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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 15149/2025

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22524/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.C., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corten. 15158 del 30/5/2024, emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] S.C. in liquidazione, per tramite del suo difensore, con istanza datata 10/10/2024, chiedeva di disporre la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 15158 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario; −a norma dell’art. 391- bis c.p.c., «La correzione [degli errori materiali] può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo»; −il procedimento di correzione di errore materiale ad istanza di parte presuppone la notificazione del ricorso alla controparte quale onere dell’in- teressato (prescritto a pena di inammissibilità) e, nel caso, l’istanza propo- sta dalla ricorrente non è stata notificata alla società controricorrente; −ciononostante, si rileva che, col proprio ricorso, la Agrisud aveva sol- lecitato questa Corte a farsi carico dell’omissione di un’espressa statuizione in ordine alla richiesta di distrazione exart. 93 c.p.c., sicché il Collegio ri- tiene che possa darsi corso alla procedura di correzione d’ufficio; −come già rilevato da Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza interlocutoria n. 4498 del 21/02/2017, la correzione di errore materiale ex officionon può comun- que prescindere da un atto formale di impulso che –a garanzia dell’effetti- vità del diritto di difesa delle stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità –esige indefettibilmente l’instaurazione di uncontraddittorio tramite la comunicazione dell’avvio del procedimento da parte della Cancelleria della Corte; p. q. m. la Corte ordina la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza al Pubblico Ministero e alle parti del procedimento n. 429/2021 R.G.; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22524/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.C., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corten. 15158 del 30/5/2024, emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] S.C. in liquidazione, per tramite del suo difensore, con istanza datata 10/10/2024, chiedeva di disporre la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 15158 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa nel procedimento n. 429/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario; −a norma dell’art. 391- bis c.p.c., «La correzione [degli errori materiali] può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo»; −il procedimento di correzione di errore materiale ad istanza di parte presuppone la notificazione del ricorso alla controparte quale onere dell’in- teressato (prescritto a pena di inammissibilità) e, nel caso, l’istanza propo- sta dalla ricorrente non è stata notificata alla società controricorrente; −ciononostante, si rileva che, col proprio ricorso, la Agrisud aveva sol- lecitato questa Corte a farsi carico dell’omissione di un’espressa statuizione in ordine alla richiesta di distrazione exart. 93 c.p.c., sicché il Collegio ri- tiene che possa darsi corso alla procedura di correzione d’ufficio; −come già rilevato da Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza interlocutoria n. 4498 del 21/02/2017, la correzione di errore materiale ex officionon può comun- que prescindere da un atto formale di impulso che –a garanzia dell’effetti- vità del diritto di difesa delle stesse parti che avevano svolto rituale attività difensiva nel giudizio di legittimità –esige indefettibilmente l’instaurazione di uncontraddittorio tramite la comunicazione dell’avvio del procedimento da parte della Cancelleria della Corte; p. q. m. la Corte ordina la comunicazione, a cura della Cancelleria, della presente ordinanza al Pubblico Ministero e alle parti del procedimento n. 429/2021 R.G.; rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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