CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15761/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relativa al vizio di motivazione circa la responsabilità penale, che sarebbe fondata su risultanze testimoniali contraddittorie - oltre ad essere assolutamente generica, non è ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con l'appello (nel quale ci si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.