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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09271/2026

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o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FALLIMENTAREDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.

N. 4902/2019ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 4902/2019 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pecper notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Atessa (CH), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio2019, n. 20, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Francavilla alMare (CH), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Croce, con studio in Roma, giusta procura in calce alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/2/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;udito, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;udito, per il controricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], perdelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso.1.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/2/2018, che,in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n.TAU2014001DV0000007350002 per l’imposta di registro indipendenza della registrazione dell’ordinanza depositata dalgiudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Pescara il 24febbraio 2016, all’esito di opposizione al decreto dichiarativodell’esecutività dello stato passivo, con la quale il creditovantato dal Comune di Atessa (CH) nei confronti del fallimentodella “[OSCURATO:SOCIETA].”, per l’importo di € 1.048.236,00, atitolo di penale in dipendenza della risoluzione perinadempimento di un contratto stipulato il 4 giugno 2008(“compravendita/convenzione urbanistica”), era statoammesso “con riserva” al passivo fallimentare ex artt. 55 e 96del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha rigettato l’appello propostodalla medesima nei confronti del Comune di Atessa (CH)avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026provinciale di Pescara il 4 ottobre 2017, n. 864/01/2017, concondanna alla rifusione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sulpresupposto che il provvedimento di ammissione con riserva diun credito al passivo fallimentare dovesse scontare l’impostadi registro in misura fissa ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, essendo subordinato – dopo la rinunciaconvenuta tra le parti all’escussione preventiva del debitoreprincipale - alla condizione sospensiva dell’inadempimentoall’esito dell’escussione preventiva del fideiussore con clausola“a prima richiesta”.3.

Il Comune di Atessa (CH) ha resistito con controricorso.4.

In prossimità dell’adunanza camerale del 28 novembre2024, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., deducendo la cessazione della materia delcontendere per la sopravvenuta condanna del garante alpagamento in proprio favore della somma di € 339.573,00 (coni relativi accessori) in dipendenza della polizza fideiussoria(sentenza depositata dal Tribunale di Lanciano il 27 settembre2017, n. 362/2017).5.

Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - inconsiderazione della rilevanza decisoria e della valenzanomofilattica - della questione concernente l’applicazionedell’imposta di registro sul provvedimento (a seconda dei casi,in forma di decreto o di ordinanza) di ammissione “con riserva”al passivo fallimentare di un credito assistito dalla rinuncia albeneficium excussionis da parte del garante “a prima richiesta”(rispetto al debitore garantito) ex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo1942, n. 267 [con riguardo ai «crediti (...) che non possonoNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di unobbligato principale»], venendo in rilievo - al fine di stabilire,sulla scorta dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di cuiè indubbia l’estensione agli atti giudiziari – in tal senso: Cass.,Sez. 5^, 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., Sez. 5^, 8settembre 2021, n. 24159; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022,n. 2040; Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez.Trib., 28 dicembre 2023, n. 36190; Cass., Sez. Trib, 26 luglio2024, n. 20946; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n.26194), la riconducibilità della fattispecie sub iudice, in viaalternativa, all’art. 8, lett. c), della tariffa – parte primaannessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero all’art. 27,commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – la naturagiuridica del suddetto provvedimento nel contesto sistematicodel diritto fallimentare, anche alla luce della relazione correntecon le previsioni degli artt. 113-bis e 115 del r.d. 16 marzo1942, n. 267.6.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienza.7.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8,lett. c), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 1353cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudicedi appello che l’ammissione con riserva di un credito al passivofallimentare fosse soggetta ad imposta di registro in misuraNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026fissa, giacché la subordinazione a condizione sospensivacomportava l’applicazione dell’imposta di registro in misuraproporzionale soltanto in caso di avveramento dell’eventocondizionale.A suo dire: «L’ammissione con riserva al passivo fallimentarenon è affatto equiparabile – come erroneamente ritenuto daigiudici di merito - ad un atto sottoposto a condizionesospensiva, in quanto l’ordinanza ammissiva costituisce – perunanime giurisprudenza – una pronuncia di accertamentogiudiziale, nel caso di specie, del credito “risarcitorio” perinadempimento contrattuale dell’importo di euro 1.048.236,00la cui soddisfazione, in sede di riparto, è subordinata allapreventiva escussione del fideiussore.

In altri termini, i giudicidel fallimento, attraverso l’ordinanza de qu(a), hanno accertatol’esistenza di un credito – a titolo di penale risarcitoria - certo,liquido e come tale ammesso alla formazione del passivofallimentare.

La riserva non riguarda dunque l’esistenza delcredito, bensì la possibilità che lo stesso sia soddisfatto in sededi riparto, attesa l’esistenza di una ”fideiussione a primarichiesta” a garanzia del credito».Per cui, il provvedimento in questione doveva scontare aborigine l’imposta di registro in misura proporzionale dell’1%, aisensi dell’art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa ald.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 20e 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8 della tariffa – parteprima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestata erroneamente considerata dal giudice di appello «laprocedura di escussione del debitore un evento condizionanteil sorgere e/o il permanere del diritto».Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026Laddove, a suo dire: «L’atto de quo è da assoggettare atassazione immediata per il contenuto di accertamento deldiritto al credito relativo alla “penale” cioè alla somma dovutaa titolo risarcitorio accertata nell’importo di € 1.048.236,secondo clausola del “contratto di compravendita /convenzioneurbanistica” originario (ex Tariffa art. 8 lett.

C allegata al Dprn. 131 del 1986 ad imposta di registro ad aliquota 1%).

Nonquindi a tassazione sospesa e differita all’esito del giudizio delTribunale di Lanciano avente quale diverso oggetto il “contrattodi garanzia” e la polizza escussa in relazione allo stesso credito.Il deliberato di quel giudizio non fa stato nel procedimentogiudiziale Fallimentare a favore del debitore fallito, che non èstato parte in quel giudizio; non potendo quest’ultimo farvalere a suo favore l’accertamento in quel giudizio del minorcredito».2.

I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono infondati.2.1 Come è pacifico tra le parti, pronunciando in sede diopposizione allo stato passivo, nel procedimento iscritto al n.735/2014 R.G., l’ordinanza depositata dal giudice delegato aifallimenti presso il Tribunale di Pescara il 24 febbraio 2016 haammesso “con riserva” al passivo del fallimento della“[OSCURATO:SOCIETA].” ex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n.267, il credito del Comune di Atessa (CH) per l’importo di €1.048.236,00 a titolo di penale per il risarcimento dei danniderivanti dalla risoluzione per inadempimento del contrattostipulato il 4 giugno 2008 (“compravendita/convenzioneurbanistica”), in pendenza del procedimenti promossi dinanzial Tribunale di Lanciano, con citazioni notificate il 19 luglio2011 ed il 18 novembre 2011, iscritti ai nn. 1645/2011 e58/2012 R.G., tra loro riuniti per connessione, con i quali ilNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026Comune di Atessa (CH) aveva convenuto, rispettivamente, la“[OSCURATO:SOCIETA].” (ancora in bonis) per l’accertamentodell’inadempimento, la dichiarazione di risoluzione perinadempimento del medesimo contratto e la condanna allarestituzione di un immobile, nonché la “[OSCURATO:SOCIETA].”(ancora in bonis), la “Italiana [OSCURATO:SOCIETA].”, l’AgenziaRicci di Montesilvano e l’[OSCURATO:PERSONA] (a vario titolo)per l’escussione della fideiussione prestata a suo favore dallacompagnia assicuratrice (mediante polizza con clausola dipagamento “a prima richiesta”) a garanzia delle obbligazioniderivanti dal contratto stipulato il 4 giugno 2008 nella misuradi € 1.048.236,00.La domanda di ammissione al passivo era espressamente“condizionata” all’eventuale rigetto della domanda direttaall’escussione della polizza fideiussoria, essendo stata pattuitala rinuncia al beneficium excussionis in favore del debitoreprincipale.

Come si evince anche dalla sentenza impugnata:«Non v’ha dubbio alcuno che l’insinuazione (al passivofallimentare del debitore del contribuente) del credito di chetrattasi sia stata richiesta ed ottenuta con riserva, e cioè acondizione (il cui mancato avveramento si sarebbe dovutoall’uopo ed eventualmente denunciare) che non si fosse potutoesigere quel medesimo credito da chi (fideiussore), percontratto, si era fatto carico di assolverlo in luogo del debitoreprincipale».2.2 Lite pendente, con sentenza depositata dal Tribunale diLanciano il 27 settembre 2017, n. 362/2017, la “[OSCURATO:SOCIETA].” è stata condannata al pagamento dellasomma di € 339.573,00 (con i relativi accessori) a favore delComune di Atessa (CH) in dipendenza della polizza fideiussoria.Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026La predetta sentenza è stata registrata il 3 novembre 2017 aln. 1457/2017 con la liquidazione dell’imposta di registro inmisura proporzionale per l’ammontare di € 12.53,97 (come sidesume dalla trascrizione fattane nella memoria depositata dalcontroricorrente il 18 novembre 2024).2.3 Ai sensi dell’art. 98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, controil decreto dichiarativo di esecutività dello stato passivo puòessere proposta opposizione dal creditore che non sia statoammesso ad insinuarsi.

All’esito dell’opposizione, è possibileche il credito sia ammesso con riserva allo stato passivo nelleipotesi previste dall’art. 96, comma 3, del r.d. 16 marzo 1942,n. 267, tra le quali rientrano (n. 1) i «crediti condizionati equelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55».

