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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08206/2026

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Uditele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni del difensor e di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente che, nel riportarsi anche alla memoria depositata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 marzo 2025 la Prima sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio limitatamente al capo 1)e ha per il resto rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 marzo 2024 che aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 aprile 2022, rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’assoluzione per il reato di cui al capo 20 A)e dell’estinzione per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 54 e 58 e,per il resto,confermato la condanna per gli altri reatidi cui ai capi 1 (art. 74 d.pr. 309/90) e 47 (art.416 bis cod. pen.). 2.Avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte il condannat o ha proposto ricorso ex art.625-biscod. proc. pen., attraverso atto so ttoscritto da i difensoridi fiducia e procuratori special i , deducendo i l seguent e motiv o .

3. Con l’unico motivo , articolato in una duplice censura, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un errore di fatto decisivo contenuto nella sentenza.

In realtà, sottolinea il ricorrente, la sentenza impugnata nell’annullare la decisione impugnata quanto al capo 1) , relativo all’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti,ha indicato al giudice del rinvio di stabilire l’eventuale sussistenza della partecipazione del ricorrente ad entrambe le strutture criminali, omettendo di valutare le doglianze relative alla contestazione associativa di cui all’art.416 bis cod. pen., che avrebbe dovuto essere oggetto anch’esso di nuova e compiuta valutazione.

3.1. Ulteriore travisamento delle risultanze processuali si ravvisa nelle dichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asseritamente convergenti, senza che tuttavia i giudici di legittimità abbiano in alcun modo esaminato le doglianze della difesa ed in particolare la circostanza che la dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non fosse autonoma,ma frutto della conoscenza dei fatti da fonti giudiziarie; individuava peraltro il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un altro procedimento poi archiviato e non nel presente.

Eguale travisamento è da rinvenire nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le censur e avanzat e nell’unico motivo di ricorso non si confronta no con la sentenza impugnata,perché nella ipotesi di specie non è configurabile una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo.

Di conseguenza: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (ex plurimis,Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817).

Sarebbe sufficiente siffatta argomentazione per evidenziare che le critiche del ricorrente si collocano fuori del perimetro segnato dall'art. 625-biscod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha esaminato la censura riproposta in questa sede, non ponendo in essere alcun errore in fatto che possa avere inciso sulla tenuta logica della motivazione operata.

2. Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 1 e 47, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata è stata chiara neldelimitare il perimetro del giudizio rescissorio; ha cioè richiesto al giudice del rinvio di approfondire se vi siano elementi ulteriori per reputare sussistente la partecipazione del ricorrente ad ambeduele strutture associative, in relazione al capo 1 (art.74 d.p.r. 309/90) atteso che per il capo 47 (art.416 bis cod. pen.) ha ritenuto che la motivazione relativa alla partecipazione al reato associativo sia stata esauriente(p.172; par.5.11.2).

Non solo vi è il richiamo alle sentenze di primo e secondo grado, ma vi è la valorizzazione del continuo rapporto con gli altri partecipi, evidenziando che i rapporti non si limitano ai reati fine di cui ai capi 54 e 58, i quali comunque correttamente sono valorizzati dal punto di vista associativo perché in relazione agli stessi non vi è stata un’assoluzione, quanto piuttosto la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.

Si richiamano inoltre le dichiarazioni etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Quantoal lamentato travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in tal caso la censura è manifestamente infondata.

Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] , va rilevato che con il ricorso per cassazione che ha dato luogo alla sentenza impugnata non era stata censurata la dichiarazione del collaboratore sotto il profilo della mancanza di autonomia genetica della fonte; non può dunque ravvisarsi un errore di fatto su tale puntoin chiave omissiva, difettando ab origine il relativo motivo di censura.

Quanto ai dedotti ulteriori travisamenti delle dichiarazioni,le relative censure attengono, in realtà, a una diversa valutazione del compendio fattuale operata dalla sentenza impugnata, non condivisa dal ricorrente, ma non integrano un effettivo travisamento del dato probatorio.

In particolare, la divergenza concernente la circostanza dell’intervenuta iniziazione del ricorrente –prospettata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] come imminente e riferita invece dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] come già avvenuta – non è stata considerata dalla sentenza impugnata quale elemento decisivo.

Diversamente, rilievo dirimente è stato attribuito al convergente riferimento di entrambi i collaboratori di giustizia alla vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al capo clan [OSCURATO:PERSONA], alla sua militanza nel gruppo vibonese quale addetto alla vendita di sostanze stupefacenti, al riferimento di [OSCURATO:PERSONA] al risalente inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, nonché alla sua prossimità ai sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coimputati del capo 58, rispetto al quale la Corte ha, ancora una volta, evidenziato che il proscioglimento è intervenuto per estinzione del reato per prescrizione e non nel merito (pp. 172-173).

