CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 1974
Cassazione n. 21700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il 1°/3/1967 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il 26/9/1974 [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aosta il 13/5/1980 [OSCURATO:PERSONA] 3ulen, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/9/1958 avverso la sentenza del 17/2/2025 del Tribunale di Aosta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sollevare la questione di legittimità costituzionale oggetto dell'impugnazione e, in subordine, annullare con rinvio la sentenza; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto che ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17/2/2025, il Tribunale di Aosta assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hien dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, perché il fatto non sussiste. 2. Propone appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, deducendo i seguenti motivi. Preliminarmente, è proposta un'ampia eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Di seguito, è contestata l'assoluzione degli imputati, sotto plurimi profili. In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che l'unica "autorizzazione paesaggistica" rilasciata, e presente nella richiesta di permesso di costruire, si riferisse all'intervento contestato e non, invece, alla sola "Pista 7 Bis", estranea al processo (e, peraltro, posizionata a circa 500 metri più in basso), come da cartografie riportate alle pagg. 40-41. Ancora, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto presentata un'istanza di avvio di procedimento amministrativo contrariamente al vero, come confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Di seguito, lo stesso Tribunale sarebbe caduto in errore in merito alla lettura delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo ad una presunta conferenza di servizi del febbraio 2021, in realtà mai tenutasi, come evidenziato da una mail del funzionario [OSCURATO:PERSONA], dall'istanza dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], dall'assenza di verbali o di avvisi di convocazione, dalla mancata citazione del [OSCURATO:PERSONA] idrico. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto autorizzati i lavori in esame sulla base di progetti e tavole visionati esclusivamente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], nonostante si trattasse di interventi di rilievo da eseguire su beni paesaggistici, ritenuti tali anche ex lege; la stessa autorizzazione demaniale, peraltro, avrebbe riguardato esclusivamente l'attività di occupazione, non di trasformazione del bene (il ghiacciaio), lasciando così impregiudicate le competenze delle altre amministrazioni coinvolte (come la Soprintendenza), ciascuna sotto i rispettivi profili. L'impugnazione, ancora, contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto provata, in alternativa alla conferenza di servizi, un'altra "riunione", nel corso della quale la Soprintendenza avrebbe affermato che le opere in questione non necessitavano di autorizzazione; tale convincimento, tuttavia, sarebbe stato ricavato da documenti successivi ai fatti e nei quali questa circostanza non ricorrerebbe, dandosi peraltro atto di un intervento descritto come privo di asportazione di ghiaccio, contrariamente a quanto in realtà avvenuto 2 (c-r)(tanto da consentire pure il passaggio di grossi camion), come da annotazione del Corpo forestale del 2/12/2024. Infine, la sentenza avrebbe travisato le dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il primo avesse confermato la bontà dell'iter amministrativo seguito dagli indagati (mentre avrebbe riferito soltanto di essersi affidato a quanto rappresentato dagli istanti, senza mai recarsi sul posto o visionare i luoghi, neppure in epoca successiva), e che il secondo avesse riferito circa un potenziale beneficio che il ghiacciaio avrebbe ricevuto dai lavori in questione, peraltro con aggiunta di neve esterna (nonostante le fotografie in atti dimostrino una discesa in profondità rispetto alle creste glaciali dello scavo, con loro distruzione e non con riempimento dei crepacci). 2. Gli imputati hanno depositato ampia memoria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato, e producendo numerosi documenti. In particolare, si sostiene che l'appello non potrebbe essere riqualificato in ricorso per cassazione (operazione che dovrebbe esser compiuta in maniera oggettiva), non rivestendone i requisiti di legge e, anzi, sviluppandosi esplicitamente lungo argomenti di merito, anche in punto di conclusioni. Lo stesso atto, inoltre, evidenzierebbe palesi carenze non solo nelle richieste, ma anche nell'indicazione delle ragioni di diritto rilevanti in sede di legittimità: l'impugnazione, infatti, sarebbe del tutto ridondante, non consentendo di enucleare i vizi di diritto sollevati. Ancora, si deduce l'inammissibilità dello stesso atto per difetto di specificità, in violazione dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., peraltro in assenza di un effettivo confronto con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, sotto numerosi profili. Infine, è comunque dedotta l'infondatezza dell'impugnazione, stante il corretto operato degli imputati e la legittimità dell'intervento pur in assenza di autorizzazione paesaggistica. In subordine, si chiede applicarsi la causa estintiva del reato, di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, d. Igs. n. 42 del 2004, o riconoscere l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, peraltro estraneo all'impugnazione del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 3. In primo luogo, la Corte rileva che la questione di legittimità costituzionale che il Pubblico Ministero invitava a sollevare è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di appello di Torino, con ordinanza del 4/2/2025; con lo stesso provvedimento, è stata anche disposta la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 3.1. Ebbene, il Collegio aderisce alle conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte di appello, qui da intendersi richiamate integralmente, condividendone gli ampi ed articolati argomenti di diritto, così da ribadire la manifesta infondatezza 3della questione medesima, coinvolgente l'art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. - in forza del quale il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2 - in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. 