Secondoquest’ultima disposizione: «Sono compresi tra i crediticondizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito,se non previa escussione di un obbligato principale».A tale riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema diformazione dello stato passivo fallimentare, l'espressione"crediti condizionati" di cui all'art. 96 del r.d. 16 marzo 1942,n. 267, ricomprende in sé, quale categoria più ampia, anche i"crediti condizionali" ex art. 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267,- compresi quelli che non possono farsi valere nei confronti delfallito, se non previa escussione del debitore principale -giustificandosi, pertanto, l'ammissione al concorso fallimentarecon riserva di quei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilitàdipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso diprocedura (Cass., Sez. 1^, 20 luglio 2023, n. 21813).2.4 In proposito, senza che possa assumere alcuna rilevanzaai fini della odierna decisione la questione rimessa di recenteal vaglio delle Sezioni Unite «se nella nozione di “creditocondizionato” [ex art. 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267] possaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026rientrare anche il credito (risarcitorio o restitutorio) derivantedalla domanda di risoluzione del contratto per inadempimentoquesita prima del fallimento e ancora pendente, per iniziativadel curatore, in sede ordinaria» (Cass., Sez. 1^, 5 febbraio2025, nn. 2931 e 2933) e risolta in senso affermativo con laprosecuzione del relativo giudizio in sede ordinaria (Cass., Sez.Un., 18 marzo 2026, n. 6498), prescindendo dal conflittoesegetico sull’esatta delimitazione del genus, è ormai pacificoche rientrano tra i “crediti condizionati” in senso lato ex art.96, comma 2, n. 1), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (ora, art.204 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 19), a fianco di quellisottoposti a condizione sospensiva o risolutiva (che potremmodefinire come “crediti condizionati” in senso stretto), anchequelli indicati nell’art. 55, ultimo comma, del r.d. 16 marzo1942, n. 267 (ora art. 154 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 19),ivi espressamente richiamati con il nomen di “crediticondizionali” (alla stregua di un’autonoma e distinta species),che comprendono anche «quelli che non possono farsi valerecontro il fallito se non previa escussione dell’obbligatoprincipale».Per cui, come sembra testimoniare la congiuntiva «e» che lega,nell’art. 96, comma 2, n. 1), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, i“crediti condizionati” ai “crediti condizionali” («indicatinell’ultimo comma dell’articolo 55», ivi compresi «quelli chenon possono farsi valere contro il fallito, se non previaescussione di un obbligato principale») – la nozione di “creditocondizionato” è più ampia di quella di “credito condizionale”(che, infatti, «ricomprende in sé, quale parte del tutto») e nonè limitata ai soli crediti già sorti in forza di un negozio stipulatoprima della dichiarazione di fallimento, pur se sottoposti acondizione sospensiva o risolutiva (la cui efficacia sia quindiNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026subordinata, per volontà delle parti, ex art. 1353 cod. civ., adun evento futuro e incerto), ma include «ogni credito,preesistente, la cui ammissione al passivo fallimentare dipendada un evento futuro e incerto realizzatosi in corso diprocedura». (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1^, 20 luglio2023, n. 21813).2.5 Ora, l’art. 113-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (qualeintrodotto dall’art. 103 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, condecorrenza dal 16 luglio 2006), ha espressamente disciplinatolo “scioglimento delle ammissioni con riserva”, disponendoche: «Quando si verifica l'evento che ha determinatol'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza delcuratore o della parte interessata, il giudice delegato modificalo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deveintendersi accolta definitivamente».L’introduzione del menzionato art. 113-bis del r.d. 16 marzo1942, n. 267, ha avuto evidentemente lo scopo di riordinareed omogeneizzare la disciplina dell’ammissione con riserva,delineando i caratteri salienti del provvedimento con cui ilgiudice delegato scioglie la riserva e provvede all’ammissionedel credito in via definitiva (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.1^, 21 giugno 2022, n. 20068).Sul piano della ratio, la previsione e la collocazione delladisposizione si spiegherebbero per il fatto che lo scioglimentodella riserva non atterrebbe al momento dell’accertamento delpassivo, ma ad una semplice verifica del sopravvenire del fatto— dell’«evento», come si esprime la norma — che, nella suaoggettività, determina lo scioglimento della riserva: una sortadi provvedimento, dunque, a rime obbligate, tale da nonrichiedere la previa istituzione del contraddittorio, che la normanon prevede, e da risolversi in un’operazione di automaticoNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026adeguamento dello stato passivo al verificarsi del fatto posto abase della riserva, in esito ad un accertamento che ha già inprecedenza avuto luogo in sede di ammissione con riserva(vedasi in motivazione: Cass., Sez. 1^, 21 giugno 2022, n.20068).2.6 Tuttavia, è indubbio che l’ammissione con riserva non abbianatura meramente interinale, e produca, anzi, di per sé e dasubito effetti sostanziali, quali, oltre al diritto a vederaccantonate le somme eventualmente dovute allo scioglimentodella riserva, ai sensi dell’art. 113 del r.d. 16 marzo 1942, n.267, il riconoscimento di talune prerogative (diritto di voto incaso di concordato fallimentare, inserimento nel comitato deicreditori, proposizione di reclami ai sensi degli artt. 26 e 36 delr.d. 16 marzo 1942, n. 267), e determini una situazione distabilizzazione, sia pure provvisoria, contro la quale gliinteressati debbono, se ritengono, immediatamente insorgereavvalendosi dei rimedi previsti dall'art. 98 del r.d. 16 marzo1942, n. 267.

In tal senso, secondo questa Corte, èsoccombente, e dunque legittimato a proporre immediataopposizione allo stato passivo, senza attendere il decreto di cuiall'art. 113-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il creditoreammesso con riserva che abbia chiesto l'ammissione pura esemplice del proprio credito, come pure il curatore o gli altricreditori che intendano contestare l'ammissione, ancorché conriserva (Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2020, n. 268).Ciò nondimeno, in una prospettiva univocamente tesa avalorizzarne il contenuto “decisorio”, «il provvedimento discioglimento della riserva, ferma la stabilizzazione determinatadall’ammissione con riserva», nei termini descritti dall’indirizzoappena menzionato, «può naturalmente dar luogo,fisiologicamente, ad un largo fascio di ulteriori questioni, nonNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026coperte dalla iniziale ammissione con riserva, tali da richiedereun provvedimento che, come tale, si colloca all’esito finaledell'accertamento del passivo, a cui è stata rinviata la decisionefinale sull'ammissione o meno del credito, a definizione delprocedimento iniziato con l’insinuazione e proseguito conl'ammissione riservata: si pensi, a mero titolo di esempio,all’ammissione con riserva dei crediti condizionati in sensostretto ed alle questioni che possono insorgere al fine distabilire se la condizione sia o meno venuta ad esistenza, anchenell’ipotesi della finzione di avveramento di cui all’articolo 1359c.c.; all’ammissione con riserva di un credito da fideiussione (oda altra garanzia) prestata dal fallito ed alle questioni chepossono insorgere in ordine all’accertamento dell’avvenutaescussione di un obbligato principale; all’ammissione conriserva in attesa della produzione del titolo ed alle innumerevoliquestioni che possono sorgere una volta che il documento siastato prodotto; alle questioni che possono sorgere in ordineagli esiti del giudizio civile che ha determinato la riserva ed alcontenuto, nonché all’interpretazione, della sentenzaconclusiva del giudizio, anche soltanto con riguardo alladeterminazione del quantum degli accessori eventualmentericonosciuti in sentenza.

E, nel considerare il rilievo che ilprovvedimento di scioglimento della riserva può assumere, inrelazione alle questioni sorte a valle dell’ammissione conriserva, deve naturalmente tenersi presente che il giudicedelegato, nello sciogliere la riserva, in applicazione dell’articolo113 della legge fallimentare, non necessariamente ammette ilcredito, essendo ben possibile che ne deneghi infine in tutto oin parte l’ammissione» (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1^,21 giugno 2022, n. 20068).Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/20262.7 Se, dunque, il credito è ammesso con riserva, nelle ipotesiconsiderate dalla legge, vi è, a seguito della inizialeinsinuazione, un primo momento decisorio, che dà luogo aduna relativa stabilizzazione della situazione, non solo per gliinteressati, ma anche per il giudice, che non possiede «unpotere di riesame sulla legittimità del provvedimento emessoin sede di verifica dei crediti» (Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2020,n. 268).

Ma ciò non vuol dire che lo scioglimento della riservanon partecipi «dell’accertamento del passivo», costituendone ilmomento finale, per quanto non coperto dall’adozione delprovvedimento di ammissione con riserva: vi è, cioè, unsecondo momento decisorio, in cui si concretizza loscioglimento della riserva.Ciò perché è del tutto irrealistico ravvisare un normale edineluttabile automatismo nella decisione adottata in sede discioglimento della riserva, mentre il giudice è sempre chiamatoad un intervento valutativo, volto a scrutinare se l'eventoverificatosi sia idoneo o meno a giustificare lo scioglimento, insenso favorevole al creditore istante, della riserva apposta insede di ammissione e, quindi, a stabilire se la domanda diammissione al passivo debba essere infine accolta o rigettata.Ma, una volta giunti a riconoscere che il provvedimento discioglimento della riserva costituisce il momento finaledell’ammissione al passivo, così da influire sullo stato passivonella sua definitività, per tutto quanto non coperto già dalprocedimento di ammissione con riserva, viene a cadere il ―peraltro esile ― dato letterale costituito dall’incipit dell’art. 98del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come pure dal precettoimmediatamente successivo secondo cui, con l’opposizione, ilcreditore si limita a contestare «che la propria domanda siaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026stata accolta in parte o sia stata respinta» (Cass., Sez. 1^, 21giugno 2022, n. 20068).Ed allora, se lo scioglimento della riserva è il momento finaledella fase di ammissione al passivo, ferma la stabilizzazionederivante dalla precedente ammissione con riserva, è del tuttoovvio che lo strumento da impiegare contro lo scioglimentodella riserva sia l’impugnazione dello stato passivo, a tenoredell’articolo 98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, conconseguente legittimazione all’impugnazione, oltre che delcreditore che veda sciolta la riserva in senso a lui sfavorevole,anche del curatore e degli altri creditori concorsuali, qualoraintendano contestare il giudizio venutosi a creare sull'effettivaverificazione della condizione o sull'idoneità delladocumentazione.

