CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1971
Cassazione n. 43579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1971 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. 159 del 2011 e, con l'unico motivo, lamenta la mancata esclusione della operatività della recidiva; considerato che trattasi di motivo non consentito, siccome dedotto per la prima volta in questa sede e, comunque, manifestamente infondato nel merito; rilevato, invero, che in punto di recidiva la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12;2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini dell'indagine sulla sua sussistenza, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; considerato che, nel caso di specie, nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza non si è attestata sui soli precedenti penali dell'imputata, ma li ha posti in relazione con la rinnovata condotta delittuosa e ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da essa espresse, da intendere come espressione di maggiore allarme sociale e tale motivazione è incensurabile in questa sede, siccome esente da vizi del ragionamento logico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estens