CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08667/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3688/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Priscilla 4, presso il primo, il tutto come da procura a margine del ricorso introduttivo; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n.1125/01/15, depositata il 2 luglio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] C rivelli. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia procedeva alla notifica di avviso di accertamento in conseguenza della rideterminazione, ai fini delle imposte dirette, dei ricavi dichiarati dall’impresa individuale del ricorrente (avente sosp ad oggetto la rivendita di maglie) relativamente all’anno d’imposta 2007, oltre che dell’avviamento, in quest’ultimo caso facendo riferimento al valore determinato ai fini dell’imposta di registro. Il contribuente proponeva ricorso, che la CTP rigettava. Adìta la CTR, quest’ultima pur ritenendo eccessiva la rideterminazione del reddito operata dall’Agenzia (individuato in un ricarico del 30 per cento rispetto ai prezzi di acquisto della merce), in ragione del fatto che l’impresa era in fase di chiusura e vendeva a scopo liquidatorio, riconosceva comunque l’inattendibilità delle risultane contabili e rideterminava il ricarico in via d’equità, nel 10 per cento. La stessa invece confermava il rigetto relativamente alla rideterminazione dell’entità dell’avviamento. 2. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia si è costituita per resistere all’impugnativa. In data 8 febbraio 2023 il ricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. [OSCURATO:PERSONA] A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando la causa a nuovo ruo