Si è, così, affermato che, in tema diformazione dello stato passivo fallimentare, ferma l'immediataimpugnabilità del decreto di ammissione del credito conriserva, adottato ai sensi dell'art. 96 del r.d. 16 marzo 1942,n. 267, tanto da parte del creditore che abbia chiestol'ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altricreditori, il decreto di scioglimento della riserva ex art. 113-bisdel r.d. 16 marzo 1942, n. 267, è soggetto, per tutto quantonon divenuto incontestabile in esito alla adozione dell'inizialeprovvedimento di ammissione con riserva, all'impugnazionemediante l'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 delr.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto momento terminale dellafase di accertamento ed ammissione al passivo (Cass., Sez.1^, 21 giugno 2022, n. 20068).2.8 Insomma, il quadro in cui leggere la disposizione in esamesi può così riassumere: il congegno della ammissione conriserva e del successivo scioglimento della riserva, checostituisce addentellato della fase di accertamento del passivo,Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026ha lo scopo di assicurare l’utilità dell’ammissione al passivo,prerogative (diritto di voto in caso di concordato fallimentare,inserimento nel comitato dei creditori, proposizione di reclamiai sensi degli artt. 26 e 36 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), invista del finale accertamento del credito, ma non mira, né visarebbe ragione che lo facesse, ad anticipare la decisione delgiudice delegato al momento in cui è adottata la riserva,chiudendo in modo definitivo il procedimento di ammissione erelegando il decreto con cui la riserva è sciolta al rango di meraobiettiva constatazione, senza margine valutativo, delsupposto evento dirimente (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.1^, 21 giugno 2022, n. 20068).2.9 Una volta esclusa la natura meramente “attuativa” (esecondaria) del suddetto provvedimento, con il riconoscimentodella sua valenza “paritaria” (sul piano di un coronamento ecompletamento funzionale «sul versante della definitività dellostato passivo») rispetto all’ammissione con riserva, la scarna econcisa formulazione dell’art. 113-bis del r.d. 16 marzo 1942,n. 267, «che non indica quali contenuti debba avere il decretoivi previsto, non stabilisce un regime di comunicazione delprovvedimento adottato, né individua lo strumento di controlloimpugnatorio del medesimo», si giustifica (e si completa) conl’implicito «riferimento ai meccanismi previsti per un versodagli articoli 96 e 97, e, per altro verso, dal successivo articolo98, con le norme che ad esso si ricollegano».Cosicché, nell’ottica di una visione sistematica, il collegamentoprocedurale con la fase precedente spiega perché:«- (…) il decreto non prevede alcuna preventiva costituzionedel contraddittorio per il fatto che il contraddittorio è già statoinstaurato nella fase interlocutoria dell'ammissione riservata e,Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026quindi, all'inizio del procedimento destinato a concludersi conil decreto di scioglimento»;«- (…) con riguardo all'aspetto motivazionale delprovvedimento di scioglimento della riserva, neppure essodisciplinato espressamente dall'articolo 113-bis, il giudice devedar conto, nel decreto, delle ragioni dell'ammissione definitivadel credito sì da rendere controllabile il provvedimentoadottato»;«- (…) il decreto va comunicato (…) secondo la previsionedell’articolo 97 e l’impugnazione è regolata dall’articolo 98 dellalegge fallimentare, con le disposizioni ad esso collegate»(vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1^, 21 giugno 2022, n.20068).2.10 L’art. 113-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplinala sola ipotesi che si sia verificato l'evento che ha determinatol'accoglimento di una domanda con riserva, nel mentre nullaprevede per il caso contrario che, per usare la stessaterminologia, non si sia verificato l'evento in corso diprocedura, per cui non si tratta di escludere la riserva adammettere definitivamente il credito in via pura e semplice, madi escludere il credito.Nel silenzio della legge, la dottrina tende, comunque, a ritenereche, anche in questo caso, la modifica dello stato passivo possaessere effettuata con le stesse modalità di cui all'art. 113-bisdel r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con la conseguenza diescludere il credito dal passivo e liberare gli accantonamenti inprecedenza fatti; per fare questo, la norma non prevede lafissazione di una udienza né l'audizione dell'interessato e,presumibilmente lo stesso meccanismo vale anche per il casonon regolato.Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026In coerenza e sintonia con tale esegesi, questa Corte haaffermato (sia pure in relazione all’ipotesi di credito ammessoal passivo fallimentare sulla base di sentenza pronunciataprima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passatain giudicato) che, ad onta della sua formulazione letterale, lanorma dev’essere, in realtà, interpretata nel modo che segue:a) se si verifica l’evento dedotto in riserva, il giudice delegatomodifica lo stato passivo, disponendo che il credito debbaintendersi definitivamente ammesso, con attribuzione altitolare delle somme accantonate; b) se l’evento dedotto incondizione non si verifica ed è certo che non potrà verificarsi,il giudice delegato esclude in via definitiva il credito dallo statopassivo e svincola le somme accantonate per altre ripartizioni(Cass., Sez. 1^, 3 ottobre 2024, n. 25952).Se ne può concludere, quindi, che il decreto di definitivaammissione del credito o di rigetto della domanda si pone comeun provvedimento con il quale il giudice delegato assumela decisione definitiva sulla domanda di insinuazione al passivofallimentare e, quindi, come provvedimento conclusivo eterminale della fase dell’accertamento del passivo fallimentare,a cui è stata rinviata la decisione finale sull’ammissione o menodel credito.2.11 Questa riconduzione quoad effectum della sequenzaprovvedimentale “ammissione con riserva”/“scioglimento dellariserva” (artt. 96, comma 3, e 113-bis del r.d. 16 marzo 1942,n. 267) al meccanismo operativo della condizione sospensiva(artt. 1353 cod. civ.) – a prescindere dall’accertamento delrapporto obbligatorio da parte del giudice fallimentare - siriflette sul trattamento fiscale dei provvedimenti giudiziari, peri quali l’art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,dispone – con formulazione riferibile, per la suaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026onnicomprensività, anche agli «atti degli organi giurisdizionali»giudiziari (come nell’ipotesi classica dell’esecuzione in formaspecifica del contratto preliminare di compravendita – tra letante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27902; Cass., Sez.5^, 26 novembre 2019, n. 30778; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2021, n. 9965; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2022, n. 13705;Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17359; Cass., Sez. Trib.,25 febbraio 2025, n. 4946) – che: «Gli atti sottoposti acondizione sospensiva sono registrati con il pagamentodell'imposta in misura fissa.

2. Quando la condizione si verifica,o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, siriscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le normevigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagatain sede di registrazione».Non a caso, sia pure con riferimento alla disciplina antecedentealla riforma della legge fallimentare da parte del d.lgs. 9gennaio 2006, n. 5, questa Corte ha affermato che ilprovvedimento di ammissione con riserva ha l'effetto didifferire la cognizione del giudice alla realizzazione dell'eventoche ha imposto l'apposizione della riserva destinato ad esseresostituito, all'atto dello scioglimento della riserva stessa, da unprovvedimento che costituisce il risultato dell'esercizio diun'attività di cognizione, sia pure solo “endofallimentare”, eche non sembra in alcun modo vincolato dalla precedentevalutazione relativa all'ammissione del credito al passivofallimentare con riserva.

L'ammissione con riserva opera,dunque, esclusivamente come una sorta di “prenotazione”, invista degli accantonamenti da disporre nell'ambito di eventualiripartizioni parziali dell'attivo realizzato, a favore del creditoreche non disponga del titolo giustificativo del credito, ma ritengapoterselo procurare nel corso della procedura; essa nonNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026esclude, tuttavia, l'esigenza del controllo da parte del giudicein ordine alla regolarità della documentazione prodotta ed allasua idoneità a fornire la prova del credito insinuato al passivo,controllo che deve necessariamente svolgersi in contraddittoriotra le parti, in ossequio al principio concorsuale cui èimprontata l'intera disciplina del fallimento ed alla naturagiurisdizionale comunemente riconosciuta al procedimento diverifica dei crediti.