4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Uditele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensor e di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente che, nel riportarsi anche alla memoria depositata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 marzo 2025 la Prima sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio limitatamente al capo 1)e ha per il resto rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 marzo 2024 che aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 aprile 2022, rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’assoluzione per il reato di cui al capo 20 A)e dell’estinzione per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 54 e 58 e,per il resto,confermato la condanna per gli altri reatidi cui ai capi 1 (art. 74 d.pr. 309/90) e 47 (art.416 bis cod. pen.). 2.Avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte il condannat o ha proposto ricorso ex art.625-biscod. proc. pen., attraverso atto so ttoscritto da i difensoridi fiducia e procuratori special i , deducendo i l seguent e motiv o . 3. Con l’unico motivo , articolato in una duplice censura, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un errore di fatto decisivo contenuto nella sentenza. In realtà, sottolinea il ricorrente, la sentenza impugnata nell’annullare la decisione impugnata quanto al capo 1) , relativo all’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti,ha indicato al giudice del rinvio di stabilire l’eventuale sussistenza della partecipazione del ricorrente ad entrambe le strutture criminali, omettendo di valutare le doglianze relative alla contestazione associativa di cui all’art.416 bis cod. pen., che avrebbe dovuto essere oggetto anch’esso di nuova e compiuta valutazione. 3.1. Ulteriore travisamento delle risultanze processuali si ravvisa nelle dichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asseritamente convergenti, senza che tuttavia i giudici di legittimità abbiano in alcun modo esaminato le doglianze della difesa ed in particolare la circostanza che la dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non fosse autonoma,ma frutto della conoscenza dei fatti da fonti giudiziarie; individuava peraltro il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in un altro procedimento poi archiviato e non nel presente. Eguale travisamento è da rinvenire nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le censur e avanzat e nell’unico motivo di ricorso non si confronta no con la sentenza impugnata,perché nella ipotesi di specie non è configurabile una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo. Di conseguenza: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (ex plurimis,Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). Sarebbe sufficiente siffatta argomentazione per evidenziare che le critiche del ricorrente si collocano fuori del perimetro segnato dall'art. 625-biscod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha esaminato la censura riproposta in questa sede, non ponendo in essere alcun errore in fatto che possa avere inciso sulla tenuta logica della motivazione operata. 2. Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 1 e 47, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata è stata chiara neldelimitare il perimetro del giudizio rescissorio; ha cioè richiesto al giudice del rinvio di approfondire se vi siano elementi ulteriori per reputare sussistente la partecipazione del ricorrente ad ambeduele strutture associative, in relazione al capo 1 (art.74 d.p.r. 309/90) atteso che per il capo 47 (art.416 bis cod. pen.) ha ritenuto che la motivazione relativa alla partecipazione al reato associativo sia stata esauriente(p.172; par.5.11.2). Non solo vi è il richiamo alle sentenze di primo e secondo grado, ma vi è la valorizzazione del continuo rapporto con gli altri partecipi, evidenziando che i rapporti non si limitano ai reati fine di cui ai capi 54 e 58, i quali comunque correttamente sono valorizzati dal punto di vista associativo perché in relazione agli stessi non vi è stata un’assoluzione, quanto piuttosto la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. Si richiamano inoltre le dichiarazioni etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quantoal lamentato travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in tal caso la censura è manifestamente infondata. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] , va rilevato che con il ricorso per cassazione che ha dato luogo alla sentenza impugnata non era stata censurata la dichiarazione del collaboratore sotto il profilo della mancanza di autonomia genetica della fonte; non può dunque ravvisarsi un errore di fatto su tale puntoin chiave omissiva, difettando ab origine il relativo motivo di censura. Quanto ai dedotti ulteriori travisamenti delle dichiarazioni,le relative censure attengono, in realtà, a una diversa valutazione del compendio fattuale operata dalla sentenza impugnata, non condivisa dal ricorrente, ma non integrano un effettivo travisamento del dato probatorio. In particolare, la divergenza concernente la circostanza dell’intervenuta iniziazione del ricorrente –prospettata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] come imminente e riferita invece dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] come già avvenuta – non è stata considerata dalla sentenza impugnata quale elemento decisivo. Diversamente, rilievo dirimente è stato attribuito al convergente riferimento di entrambi i collaboratori di giustizia alla vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al capo clan [OSCURATO:PERSONA], alla sua militanza nel gruppo vibonese quale addetto alla vendita di sostanze stupefacenti, al riferimento di [OSCURATO:PERSONA] al risalente inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, nonché alla sua prossimità ai sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coimputati del capo 58, rispetto al quale la Corte ha, ancora una volta, evidenziato che il proscioglimento è intervenuto per estinzione del reato per prescrizione e non nel merito (pp. 172-173). 4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell