ’ altro lato, l’impegno di “corrispondere, se eletto, all’articolazione territoriale/provinciale di appartenenza, per l’organizzazione dei servizi di segreteria tecnica, collaborazioni, iniziative politiche sul territorio, un contributo di almeno 500 euro per le elezioni del 24/25 febbraio 2013”. 1.3. La corte, invece, ha escluso che il Partito avesse invocato gli ulteriori impegni contenuti nella dichiarazione, e cioè quello di “corrispondere, se eletto, il contributo mensile … nella misura che sarà determinata dalla [OSCURATO:PERSONA] di intesa con i gruppi parlamentari…” e l ’ impegno di “ rispettare quanto previsto all’art. 7 del regolamento finanziario”, con rinvio espresso all’art. 22 dello statuto, a norma del quale “gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta …”.Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 1.4. La corte, quindi, dopo aver ribadito che “gli impegni per i quali è causa riguardano il contributo in unica soluzione all’autofinanziamento alla campagna elettorale e quello all’articolazione territoriale/provinciale per l’organizzazione dei servizi di segreteria, etc., comunque, però, connessi alle elezioni del 24/25 febbraio 2013”, evidenziando che “il primo, costituito dalla somma di euro 40.000,00, da dare in unica soluzione, diversamente da quanto prospetta il PD … non è affatto sottoposto alla condizione che il candidato sia eletto …, mentre l’altro sembra connesso sempre alla tornata elettorale delle politiche del 2013, …”, ha ritenuto che, per valutare “gli impegni assunti nella dichiarazione”, occorre fare riferimento, come correttamente aveva affermato il tribunale, alle previsioni del regolamento e dello statuto afferenti le entrate del partito. 1.5. La corte, sul punto, dopo aver rilevato che: - l ’ art. 33 dello statuto prevede che “1. Gli iscritti al [OSCURATO:PERSONA] hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una quota di iscrizione. 2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizioni, dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento”; - l ’ art. 4 del regolamento prevede che “ le entrate del [OSCURATO:PERSONA] sono costituite: a) dalle quote di iscrizione; b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento; c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del [OSCURATO:PERSONA] e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali…”; - l ’ art. 6 del regolamento, intitolato “Erogazioni liberali”, prevede che “ogni [OSCURATO:PERSONA] può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento …”, laddove l’art. 5 riguarda la quota di iscrizione, “la sola che è Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 espressamente configurata come obbligo”; ha, in particolare, ritenuto, “dalla combinazione delle richiamate previsioni”,che: - a) “ la dichiarazione sottoscritta dal Vaccaro, …, per quel che concerne il primo impegno, si riferisce all’obiettivo di autofinanziamento … nell’ambito della campagna di raccolta fondi per le elezioni politiche del 2013 …” e, quindi, trattandosi di una dazione “prevista nell’ambito della campagna di autofinanziamento”, si configura, per previsione statutaria e di regolamento, come unamera “ elargiz ione liberale ”; - b) “ anche la corresponsione della somma di almeno 500,00 euro … non può che rientrare, per statuto e per regolamento, tra le altre elargizioni liberali, trattandosi sempre di autofinanziamento del partito”. 1.6. La corted’appello, pertanto, ha rigettato l’appello. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 19/7/2018, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione in atti , i l 23/5/2018. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 26/9/2018. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ri corrent e, denunciand o la violazione degli artt.1364, 1363, 1362 e 1367 c.c., in relazione all’art. 37 c.c. e agli artt. 22, 36 dello statuto e 4, 5 e 7 del regolamento finanziario, ha censurato la sentenza impugnata, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nella p arte in cui la corte d’appello ha esclusoche la dichiarazione di impegno sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], interpretata alla luce delle previsioni contenute nello statuto e nel regolamento finanziario del partito, imponesse a carico dello stesso un’obbligazione giuridicamente Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 vincolante, trattandosi, piuttosto, di una elargizione volontaria inquanto liberale. 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare che l ’ interpretazione delle clausole statutarie e regolamentari imposta dalla buona fede e dalle norme, che ne costituiscono una specificazione, dettate dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. imponeva al giudice di ritenere che, al contrario, l ’ obbligazione assunta dall’opponente, il quale, del resto, vi ha dato parziale esecuzione prima ancora dell’elezione, costitui va un obbligo giuri dic o di contribuire al fondo comune del partito. 3.3. La corretta interpretazione degli artt. 22 e 36 dello statuto, che pongono a carico degli eletti l’obbligo di contribuire e di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito, è, infatti, nel senso che , onde assicurare il suo funzionamento effettivo in maniera autonoma e indipendentee, così, realizzare gli obiettivi previsti dall’art. 49 Cost., il fondo patrimonialedello stesso è costituito dalle quote di iscrizione e dal contributo che i parlamentari eletti sono tenuti a versare,mentre le elargizioni liberali sono quelle ulteriori che potrebbero provenire dagli stessi iscritti o eletti ove questi ultimi volessero aggiungere altri contributi oltre quelli richiesti dal Partito ma non si identificano con i contributi che gli eletti sono tenuti a versare. 3.4. La dichiarazione sottoscritta dal Vaccaro nel momento in cui ha accettato la candidatura, quindi, ha concluso il ricorrente, non è statacostitutiva di un obbligo, che egli aveva già assunto aderendo al partito, ma è servita unicamente ad accettare la misura e le modalità dell’elargizione, fissata nel versamento di una somma una tantumdi 40.000 euro a mezzo di bonifico bancario, in un contributo mensile quale sarebbe stato determinato dalla Tesoreria nazionale e in un contributo di Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 almeno 500,00 euro da corrispondere all’articolazione territoriale/provinciale di appartenenza. 4.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento degli altri, proposti in via dichiaratamente subordinata. 4.2. La corte d’appello, infatti, lì dove ha ritenuto che “la dichiarazione sottoscritta dal Vaccaro, … per quel che concerne il primo impegno, si riferisce all’obiettivo di autofinanziamento … nell’ambito della campagna di raccolta fondi per le elezioni politiche del 2013 …” e, quindi, trattandosi di una dazione “prevista nell’ambito della campagna di autofinanziamento”, si configura, per previsione statutaria e di regolamento, come una “elargizione liberale”, al pari della “… corresponsione della somma di almeno 500,00 euro … trattandosi sempre di autofinanziamento del partito”, non ha provveduto, con il ricorso ai criteri d’interpretazione teleologica e sistematica, oltre che letterale, dei testi negoziali al suo esame, alla corretta ricostruzione della volontà ivi dichiarata dalle parti del giudizio. 4.3. Costituisce, invero, principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte quello secondo cui, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, qual è lo statuto di un’associazione, l ’ invocato sindacato di leg ittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente, a norma dell’art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c., sul (mancato) r ispetto dei canoni no rmativi d’interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 e ss. c.c. ovvero sull’omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente dedotti nel giudizio di merito (cfr. Cass. n. 20964 del 2017).Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 4.4. La violazione dei criteri ermeneutici previsti dalla legge, peraltro, dev’essere dedotta con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da essi discostato, poiché, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della volontà si sostanzia nella mera proposta di un ’ interpretazione diversa. In altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri l’interpretazione dell’atto accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, senza poter, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue(Cass. n. 18375 del 2006). 4.5. Risponde, poi, ad un orientamento altrettanto consolidato il principio per cui, in sede d’interpretazione degli atti negoziali, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti o dell ’ effettiva volontà espressa dall ’ autore della dichiarazione unilaterale (Cass. n. 11433 del 2002), il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate(Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.). Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006). 4.6. Nell’interpretazione di una clausola negoziale, infine, la comune intenzione dei contraenti dev’essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell’integrale contesto negoziale, ai sensi dell’art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire,in base ad essa, l ’ intenzione dei contraenti e di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell’accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699 del 2021; Cass. n. 34795 del 2021). 4.7. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, essendosi, in particolare, limitata a valutare la dichiarazione d’impegno assunta dall’opponente alla luce di alcune clausole dello statuto del partito, come l’art. 33, senza, Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 tuttavia, verificare se , i n funzione degli interessi dichiaratamente perseguiti dal Vaccaro nella dichiarazione d’impegno resa in occasione dell’accettazione della candidatura, da un lato, e di quelli, ad essi del tutto coerenti, espressi nello statuto e nel regolamento finanziario, dal partito politico che l’ha candidato, dall’altro, e cioè il finanziamento della campagna per le elezioni politiche del 2013, la dichiarazione d’impegno invocata in giudizio ( espressamente intitolata , con non trascurabile significatività, “ Accettazione norme Regolamento finanziario PD”) doveva essere interpretata, alla luce dell’art. 4 di tale regolamento, come inequivoca adesione al partito (che è un’associazione non riconosciuta: cfr. Cass SU n. 8906 del 2020) – la quale, com’è noto, non richiede se non l’ incontro delle volontà delle parti (per la cui manifestazione non sono richieste forme particolari e perciò nel momento in cui al proponente perviene l'accettazione dell'associazione (Cass. n. 1992 del 1995; Cass. n. 5191 del 1991) – e alle relative norme organizzative ed ai connessi oneri economici (cfr. Cass. n. 23098 del 2015) e, quindi (se non agli obblighi degli “iscritti”, non essendo emersa in fatto l’iscrizione dell’opponente al partito opposto, quanto meno) all’ obbli g o (e cioè, appunto, l’“impegno”)ivi previsto per gli “ eletti ” (come i parlamentari) e dallo stesso (in quanto poi eletto) conseguentemente assunto (e, in parte, adempiuto), di versare (in aggiunta al contributo, previsto dall’art. 7, comma 1°, dello stesso regolamento, “definito d’intesa tra il tesoriere nazionale e i presidenti di ciascun gruppo parlamentare”, cui parimenti si era impegnato: v. la sentenza impugnata, p. 5, e il ricorso, p. 3), un (ulteriore) contributoa titolo di rimborso dell e spese sostenute dal partito e dalla sua articolazione locale per la predetta campagna elettorale(e, in definitiva, per la sua stessa elezione).Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 4.8. L’art. 4 del regolamento (che, a norma dell’art. 36, comma 2°, dello statuto, tra l’altro “… disciplina … il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito …”), infatti, prevede espressamente, al contrario di quanto affermato dalla corte d’appello, che “le entrate del [OSCURATO:PERSONA] sono costituite”, oltre che“a) dalle quote di iscrizione; b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento”, anche “c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del [OSCURATO:PERSONA]”(v. la sentenza impugnata, p. 6, 7): ivi compreso, dunque , in ipotesi, il contributo che il candidato, una volta eletto (e per questo sol fatto: a prescindere, quindi, dal suo successivo recesso dal partito, che, in effetti, non esclude l’obbligo di versare i contributi già dovuti, né del resto consente, come prevedono gli artt. 24, ult.comma, e 37 c.c., di pretenderne la restituzione) , si era impegnato a versare al fine ivi indicato, e cioè, in evidente coerenza con le esposte previsioni statutarie e regolamentanti, quale rimborso delle spese sostenute dal partito (che l’ha candidato e ha contribuito a farlo eleggere) per la relativa campagna elettorale (e, quindi , come “ sostegno finanziario” dello stesso, una volta eletto, “alle attività politiche ” che il partito,per il suo tramite, avrebbe, poi, svolto a norma dell’art.49 Cost.: ferma restando, naturalmente, l’esclusione di ogni vincolo di mandato e, dunque, l’impossibilità, a norma dell’art.67 Cost., che “ gli accordi tra parlamentare e partito ”, eventualmente assunti, “pretendano di tradursi in vincoli con effetto diretto sullo status del parlamentare o sulla libertà di esercizio del mandato”: Corte cost. n. 207/2021, in motiv.), nella misura determinata (pari ad €. 40.000,00 e ad €. 500,00) e con il mezzo stabilito (e cioè, almeno per la prima, il bonifico bancario) al momento dell’accettazione della candidatura (oltre Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 a quello che, sempre che fosse stato eletto, si era del pari impegnato a versare mensilmente, a norma dell’art. 7 del regolamento, come “ quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta”,così come “definito d’intesa tra il tesoriere nazionale e i presidenti di ciascun gruppo parlamentare”). 4.9. In tal senso, del resto, depone l’art. 11, comma 4 bis, seconda parte, del d.l. n. 149/2013, conv. con l.n. 13/2014, il quale, nel testo conseguente alle modifiche operate dall’art. 1, comma 141, della l. n. 190/2014, ha previsto, con norma sopravvenuta ma ad effetto retroattivo, che, a partire dall’anno di imposta 2007, sono detraibili i versamenti effettuati dai candidati o dagli eletti, anche se effettuati “in forma di donazione”, purché in conformit à a previsioni regolamentari o statutarie del partito beneficiario: la norma, infatti, con “l’obbiettivo … di estendere a tali erogazioni il beneficio della detraibilità, in quanto siano eseguite in conformità a previsioni regolamentari o statutarie del partito beneficiario”, “… prende in considerazione elargizioni in denaro che, se pure effettuate in forma di donazione dal candidato o eletto, non corrispondono al modello legale tipico di tale contratto, perch́ carenti dello spirito di liberalità che deve caratterizzarlo”, trattandosi, in realtà, di “versamenti operati senza spirito di liberalità, anche se, eventualmente, in esecuzione di negozi che della donazione presentano la sola forma esteriore” (Corte cost. n. 207/2021, in motiv.). 4.10. La corte d’appello, pertanto, non avendo tenuto conto (oltre che della lettera della dichiarazione d’impegno) di tutte le clausole statutarie e regolamentari con essa coerenti (che pure , a suo stesso dire, dovevano essere esaminate per stabilire la rilevanza giuridica dell’invocata dichiarazione Ric. 2018n.24982 - Sez. 1 - CC del 2 febbraio 20 23 d’impegno) né valutato i convergenti interessi perseguiti tanto dall’autore delladichiarazione d’impegno al suo esame (e cioè di contribuire alle spese sostenute per la sua elezione), quanto dal partito politico che, candidandolo, ne è stato il destinatario (e cioè di ricevere tale contributo quale sostegno finanziario, statutariamente dovuto dall’eletto,all’attività politica che, per il tramite della sua elezione, avrebbe potuto svolgere), non ha, evidentemente, rispettato per intero i richiamati canoni ermeneutici, pervenendo, in tal modo, a d un accertamento fattuale della volontà così espressa in modo non conforme al dettato normativo sulle modalità per eseguirlo. 5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto: e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ’appello di Napoli che, i n diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di