Da qui la conclusione che, in tema diimposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguitodi giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimentoun credito in precedenza ammesso con riserva, deve essereassoggettata all'imposta nella misura proporzionale previstadall'art. 8, lett. c), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, in quanto si tratta di pronuncia emessain esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contienel'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare,dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto diconsentire al contribuente la partecipazione al concorso,applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione aglispecifici atti indicati nella nota II del citato art. 8 (in termini:Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2022, n. 2934; Cass., Sez. Trib., 16aprile 2024, n. 10321).Sulla stessa linea, altro arresto ha evidenziato che l’ordinanzadi ammissione al passivo con riserva (relativa alla necessità diprovare il credito mediante il deposito della documentazionemancante in allegato alla domanda) ha un caratteremeramente processuale perché il giudice non ha valutato ilmerito della domanda, ma solo l'aspetto formale (mancanzadella prova, allo stato); il giudice dell'opposizione (all'epocaindispensabile per superare la riserva) ha, quindi, dovutoaccertare in concreto la sussistenza del credito e il relativoNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026provvedimento (sentenza di accoglimento dell'opposizione)trova collocazione tra i provvedimenti giudiziari diaccertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tassabili conaliquota proporzionale del 1% in base all'art. 8, lett. c, dellatariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131(in termini: Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34297).In base a tale ricostruzione, dunque, l’applicazione dell’impostadi registro in misura proporzionale postula l’accertamento della“conversione” del credito da “condizionale” a “puro” inconseguenza del sopraggiunto avveramento dell’evento idoneoa rimuovere l’originario impedimento all’esigibilità (sia dinatura documentale, che di natura processuale, in base allevarie ipotesi dell’art. 96, comma 3, del r.d. 16 marzo 1942, n.267).Dal che si desume, stante la preclusione ad ogni duplicazionedi imposta, in coerenza con «la intrinseca natura e gli effettigiuridici (...) dell'atto presentato alla registrazione» (secondola previsione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), chel’ammissione con riserva non può che scontare l’imposta diregistro in misura fissa, equivalendo ad un accertamento subcondicione del credito nella futura prospettiva di una definitivainsinuazione nel passivo fallimentare, alla quale soltanto puòconseguire – sulla base di un rinnovato accertamento (che,comunque, non può prescindere dalla precedente verifica insede di ammissione con riserva) sulla certezza, sulla liquidità esulla esigibilità del credito - la riscossione dell’imposta diregistro in misura proporzionale.In tal senso, va condivisa la tesi del P.M., secondo cui: «Lascansione procedimentale acquista efficacia definitiva conl’adozione dei provvedimenti regolati dall’art. 113 bis l.f., i qualiregolano la sorte dei crediti in via definitiva e definiscono laNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026posizione del creditore all’interno del concorso» (pagina 5 dellamemoria depositata il 22 febbraio 2026).2.12 Né si pone in contrasto con la superiore conclusionequanto affermato da questa Corte in relazioneall’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi(artt. 1, comma 6, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e 209 delr.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n.11841), applicandosi in parte qua le norme sulla liquidazionecoatta amministrativa (artt. 195 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n.267, in base al rinvio fattone dall'art. 1, comma 6, del d.l. 30gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge3 aprile 1979, n. 95), nell'amministrazione straordinaria dellegrandi imprese in crisi, i crediti devono essere fatti valere nellafase amministrativa di verificazione dello stato passivo davantial competente organo della procedura concorsuale (Cass., Sez.Un., 15 gennaio 1983, n. 329; Cass., Sez.

Un., 17 giugno 1986,n. 4037; Cass., Sez.

Un., 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass., Sez.Un., 29 novembre 1986, n. 7084; Cass., Sez. 2^, 22 novembre2000, n. 15115; Cass, Sez., 5^, 12 aprile 2022, n. 11841),essendo meramente eventuale l'instaurazione successiva diuna fase giudiziaria in sede di opposizione davanti al tribunale(artt. 98 e 209, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267).Dunque, avendo natura di atto amministrativo, lo stato passivoformato dal commissario straordinario nell'amministrazionestraordinaria (come quello formato dal commissario liquidatorenella liquidazione coatta amministrativa) non ha caratteregiurisdizionale (Cass., Sez.

Un., 15 ottobre 2008, n. 25174;Cass., Sez. 1^, 15 febbraio 2016, n. 2917; Cass., Sez. 1^, 13settembre 2017, n. 21216; Cass., Sez.

Lav., 9 ottobre 2019,n. 25347; Cass., Sez. 1^, 19 giugno 2020, n. 11983).

Per cui,Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026nessun provvedimento di natura giudiziale può essere adottatosull'ammissione dei crediti allo stato passivo, giacché laprevigente disciplina dell'amministrazione straordinaria dellegrandi imprese in crisi (prima delle modifiche apportate dald.lgs. 8 luglio 1999, n. 270) prevedeva che il commissariostraordinario formasse l'elenco dei crediti ammessi o respinti,depositandolo presso la Cancelleria del luogo dove l'impresa(individuale o collettiva) aveva la sede principale e dandonenotizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento a coloro la cui pretesa fosse stata, in tutto o inparte, ammessa.Per conseguenza, nel caso di amministrazione straordinariadelle grandi imprese in crisi, non c'è un decreto giudiziale diammissione allo stato passivo da sottoporre a registrazione(con l'aliquota proporzionale) prima della sentenza resasull'opposizione allo stato passivo e l'atto amministrativo di 13formazione dello stato passivo da parte del commissariostraordinario è esente dall'obbligo di registrazione (art. 1 dellatabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).2.13 In conclusione, l’escussione della polizza fideiussoria conesito satisfattivo per il creditore comporta l’impossibilità diavveramento della condizione sospensiva a cui l’ammissionecon riserva del credito risarcitorio al passivo fallimentare erastata subordinata, essendo ormai divenuto definitivol’impedimento alla sua esigibilità.Difatti, la soddisfazione integrale del creditore in sede extra-concorsuale in conseguenza dell’escussione della polizzaassicurativa con clausola “a prima richiesta”, fa venir menol’interesse ad ottenere la definitiva ammissione al passivofallimentare.Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/20262.14 Nel caso di specie, come si è detto, la sentenza depositatadal Tribunale di Lanciano il 27 settembre 2017, n. 362/2017,ha condannato la “Italiana [OSCURATO:SOCIETA].” al pagamentodella somma di € 339.573,00 (con i relativi accessori) a favoredel Comune di Atessa (CH) in dipendenza della polizzafideiussoria, a fronte di un’ammissione con riserva del creditogarantito al passivo fallimentare della “[OSCURATO:SOCIETA].”nella maggior misura di € 1.048.236,00.Secondo la ricorrente, «non si può non osservare che l’importodel credito ammesso con riserva appare di importonotevolmente superiore rispetto a quanto realizzato attraversol’escussione del garante», «(…) il che avvalora la tesidell’Agenzia delle entrate della autonomia dei titoli», con laconseguenza che «la rinuncia alla preventiva escussione deldebitore principale non comporta che il debitore principale nonpossa essere tenuto a versare la differenza tra l’importogarantito e l’importo riscosso dal garante» (pagina 4 dellamemoria depositata il 13 marzo 2026).

In tale prospettazione,«l'ordinanza di ammissione al passivo (…) costituiva unapronuncia di accertamento giudiziale di un credito che è giàcerto, liquido ed esigibile al momento della decisione» (pagina5 della memoria depositata il 13 marzo 2026).Tale conclusione non può essere condivisa.Invero, è convinzione del collegio che la soddisfazione parzialein sede extra-concorsuale non osti all’applicazione dell’impostadi registro in misura fissa per il provvedimento di ammissionecon riserva del credito al passivo fallimentare.Difatti, rimuovendosi l’ostacolo all’esigibilità del credito per lasola eccedenza rispetto all’importo realizzato con l’escussionegiudiziale della garanzia fideiussoria al di fuori della proceduraconcorsuale, il provvedimento di scioglimento della riservaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026potrà riguardare l’ammissione al passivo fallimentare del soloresiduo insoddisfatto, sulla cui (minore) consistenza l’impostadi registro dovrà essere liquidata in misura proporzionale.Il che è in significativa sintonia con la considerazione finaledella difesa erariale: «Venendo alle relazioni con gli artt. 113bis e 115 della l.f. ratione temporis applicabili, sembra che ilgiudice delegato, a fronte della parziale pagamento del debitoda parte del garante possa ammettere definitivamente alpassivo l’importo differenziale» (pagina 5 della memoriadepositata il 13 marzo 2026).2.15 Non constando precedenti specifici sulla questionescrutinata in questa sede, il collegio ritiene di poter enunciareil seguente principio di diritto: «In tema di imposta diregistro, il provvedimento di ammissione “con riserva”al passivo fallimentare di un credito annoverabile tra ic.d.

"crediti condizionali" ex artt. 96, terzo comma, n.1), e 55, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267,«che non possono farsi valere contro il fallito se nonprevia escussione dell’obbligato principale» (nel caso dispecie, il credito assistito da polizza fideiussoria “aprima richiesta” con rinuncia del garante al beneficio dipreventiva escussione del debitore principale), èsoggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensidell’art. 27, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131(applicabile anche agli atti giudiziari), essendoequiparabile la “riserva” ostativa all’esigibilità delcredito in sede concorsuale ad una condizionesospensiva del provvedimento stesso; ne consegue che,solo quando si verifichi l’evento determinante l’inizialeriserva (nella specie, l’infruttuosa escussione delgarante da parte del creditore), il successivoNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026provvedimento di ammissione definitiva del credito alpassivo fallimentare ex art. 113-bis del r.d. 16 marzo1942, n. 267, che accerta l’avveramento dellacondizione sospensiva (cioè, la sopravvenuta esigibilitàdel credito verso il fallimento), è soggetto ad imposta diregistro in misura proporzionale, in base agli artt. 19 e27, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, conl’aliquota prevista dall’art. 8, lett. c), della tariffa – parteprima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».3.

Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.4.

La novità del principio enunciato in questa sede e l’assenzadi precedenti specifici sul thema decidendum giustificano lacompensazione tra le parti delle spese giudiziali.5.

Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confrontidelle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez.5^, 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre2024, n. 26720).

P.Q.MNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spesegiudiziali.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FALLIMENTAREDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 4902/2019ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 4902/2019 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pecper notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Atessa (CH), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio2019, n. 20, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Francavilla alMare (CH), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Croce, con studio in Roma, giusta procura in calce alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/2/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;udito, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;udito, per il controricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], perdelega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso.1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/2/2018, che,in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n.TAU2014001DV0000007350002 per l’imposta di registro indipendenza della registrazione dell’ordinanza depositata dalgiudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Pescara il 24febbraio 2016, all’esito di opposizione al decreto dichiarativodell’esecutività dello stato passivo, con la quale il creditovantato dal Comune di Atessa (CH) nei confronti del fallimentodella “[OSCURATO:SOCIETA].”, per l’importo di € 1.048.236,00, atitolo di penale in dipendenza della risoluzione perinadempimento di un contratto stipulato il 4 giugno 2008(“compravendita/convenzione urbanistica”), era statoammesso “con riserva” al passivo fallimentare ex artt. 55 e 96del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha rigettato l’appello propostodalla medesima nei confronti del Comune di Atessa (CH)avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026provinciale di Pescara il 4 ottobre 2017, n. 864/01/2017, concondanna alla rifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sulpresupposto che il provvedimento di ammissione con riserva diun credito al passivo fallimentare dovesse scontare l’impostadi registro in misura fissa ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, essendo subordinato – dopo la rinunciaconvenuta tra le parti all’escussione preventiva del debitoreprincipale - alla condizione sospensiva dell’inadempimentoall’esito dell’escussione preventiva del fideiussore con clausola“a prima richiesta”.3. Il Comune di Atessa (CH) ha resistito con controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale del 28 novembre2024, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., deducendo la cessazione della materia delcontendere per la sopravvenuta condanna del garante alpagamento in proprio favore della somma di € 339.573,00 (coni relativi accessori) in dipendenza della polizza fideiussoria(sentenza depositata dal Tribunale di Lanciano il 27 settembre2017, n. 362/2017).5. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - inconsiderazione della rilevanza decisoria e della valenzanomofilattica - della questione concernente l’applicazionedell’imposta di registro sul provvedimento (a seconda dei casi,in forma di decreto o di ordinanza) di ammissione “con riserva”al passivo fallimentare di un credito assistito dalla rinuncia albeneficium excussionis da parte del garante “a prima richiesta”(rispetto al debitore garantito) ex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo1942, n. 267 [con riguardo ai «crediti (...) che non possonoNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di unobbligato principale»], venendo in rilievo - al fine di stabilire,sulla scorta dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di cuiè indubbia l’estensione agli atti giudiziari – in tal senso: Cass.,Sez. 5^, 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., Sez. 5^, 8settembre 2021, n. 24159; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022,n. 2040; Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez.Trib., 28 dicembre 2023, n. 36190; Cass., Sez. Trib, 26 luglio2024, n. 20946; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n.26194), la riconducibilità della fattispecie sub iudice, in viaalternativa, all’art. 8, lett. c), della tariffa – parte primaannessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero all’art. 27,commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – la naturagiuridica del suddetto provvedimento nel contesto sistematicodel diritto fallimentare, anche alla luce della relazione correntecon le previsioni degli artt. 113-bis e 115 del r.d. 16 marzo1942, n. 267.6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienza.7. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8,lett. c), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 1353cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudicedi appello che l’ammissione con riserva di un credito al passivofallimentare fosse soggetta ad imposta di registro in misuraNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026fissa, giacché la subordinazione a condizione sospensivacomportava l’applicazione dell’imposta di registro in misuraproporzionale soltanto in caso di avveramento dell’eventocondizionale.A suo dire: «L’ammissione con riserva al passivo fallimentarenon è affatto equiparabile – come erroneamente ritenuto daigiudici di merito - ad un atto sottoposto a condizionesospensiva, in quanto l’ordinanza ammissiva costituisce – perunanime giurisprudenza – una pronuncia di accertamentogiudiziale, nel caso di specie, del credito “risarcitorio” perinadempimento contrattuale dell’importo di euro 1.048.236,00la cui soddisfazione, in sede di riparto, è subordinata allapreventiva escussione del fideiussore. In altri termini, i giudicidel fallimento, attraverso l’ordinanza de qu(a), hanno accertatol’esistenza di un credito – a titolo di penale risarcitoria - certo,liquido e come tale ammesso alla formazione del passivofallimentare. La riserva non riguarda dunque l’esistenza delcredito, bensì la possibilità che lo stesso sia soddisfatto in sededi riparto, attesa l’esistenza di una ”fideiussione a primarichiesta” a garanzia del credito».Per cui, il provvedimento in questione doveva scontare aborigine l’imposta di registro in misura proporzionale dell’1%, aisensi dell’art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa ald.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 20e 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8 della tariffa – parteprima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestata erroneamente considerata dal giudice di appello «laprocedura di escussione del debitore un evento condizionanteil sorgere e/o il permanere del diritto».Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026Laddove, a suo dire: «L’atto de quo è da assoggettare atassazione immediata per il contenuto di accertamento deldiritto al credito relativo alla “penale” cioè alla somma dovutaa titolo risarcitorio accertata nell’importo di € 1.048.236,secondo clausola del “contratto di compravendita /convenzioneurbanistica” originario (ex Tariffa art. 8 lett. C allegata al Dprn. 131 del 1986 ad imposta di registro ad aliquota 1%). Nonquindi a tassazione sospesa e differita all’esito del giudizio delTribunale di Lanciano avente quale diverso oggetto il “contrattodi garanzia” e la polizza escussa in relazione allo stesso credito.Il deliberato di quel giudizio non fa stato nel procedimentogiudiziale Fallimentare a favore del debitore fallito, che non èstato parte in quel giudizio; non potendo quest’ultimo farvalere a suo favore l’accertamento in quel giudizio del minorcredito».2. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta – sono infondati.2.1 Come è pacifico tra le parti, pronunciando in sede diopposizione allo stato passivo, nel procedimento iscritto al n.735/2014 R.G., l’ordinanza depositata dal giudice delegato aifallimenti presso il Tribunale di Pescara il 24 febbraio 2016 haammesso “con riserva” al passivo del fallimento della“[OSCURATO:SOCIETA].” ex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n.267, il credito del Comune di Atessa (CH) per l’importo di €1.048.236,00 a titolo di penale per il risarcimento dei danniderivanti dalla risoluzione per inadempimento del contrattostipulato il 4 giugno 2008 (“compravendita/convenzioneurbanistica”), in pendenza del procedimenti promossi dinanzial Tribunale di Lanciano, con citazioni notificate il 19 luglio2011 ed il 18 novembre 2011, iscritti ai nn. 1645/2011 e58/2012 R.G., tra loro riuniti per connessione, con i quali ilNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026Comune di Atessa (CH) aveva convenuto, rispettivamente, la“[OSCURATO:SOCIETA].” (ancora in bonis) per l’accertamentodell’inadempimento, la dichiarazione di risoluzione perinadempimento del medesimo contratto e la condanna allarestituzione di un immobile, nonché la “[OSCURATO:SOCIETA].”(ancora in bonis), la “Italiana [OSCURATO:SOCIETA].”, l’AgenziaRicci di Montesilvano e l’[OSCURATO:PERSONA] (a vario titolo)per l’escussione della fideiussione prestata a suo favore dallacompagnia assicuratrice (mediante polizza con clausola dipagamento “a prima richiesta”) a garanzia delle obbligazioniderivanti dal contratto stipulato il 4 giugno 2008 nella misuradi € 1.048.236,00.La domanda di ammissione al passivo era espressamente“condizionata” all’eventuale rigetto della domanda direttaall’escussione della polizza fideiussoria, essendo stata pattuitala rinuncia al beneficium excussionis in favore del debitoreprincipale. Come si evince anche dalla sentenza impugnata:«Non v’ha dubbio alcuno che l’insinuazione (al passivofallimentare del debitore del contribuente) del credito di chetrattasi sia stata richiesta ed ottenuta con riserva, e cioè acondizione (il cui mancato avveramento si sarebbe dovutoall’uopo ed eventualmente denunciare) che non si fosse potutoesigere quel medesimo credito da chi (fideiussore), percontratto, si era fatto carico di assolverlo in luogo del debitoreprincipale».2.2 Lite pendente, con sentenza depositata dal Tribunale diLanciano il 27 settembre 2017, n. 362/2017, la “[OSCURATO:SOCIETA].” è stata condannata al pagamento dellasomma di € 339.573,00 (con i relativi accessori) a favore delComune di Atessa (CH) in dipendenza della polizza fideiussoria.Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026La predetta sentenza è stata registrata il 3 novembre 2017 aln. 1457/2017 con la liquidazione dell’imposta di registro inmisura proporzionale per l’ammontare di € 12.53,97 (come sidesume dalla trascrizione fattane nella memoria depositata dalcontroricorrente il 18 novembre 2024).2.3 Ai sensi dell’art. 98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, controil decreto dichiarativo di esecutività dello stato passivo puòessere proposta opposizione dal creditore che non sia statoammesso ad insinuarsi. All’esito dell’opposizione, è possibileche il credito sia ammesso con riserva allo stato passivo nelleipotesi previste dall’art. 96, comma 3, del r.d. 16 marzo 1942,n. 267, tra le quali rientrano (n. 1) i «crediti condizionati equelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55». Secondoquest’ultima disposizione: «Sono compresi tra i crediticondizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito,se non previa escussione di un obbligato principale».A tale riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema diformazione dello stato passivo fallimentare, l'espressione"crediti condizionati" di cui all'art. 96 del r.d. 16 marzo 1942,n. 267, ricomprende in sé, quale categoria più ampia, anche i"crediti condizionali" ex art. 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267,- compresi quelli che non possono farsi valere nei confronti delfallito, se non previa escussione del debitore principale -giustificandosi, pertanto, l'ammissione al concorso fallimentarecon riserva di quei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilitàdipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso diprocedura (Cass., Sez. 1^, 20 luglio 2023, n. 21813).2.4 In proposito, senza che possa assumere alcuna rilevanzaai fini della odierna decisione la questione rimessa di recenteal vaglio delle Sezioni Unite «se nella nozione di “creditocondizionato” [ex art. 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267] possaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026rientrare anche il credito (risarcitorio o restitutorio) derivantedalla domanda di risoluzione del contratto per inadempimentoquesita prima del fallimento e ancora pendente, per iniziativadel curatore, in sede ordinaria» (Cass., Sez. 1^, 5 febbraio2025, nn. 2931 e 2933) e risolta in senso affermativo con laprosecuzione del relativo giudizio in sede ordinaria (Cass., Sez.Un., 18 marzo 2026, n. 6498), prescindendo dal conflittoesegetico sull’esatta delimitazione del genus, è ormai pacificoche rientrano tra i “crediti condizionati” in senso lato ex art.96, comma 2, n. 1), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (ora, art.204 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 19), a fianco di quellisottoposti a condizione sospensiva o risolutiva (che potremmodefinire come “crediti condizionati” in senso stretto), anchequelli indicati nell’art. 55, ultimo comma, del r.d. 16 marzo1942, n. 267 (ora art. 154 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 19),ivi espressamente richiamati con il nomen di “crediticondizionali” (alla stregua di un’autonoma e distinta species),che comprendono anche «quelli che non possono farsi valerecontro il fallito se non previa escussione dell’obbligatoprincipale».Per cui, come sembra testimoniare la congiuntiva «e» che lega,nell’art. 96, comma 2, n. 1), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, i“crediti condizionati” ai “crediti condizionali” («indicatinell’ultimo comma dell’articolo 55», ivi compresi «quelli chenon possono farsi valere contro il fallito, se non previaescussione di un obbligato principale») – la nozione di “creditocondizionato” è più ampia di quella di “credito condizionale”(che, infatti, «ricomprende in sé, quale parte del tutto») e nonè limitata ai soli crediti già sorti in forza di un negozio stipulatoprima della dichiarazione di fallimento, pur se sottoposti acondizione sospensiva o risolutiva (la cui efficacia sia quindiNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026subordinata, per volontà delle parti, ex art. 1353 cod. civ., adun evento futuro e incerto), ma include «ogni credito,preesistente, la cui ammissione al passivo fallimentare dipendada un evento futuro e incerto realizzatosi in corso diprocedura». (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1^, 20 luglio2023, n. 21813).2.5 Ora, l’art. 113-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (qualeintrodotto dall’art. 103 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, condecorrenza dal 16 luglio 2006), ha espressamente disciplinatolo “scioglimento delle ammissioni con riserva”, disponendoche: «Quando si verifica l'evento che ha determinatol'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza delcuratore o della parte interessata, il giudice delegato modificalo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deveintendersi accolta definitivamente».L’introduzione del menzionato art. 113-bis del r.d. 16 marzo1942, n. 267, ha avuto evidentemente lo scopo di riordinareed omogeneizzare la disciplina dell’ammissione con riserva,delineando i caratteri salienti del provvedimento con cui ilgiudice delegato scioglie la riserva e provvede all’ammissionedel credito in via definitiva (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.1^, 21 giugno 2022, n. 20068).Sul piano della ratio, la previsione e la collocazione delladisposizione si spiegherebbero per il fatto che lo scioglimentodella riserva non atterrebbe al momento dell’accertamento delpassivo, ma ad una semplice verifica del sopravvenire del fatto— dell’«evento», come si esprime la norma — che, nella suaoggettività, determina lo scioglimento della riserva: una sortadi provvedimento, dunque, a rime obbligate, tale da nonrichiedere la previa istituzione del contraddittorio, che la normanon prevede, e da risolversi in un’operazione di automaticoNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026adeguamento dello stato passivo al verificarsi del fatto posto abase della riserva, in esito ad un accertamento che ha già inprecedenza avuto luogo in sede di ammissione con riserva(vedasi in motivazione: Cass., Sez. 1^, 21 giugno 2022, n.20068).2.6 Tuttavia, è indubbio che l’ammissione con riserva non abbianatura meramente interinale, e produca, anzi, di per sé e dasubito effetti sostanziali, quali, oltre al diritto a vederaccantonate le somme eventualmente dovute allo scioglimentodella riserva, ai sensi dell’art. 113 del r.d. 16 marzo 1942, n.267, il riconoscimento di talune prerogative (diritto di voto incaso di concordato fallimentare, inserimento nel comitato deicreditori, proposizione di reclami ai sensi degli artt. 26 e 36 delr.d. 16 marzo 1942, n. 267), e determini una situazione distabilizzazione, sia pure provvisoria, contro la quale gliinteressati debbono, se ritengono, immediatamente insorgereavvalendosi dei rimedi previsti dall'art. 98 del r.d. 16 marzo1942, n. 267. In tal senso, secondo questa Corte, èsoccombente, e dunque legittimato a proporre immediataopposizione allo stato passivo, senza attendere il decreto di cuiall'art. 113-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il creditoreammesso con riserva che abbia chiesto l'ammissione pura esemplice del proprio credito, come pure il curatore o gli altricreditori che intendano contestare l'ammissione, ancorché conriserva (Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2020, n. 268).Ciò nondimeno, in una prospettiva univocamente tesa avalorizzarne il contenuto “decisorio”, «il provvedimento discioglimento della riserva, ferma la stabilizzazione determinatadall’ammissione con riserva», nei termini descritti dall’indirizzoappena menzionato, «può naturalmente dar luogo,fisiologicamente, ad un largo fascio di ulteriori questioni, nonNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026coperte dalla iniziale ammissione con riserva, tali da richiedereun provvedimento che, come tale, si colloca all’esito finaledell'accertamento del passivo, a cui è stata rinviata la decisionefinale sull'ammissione o meno del credito, a definizione delprocedimento iniziato con l’insinuazione e proseguito conl'ammissione riservata: si pensi, a mero titolo di esempio,all’ammissione con riserva dei crediti condizionati in sensostretto ed alle questioni che possono insorgere al fine distabilire se la condizione sia o meno venuta ad esistenza, anchenell’ipotesi della finzione di avveramento di cui all’articolo 1359c.c.; all’ammissione con riserva di un credito da fideiussione (oda altra garanzia) prestata dal fallito ed alle questioni chepossono insorgere in ordine all’accertamento dell’avvenutaescussione di un obbligato principale; all’ammissione conriserva in attesa della produzione del titolo ed alle innumerevoliquestioni che possono sorgere una volta che il documento siastato prodotto; alle questioni che possono sorgere in ordineagli esiti del giudizio civile che ha determinato la riserva ed alcontenuto, nonché all’interpretazione, della sentenzaconclusiva del giudizio, anche soltanto con riguardo alladeterminazione del quantum degli accessori eventualmentericonosciuti in sentenza. E, nel considerare il rilievo che ilprovvedimento di scioglimento della riserva può assumere, inrelazione alle questioni sorte a valle dell’ammissione conriserva, deve naturalmente tenersi presente che il giudicedelegato, nello sciogliere la riserva, in applicazione dell’articolo113 della legge fallimentare, non necessariamente ammette ilcredito, essendo ben possibile che ne deneghi infine in tutto oin parte l’ammissione» (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1^,21 giugno 2022, n. 20068).Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/20262.7 Se, dunque, il credito è ammesso con riserva, nelle ipotesiconsiderate dalla legge, vi è, a seguito della inizialeinsinuazione, un primo momento decisorio, che dà luogo aduna relativa stabilizzazione della situazione, non solo per gliinteressati, ma anche per il giudice, che non possiede «unpotere di riesame sulla legittimità del provvedimento emessoin sede di verifica dei crediti» (Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2020,n. 268). Ma ciò non vuol dire che lo scioglimento della riservanon partecipi «dell’accertamento del passivo», costituendone ilmomento finale, per quanto non coperto dall’adozione delprovvedimento di ammissione con riserva: vi è, cioè, unsecondo momento decisorio, in cui si concretizza loscioglimento della riserva.Ciò perché è del tutto irrealistico ravvisare un normale edineluttabile automatismo nella decisione adottata in sede discioglimento della riserva, mentre il giudice è sempre chiamatoad un intervento valutativo, volto a scrutinare se l'eventoverificatosi sia idoneo o meno a giustificare lo scioglimento, insenso favorevole al creditore istante, della riserva apposta insede di ammissione e, quindi, a stabilire se la domanda diammissione al passivo debba essere infine accolta o rigettata.Ma, una volta giunti a riconoscere che il provvedimento discioglimento della riserva costituisce il momento finaledell’ammissione al passivo, così da influire sullo stato passivonella sua definitività, per tutto quanto non coperto già dalprocedimento di ammissione con riserva, viene a cadere il ―peraltro esile ― dato letterale costituito dall’incipit dell’art. 98del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come pure dal precettoimmediatamente successivo secondo cui, con l’opposizione, ilcreditore si limita a contestare «che la propria domanda siaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026stata accolta in parte o sia stata respinta» (Cass., Sez. 1^, 21giugno 2022, n. 20068).Ed allora, se lo scioglimento della riserva è il momento finaledella fase di ammissione al passivo, ferma la stabilizzazionederivante dalla precedente ammissione con riserva, è del tuttoovvio che lo strumento da impiegare contro lo scioglimentodella riserva sia l’impugnazione dello stato passivo, a tenoredell’articolo 98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, conconseguente legittimazione all’impugnazione, oltre che delcreditore che veda sciolta la riserva in senso a lui sfavorevole,anche del curatore e degli altri creditori concorsuali, qualoraintendano contestare il giudizio venutosi a creare sull'effettivaverificazione della condizione o sull'idoneità delladocumentazione. Si è, così, affermato che, in tema diformazione dello stato passivo fallimentare, ferma l'immediataimpugnabilità del decreto di ammissione del credito conriserva, adottato ai sensi dell'art. 96 del r.d. 16 marzo 1942,n. 267, tanto da parte del creditore che abbia chiestol'ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altricreditori, il decreto di scioglimento della riserva ex art. 113-bisdel r.d. 16 marzo 1942, n. 267, è soggetto, per tutto quantonon divenuto incontestabile in esito alla adozione dell'inizialeprovvedimento di ammissione con riserva, all'impugnazionemediante l'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 delr.