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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 27970/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta sia al ricorso che ai motivi aggiunti già depositati in cancelleria in data 11.03.2022.

Insiste nell'accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con un unico motivo di ricorso, illustrato anche con successivi motivi nuovi, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si duole della nullità della sentenza del 21/12/2021, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.

In particolare, si lamenta che erroneamente il processo era stato celebrato in absentia nonostante che, all'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, non avesse fatto seguito l'instaurazione di qualunque rapporto di tipo professionale.

2. Il decreto di citazione a giudizio dinanzi al tribunale è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio in sede di identificazione, come attestato dal verbale del 10/12/2014.

Ora, secondo l'ormai ferma giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio donniciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Giorgieva, Rv. 281315 - 01, nella scia di Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01).

Ne segue che vanno annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Milano in data 14/04/2021, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta sia al ricorso che ai motivi aggiunti già depositati in cancelleria in data 11.03.2022. Insiste nell'accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con un unico motivo di ricorso, illustrato anche con successivi motivi nuovi, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si duole della nullità della sentenza del 21/12/2021, con il quale la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. In particolare, si lamenta che erroneamente il processo era stato celebrato in absentia nonostante che, all'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, non avesse fatto seguito l'instaurazione di qualunque rapporto di tipo professionale. 2. Il decreto di citazione a giudizio dinanzi al tribunale è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio in sede di identificazione, come attestato dal verbale del 10/12/2014. Ora, secondo l'ormai ferma giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio donniciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Giorgieva, Rv. 281315 - 01, nella scia di Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01). Ne segue che vanno annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Milano in data 14/04/2021, con trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Cos
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