4. Con riguardo, poi, al merito dell'impugnazione, la stessa risulta inammissibile in quanto priva dei requisiti propri del ricorso per cassazione, come peraltro sostenuto dagli imputati nella memoria prodotta. 5. In primo luogo, questa Corte ha ripetutamente affermato - sin da Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221, e con indirizzo del tutto prevalente - che, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (tra le molte, Sez. 5, n. 42578 del 27/9/2024, Prencipe, Rv. 287234; Sez. 3, n. 40381 del 17/5/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri, Rv. 280168). 5.1. La relativa indagine, dunque, deve coinvolgere il reale petitum e la specifica causa petendi dell'atto, più che il formale nomen iuris assegnato o la volontà effettivamente sottesa allo stesso, ed in questi specifici termini deve essere accertata - o esclusa - la sussistenza dei requisiti propri del ricorso per cassazione: ebbene, l'analisi dell'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta non consente di riscontrare tali caratteri, così che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. 6. In primo luogo, l'ampio secondo motivo, in punto di responsabilità, contiene all'evidenza argomenti propri del solo giudizio di merito e non consentiti in sede di legittimità, perché coinvolgenti le prove, il loro contenuto e la loro valutazione in punto di fatto, che si assume viziata per come compiuta dal Tribunale. 6.1. La "Condanna degli imputati per il fatto loro ascritto alla pena di anni 1 di arresto e 20.000 euro di ammenda, ciascuno", oggetto della rubrica dello stesso motivo di appello, è infatti sollecitata con riferimento alla "erronea individuazione dell'opera contestata" (2.1.), agli "inesistenti procedimento paesaggistico e conferenza di servizi" (2.2.), all'"effettiva efficacia dell'unica autorizzazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] e delle opere mai dichiarate alla Soprintendenza" (2.3.) e all'"iter amministrativo successivo ai fatti avviato dagli indagati; comportamento del Geom. [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso la Soprintendenza" 4(2.4). Ognuno di questi punti, poi, è sviluppato con esclusivo, ampio e ripetuto richiamo al contenuto di atti processuali (documenti amministrativi, relazioni, fotografie, verbali di sommarie informazioni testimoniali), contestandone l'errata lettura ad opera della sentenza e, dunque, invitando il giudice dell'impugnazione a compierne una nuova e, in ottica ricorrente, più corretta. Emerge evidente, allora, una sollecitazione non consentita nel giudizio di cassazione, chiamato non a riscontrare la correttezza della valutazione delle prove alla luce del loro contenuto, o la maggior affidabilità logica dell'una o dell'altra interpretazione delle stesse, ma a saggiare la tenuta della sentenza alla luce dei rigorosi parametri dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., che costituiscono l'unica "via di accesso" perché il ricorso sia giudicato ammissibile. 6.2. Ebbene, l'atto di appello qui in esame non contesta in alcun punto la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, né deduce il travisamento della prova (quanto alla conferenza di servizi del febbraio 2021): infatti, come sul primo profilo nessun argomento è effettivamente e specificamente speso in relazione al contenuto della pronuncia impugnata, così, quanto al secondo, non risultano rispettati i canoni che questa Corte ha ripetutamente espresso sul punto. 6.2.1. In particolare, è stato più volte affermato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (per tutte, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F. Rv. 281085. Tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 16440 del 22/4/2026, M.; Sez. 3, n. 15155 del 3/3/2026, C.; Sez. 5, n. 14964 del 19/2/2026, Mijalovic). 6.2.2. Tanto richiamato, tutti questi elementi non si riscontrano nella censura in oggetto, concernente l'effettiva tenuta della conferenza di servizi nel febbraio 2021, così che anche questo profilo di doglianza deve essere dichiarato inammissibile. 56.3. La Corte rileva, peraltro, che l'impugnazione in esame non istaura alcun effettivo confronto con due significativi argomenti valorizzati nella sentenza di primo grado, in ottica assolutoria, quali l'inidoneità dell'intervento, pur in astratto considerato, a compromettere il bene giuridico tutelato (il valore del paesaggio), ed il profilo soggettivo del reato, escluso per tutti gli imputati anche nei termini della (sola) colpa. 7. L'effettivo carattere dell'atto di appello, dunque emerso per causa petendi come impugnazione di merito volta alla rivalutazione del fatto, priva di requisiti e di argomenti propri del giudizio di legittimità, emerge, infine, anche dal petitum che lo sostiene, come già anticipato. La richiesta che conclude l'atto medesimo, infatti, non si esaurisce nella riforma della sentenza di primo grado, ma comprende anche la "condanna a carico di tutti gli imputati per i fatti loro ascritti". 7.1. Così da confermare ulteriormente, dunque, l'inammissibilità dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.Moggi, 12 6111, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rrebito 6