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto momento terminale dellafase di accertamento ed ammissione al passivo (Cass., Sez.1^, 21 giugno 2022, n. 20068).2.8 Insomma, il quadro in cui leggere la disposizione in esamesi può così riassumere: il congegno della ammissione conriserva e del successivo scioglimento della riserva, checostituisce addentellato della fase di accertamento del passivo,Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026ha lo scopo di assicurare l’utilità dell’ammissione al passivo,prerogative (diritto di voto in caso di concordato fallimentare,inserimento nel comitato dei creditori, proposizione di reclamiai sensi degli artt. 26 e 36 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), invista del finale accertamento del credito, ma non mira, né visarebbe ragione che lo facesse, ad anticipare la decisione delgiudice delegato al momento in cui è adottata la riserva,chiudendo in modo definitivo il procedimento di ammissione erelegando il decreto con cui la riserva è sciolta al rango di meraobiettiva constatazione, senza margine valutativo, delsupposto evento dirimente (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.1^, 21 giugno 2022, n. 20068).2.9 Una volta esclusa la natura meramente “attuativa” (esecondaria) del suddetto provvedimento, con il riconoscimentodella sua valenza “paritaria” (sul piano di un coronamento ecompletamento funzionale «sul versante della definitività dellostato passivo») rispetto all’ammissione con riserva, la scarna econcisa formulazione dell’art. 113-bis del r.d. 16 marzo 1942,n. 267, «che non indica quali contenuti debba avere il decretoivi previsto, non stabilisce un regime di comunicazione delprovvedimento adottato, né individua lo strumento di controlloimpugnatorio del medesimo», si giustifica (e si completa) conl’implicito «riferimento ai meccanismi previsti per un versodagli articoli 96 e 97, e, per altro verso, dal successivo articolo98, con le norme che ad esso si ricollegano».Cosicché, nell’ottica di una visione sistematica, il collegamentoprocedurale con la fase precedente spiega perché:«- (…) il decreto non prevede alcuna preventiva costituzionedel contraddittorio per il fatto che il contraddittorio è già statoinstaurato nella fase interlocutoria dell'ammissione riservata e,Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026quindi, all'inizio del procedimento destinato a concludersi conil decreto di scioglimento»;«- (…) con riguardo all'aspetto motivazionale delprovvedimento di scioglimento della riserva, neppure essodisciplinato espressamente dall'articolo 113-bis, il giudice devedar conto, nel decreto, delle ragioni dell'ammissione definitivadel credito sì da rendere controllabile il provvedimentoadottato»;«- (…) il decreto va comunicato (…) secondo la previsionedell’articolo 97 e l’impugnazione è regolata dall’articolo 98 dellalegge fallimentare, con le disposizioni ad esso collegate»(vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1^, 21 giugno 2022, n.20068).2.10 L’art. 113-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplinala sola ipotesi che si sia verificato l'evento che ha determinatol'accoglimento di una domanda con riserva, nel mentre nullaprevede per il caso contrario che, per usare la stessaterminologia, non si sia verificato l'evento in corso diprocedura, per cui non si tratta di escludere la riserva adammettere definitivamente il credito in via pura e semplice, madi escludere il credito.Nel silenzio della legge, la dottrina tende, comunque, a ritenereche, anche in questo caso, la modifica dello stato passivo possaessere effettuata con le stesse modalità di cui all'art. 113-bisdel r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con la conseguenza diescludere il credito dal passivo e liberare gli accantonamenti inprecedenza fatti; per fare questo, la norma non prevede lafissazione di una udienza né l'audizione dell'interessato e,presumibilmente lo stesso meccanismo vale anche per il casonon regolato.Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026In coerenza e sintonia con tale esegesi, questa Corte haaffermato (sia pure in relazione all’ipotesi di credito ammessoal passivo fallimentare sulla base di sentenza pronunciataprima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passatain giudicato) che, ad onta della sua formulazione letterale, lanorma dev’essere, in realtà, interpretata nel modo che segue:a) se si verifica l’evento dedotto in riserva, il giudice delegatomodifica lo stato passivo, disponendo che il credito debbaintendersi definitivamente ammesso, con attribuzione altitolare delle somme accantonate; b) se l’evento dedotto incondizione non si verifica ed è certo che non potrà verificarsi,il giudice delegato esclude in via definitiva il credito dallo statopassivo e svincola le somme accantonate per altre ripartizioni(Cass., Sez. 1^, 3 ottobre 2024, n. 25952).Se ne può concludere, quindi, che il decreto di definitivaammissione del credito o di rigetto della domanda si pone comeun provvedimento con il quale il giudice delegato assumela decisione definitiva sulla domanda di insinuazione al passivofallimentare e, quindi, come provvedimento conclusivo eterminale della fase dell’accertamento del passivo fallimentare,a cui è stata rinviata la decisione finale sull’ammissione o menodel credito.2.11 Questa riconduzione quoad effectum della sequenzaprovvedimentale “ammissione con riserva”/“scioglimento dellariserva” (artt. 96, comma 3, e 113-bis del r.d. 16 marzo 1942,n. 267) al meccanismo operativo della condizione sospensiva(artt. 1353 cod. civ.) – a prescindere dall’accertamento delrapporto obbligatorio da parte del giudice fallimentare - siriflette sul trattamento fiscale dei provvedimenti giudiziari, peri quali l’art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,dispone – con formulazione riferibile, per la suaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026onnicomprensività, anche agli «atti degli organi giurisdizionali»giudiziari (come nell’ipotesi classica dell’esecuzione in formaspecifica del contratto preliminare di compravendita – tra letante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27902; Cass., Sez.5^, 26 novembre 2019, n. 30778; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile2021, n. 9965; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2022, n. 13705;Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17359; Cass., Sez. Trib.,25 febbraio 2025, n. 4946) – che: «Gli atti sottoposti acondizione sospensiva sono registrati con il pagamentodell'imposta in misura fissa. 2. Quando la condizione si verifica,o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, siriscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le normevigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagatain sede di registrazione».Non a caso, sia pure con riferimento alla disciplina antecedentealla riforma della legge fallimentare da parte del d.lgs. 9gennaio 2006, n. 5, questa Corte ha affermato che ilprovvedimento di ammissione con riserva ha l'effetto didifferire la cognizione del giudice alla realizzazione dell'eventoche ha imposto l'apposizione della riserva destinato ad esseresostituito, all'atto dello scioglimento della riserva stessa, da unprovvedimento che costituisce il risultato dell'esercizio diun'attività di cognizione, sia pure solo “endofallimentare”, eche non sembra in alcun modo vincolato dalla precedentevalutazione relativa all'ammissione del credito al passivofallimentare con riserva. L'ammissione con riserva opera,dunque, esclusivamente come una sorta di “prenotazione”, invista degli accantonamenti da disporre nell'ambito di eventualiripartizioni parziali dell'attivo realizzato, a favore del creditoreche non disponga del titolo giustificativo del credito, ma ritengapoterselo procurare nel corso della procedura; essa nonNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026esclude, tuttavia, l'esigenza del controllo da parte del giudicein ordine alla regolarità della documentazione prodotta ed allasua idoneità a fornire la prova del credito insinuato al passivo,controllo che deve necessariamente svolgersi in contraddittoriotra le parti, in ossequio al principio concorsuale cui èimprontata l'intera disciplina del fallimento ed alla naturagiurisdizionale comunemente riconosciuta al procedimento diverifica dei crediti. Da qui la conclusione che, in tema diimposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguitodi giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimentoun credito in precedenza ammesso con riserva, deve essereassoggettata all'imposta nella misura proporzionale previstadall'art. 8, lett. c), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, in quanto si tratta di pronuncia emessain esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contienel'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare,dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto diconsentire al contribuente la partecipazione al concorso,applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione aglispecifici atti indicati nella nota II del citato art. 8 (in termini:Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2022, n. 2934; Cass., Sez. Trib., 16aprile 2024, n. 10321).Sulla stessa linea, altro arresto ha evidenziato che l’ordinanzadi ammissione al passivo con riserva (relativa alla necessità diprovare il credito mediante il deposito della documentazionemancante in allegato alla domanda) ha un caratteremeramente processuale perché il giudice non ha valutato ilmerito della domanda, ma solo l'aspetto formale (mancanzadella prova, allo stato); il giudice dell'opposizione (all'epocaindispensabile per superare la riserva) ha, quindi, dovutoaccertare in concreto la sussistenza del credito e il relativoNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026provvedimento (sentenza di accoglimento dell'opposizione)trova collocazione tra i provvedimenti giudiziari diaccertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tassabili conaliquota proporzionale del 1% in base all'art. 8, lett. c, dellatariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131(in termini: Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34297).In base a tale ricostruzione, dunque, l’applicazione dell’impostadi registro in misura proporzionale postula l’accertamento della“conversione” del credito da “condizionale” a “puro” inconseguenza del sopraggiunto avveramento dell’evento idoneoa rimuovere l’originario impedimento all’esigibilità (sia dinatura documentale, che di natura processuale, in base allevarie ipotesi dell’art. 96, comma 3, del r.d. 16 marzo 1942, n.267).Dal che si desume, stante la preclusione ad ogni duplicazionedi imposta, in coerenza con «la intrinseca natura e gli effettigiuridici (...) dell'atto presentato alla registrazione» (secondola previsione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), chel’ammissione con riserva non può che scontare l’imposta diregistro in misura fissa, equivalendo ad un accertamento subcondicione del credito nella futura prospettiva di una definitivainsinuazione nel passivo fallimentare, alla quale soltanto puòconseguire – sulla base di un rinnovato accertamento (che,comunque, non può prescindere dalla precedente verifica insede di ammissione con riserva) sulla certezza, sulla liquidità esulla esigibilità del credito - la riscossione dell’imposta diregistro in misura proporzionale.In tal senso, va condivisa la tesi del P.M., secondo cui: «Lascansione procedimentale acquista efficacia definitiva conl’adozione dei provvedimenti regolati dall’art. 113 bis l.f., i qualiregolano la sorte dei crediti in via definitiva e definiscono laNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026posizione del creditore all’interno del concorso» (pagina 5 dellamemoria depositata il 22 febbraio 2026).2.12 Né si pone in contrasto con la superiore conclusionequanto affermato da questa Corte in relazioneall’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi(artt. 1, comma 6, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e 209 delr.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n.11841), applicandosi in parte qua le norme sulla liquidazionecoatta amministrativa (artt. 195 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n.267, in base al rinvio fattone dall'art. 1, comma 6, del d.l. 30gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge3 aprile 1979, n. 95), nell'amministrazione straordinaria dellegrandi imprese in crisi, i crediti devono essere fatti valere nellafase amministrativa di verificazione dello stato passivo davantial competente organo della procedura concorsuale (Cass., Sez.Un., 15 gennaio 1983, n. 329; Cass., Sez. Un., 17 giugno 1986,n. 4037; Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass., Sez.Un., 29 novembre 1986, n. 7084; Cass., Sez. 2^, 22 novembre2000, n. 15115; Cass, Sez., 5^, 12 aprile 2022, n. 11841),essendo meramente eventuale l'instaurazione successiva diuna fase giudiziaria in sede di opposizione davanti al tribunale(artt. 98 e 209, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267).Dunque, avendo natura di atto amministrativo, lo stato passivoformato dal commissario straordinario nell'amministrazionestraordinaria (come quello formato dal commissario liquidatorenella liquidazione coatta amministrativa) non ha caratteregiurisdizionale (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2008, n. 25174;Cass., Sez. 1^, 15 febbraio 2016, n. 2917; Cass., Sez. 1^, 13settembre 2017, n. 21216; Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2019,n. 25347; Cass., Sez. 1^, 19 giugno 2020, n. 11983). Per cui,Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026nessun provvedimento di natura giudiziale può essere adottatosull'ammissione dei crediti allo stato passivo, giacché laprevigente disciplina dell'amministrazione straordinaria dellegrandi imprese in crisi (prima delle modifiche apportate dald.lgs. 8 luglio 1999, n. 270) prevedeva che il commissariostraordinario formasse l'elenco dei crediti ammessi o respinti,depositandolo presso la Cancelleria del luogo dove l'impresa(individuale o collettiva) aveva la sede principale e dandonenotizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento a coloro la cui pretesa fosse stata, in tutto o inparte, ammessa.Per conseguenza, nel caso di amministrazione straordinariadelle grandi imprese in crisi, non c'è un decreto giudiziale diammissione allo stato passivo da sottoporre a registrazione(con l'aliquota proporzionale) prima della sentenza resasull'opposizione allo stato passivo e l'atto amministrativo di 13formazione dello stato passivo da parte del commissariostraordinario è esente dall'obbligo di registrazione (art. 1 dellatabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).2.13 In conclusione, l’escussione della polizza fideiussoria conesito satisfattivo per il creditore comporta l’impossibilità diavveramento della condizione sospensiva a cui l’ammissionecon riserva del credito risarcitorio al passivo fallimentare erastata subordinata, essendo ormai divenuto definitivol’impedimento alla sua esigibilità.Difatti, la soddisfazione integrale del creditore in sede extra-concorsuale in conseguenza dell’escussione della polizzaassicurativa con clausola “a prima richiesta”, fa venir menol’interesse ad ottenere la definitiva ammissione al passivofallimentare.Numero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/20262.14 Nel caso di specie, come si è detto, la sentenza depositatadal Tribunale di Lanciano il 27 settembre 2017, n. 362/2017,ha condannato la “Italiana [OSCURATO:SOCIETA].” al pagamentodella somma di € 339.573,00 (con i relativi accessori) a favoredel Comune di Atessa (CH) in dipendenza della polizzafideiussoria, a fronte di un’ammissione con riserva del creditogarantito al passivo fallimentare della “[OSCURATO:SOCIETA].”nella maggior misura di € 1.048.236,00.Secondo la ricorrente, «non si può non osservare che l’importodel credito ammesso con riserva appare di importonotevolmente superiore rispetto a quanto realizzato attraversol’escussione del garante», «(…) il che avvalora la tesidell’Agenzia delle entrate della autonomia dei titoli», con laconseguenza che «la rinuncia alla preventiva escussione deldebitore principale non comporta che il debitore principale nonpossa essere tenuto a versare la differenza tra l’importogarantito e l’importo riscosso dal garante» (pagina 4 dellamemoria depositata il 13 marzo 2026). In tale prospettazione,«l'ordinanza di ammissione al passivo (…) costituiva unapronuncia di accertamento giudiziale di un credito che è giàcerto, liquido ed esigibile al momento della decisione» (pagina5 della memoria depositata il 13 marzo 2026).Tale conclusione non può essere condivisa.Invero, è convinzione del collegio che la soddisfazione parzialein sede extra-concorsuale non osti all’applicazione dell’impostadi registro in misura fissa per il provvedimento di ammissionecon riserva del credito al passivo fallimentare.Difatti, rimuovendosi l’ostacolo all’esigibilità del credito per lasola eccedenza rispetto all’importo realizzato con l’escussionegiudiziale della garanzia fideiussoria al di fuori della proceduraconcorsuale, il provvedimento di scioglimento della riservaNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026potrà riguardare l’ammissione al passivo fallimentare del soloresiduo insoddisfatto, sulla cui (minore) consistenza l’impostadi registro dovrà essere liquidata in misura proporzionale.Il che è in significativa sintonia con la considerazione finaledella difesa erariale: «Venendo alle relazioni con gli artt. 113bis e 115 della l.f. ratione temporis applicabili, sembra che ilgiudice delegato, a fronte della parziale pagamento del debitoda parte del garante possa ammettere definitivamente alpassivo l’importo differenziale» (pagina 5 della memoriadepositata il 13 marzo 2026).2.15 Non constando precedenti specifici sulla questionescrutinata in questa sede, il collegio ritiene di poter enunciareil seguente principio di diritto: «In tema di imposta diregistro, il provvedimento di ammissione “con riserva”al passivo fallimentare di un credito annoverabile tra ic.d. "crediti condizionali" ex artt. 96, terzo comma, n.1), e 55, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267,«che non possono farsi valere contro il fallito se nonprevia escussione dell’obbligato principale» (nel caso dispecie, il credito assistito da polizza fideiussoria “aprima richiesta” con rinuncia del garante al beneficio dipreventiva escussione del debitore principale), èsoggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensidell’art. 27, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131(applicabile anche agli atti giudiziari), essendoequiparabile la “riserva” ostativa all’esigibilità delcredito in sede concorsuale ad una condizionesospensiva del provvedimento stesso; ne consegue che,solo quando si verifichi l’evento determinante l’inizialeriserva (nella specie, l’infruttuosa escussione delgarante da parte del creditore), il successivoNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026provvedimento di ammissione definitiva del credito alpassivo fallimentare ex art. 113-bis del r.d. 16 marzo1942, n. 267, che accerta l’avveramento dellacondizione sospensiva (cioè, la sopravvenuta esigibilitàdel credito verso il fallimento), è soggetto ad imposta diregistro in misura proporzionale, in base agli artt. 19 e27, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, conl’aliquota prevista dall’art. 8, lett. c), della tariffa – parteprima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».3. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.4. La novità del principio enunciato in questa sede e l’assenzadi precedenti specifici sul thema decidendum giustificano lacompensazione tra le parti delle spese giudiziali.5. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confrontidelle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delleimposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez.5^, 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre2024, n. 26720). P.Q.MNumero registro generale 4902/2019Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9271/2026Data pubblicazione 13/04/2026La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spesegiudiziali.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09271/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris