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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15459/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 maggio 2022, il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Il sequestro era stato disposto ed eseguito sui conti correnti della società, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.035.953,78, in ordine al reato ipotizzato nei confronti dei legali rappresentanti della stessa Giovanni e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore costituito procuratore speciale, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 125, comma 3, in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per il carattere assolutamente carente, apparente ed apodittico della motivazione circa la sussistenza del requisito del periculum in mora giustificativo del sequestro.

L'ordinanza non si sarebbe attenuta alle coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite di questa Corte nella sent. n. 36959/2021 con riguardo al giudizio circa l'esigenza anticipatoria della confisca, che va fondato su dati concreti e dev'essere ancorato a criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale.

La ricorrente lamenta che, pur avendo ammesso che il patrimonio societario della [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente a coprire per intero la somma corrispondente al profitto dei reati oggetto di indagine, l'ordinanza impugnata aveva svilito quel dato, allegando non meglio specificati elementi sintomatici di un pericolo di dispersione di detta somma.

In particolare, con motivazione illogica, astratta ed assertiva, si erano valorizzate: la reiterazione del reato in due annualità, trascurando la risalenza dei fatti (relativi agli anni 2015 e 2016), omettendo di considerare la cessazione del contratto di appalto che aveva originato le fatture per operazioni ritenute inesistenti e l'assenza di qualsivoglia contestazione tributaria per il periodo successivo; la ritenuta capacità criminale degli indagati, che sarebbero tuttora amministratori della società, trascurando che all'epoca dei fatti l'amministratore era soltanto il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale non riveste più alcuna carica societaria e non è neppure più socio, essendo peraltro entrambi gli indagati incensurati e non avendo compiuto alcuna manovra di dispersione del denaro della società pur avendo appreso dell'esistenza del procedimento penale circa un anno prima rispetto al sequestro; il rischio connaturato all'esercizio dell'attività imprenditoriale pur non contestandosi la documentata prognosi di 2 gy crescita futura e l'esistenza di altri beni e somme nel patrimonio della società, come pure il documentato versamento al Fisco di oltre C 457.000 a fronte del ricorso proposto alla Commissione tributaria per la vicenda in esame.

Rispetto a quest'ultima circostanza si lamenta inoltre essere stata negata la pur richiesta riduzione dell'importo assoggettato a vincolo cautelare in base ad una motivazione - l'ignoranza circa lo stato del ricorso tributario - disancorata dal dato oggettivo correlato al documentato versamento dell'imposta in acconto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per essere stato sostanzialmente proposto per ragioni non consentite, nonché per genericità.

2. Come noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

3. Dalla esposizione di cui più sopra si è dato conto circa gli argomenti svolti a sostegno del ricorso si ricava che, al di là della formale deduzione del vizio di violazione di legge, ciò che la società ricorrente lamenta è non già l'aptarenza (e, dunque, l'inesistenza) della motivazione sul periculum in mora, mavlogicità delle ragioni addotte a sostegno dello stesso, anche in relazione al travisamento, 3 (vi per omissione, di elementi di fatto ritenuti significativi.

Reputa, pertanto, il Collegio che tutte le contestazioni mosse dalla ricorrente - sia pur apparentemente ricondotte al vizio di apparenza/inesistenza della motivazione - attengono a profili di logicità dell'apparato argomentativo che in questa sede non possono essere analizzati.

Il Tribunale, con articolata motivazione, ha infatti esposto le ragioni della sussistenza di quel pericolo di dispersione del patrimonio che giustifica l'anticipazione in sede cautelare del vincolo sulle somme rinvenute nel patrimonio societario.

Si è fatto buon governo, pertanto, del principio affermato nella decisione dell& Sezioni unite di questa Corte evocata dalla ricorrente, la quale, in relazione - deve ritenersi - al giudizio sommario che connota la decisione cautelare, richiede, peraltro, una "concisa" motivazione sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con particolare riguardo, per quanto rileva nella vicenda in esame, al pericolo di "dispersione" delle somme di denaro depositate sui conti correnti della società (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).

Le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata - nella parte in cui fa riferimento alla non occasionalità di una condotta fraudolenta ripetutasi in due annualità ed alla conseguente capacità criminale mostrata dagli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] autori dei reati oggetto di indagine - sono tutt'altro che apparenti o apodittiche e non appaiono neppure fondate su dati di fatto astratti, posto che, non lo si nega neppure in ricorso, l'attuale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per i delitti in questione (ciò che in radice priva di rilevanza la contestazione circa la cessazione delle cariche societarie in capo a [OSCURATO:PERSONA]).

Le questioni sulla solidità patrimoniale della società - esaminate dall'ordinanza impugnata, la cui motivata valutazione viene in questa sede fatta oggetto di inammissibili censure che attengono, se non al merito, certamente alla logicità degli argomenti utilizzati - non possono ovviamente essere scrutinate alla luce dei principi di diritto in apertura esposti.

4. Quanto alla doglianza circa il diniego di riduzione dell'importo sottoposto a sequestro - appena accennata, in via incidentale, alle pagg. 12 e 13 del ricorso - la stessa appare del tutto generica, in quanto non supportata dall'esposizione delle ragioni di fatto e diritto che dovrebbero indurre a ravvisare sul punto una violazione di legge sindacabile in questa sede.

Basti rilevare, al proposito, che la revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, deve essere richiesta dall'interessato al pubblico ministero, previa dimostrazione del "quantum" corrisposto al netto di interessi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore e a., Rv. 265043).

Il generico ricorso non consente di comprendere né se al Tribunale fosse stata data prova del versamento della somma, né - soprattutto - per quali ragioni di diritto la stessa dovrebbe ritenersi, in ipotesi, definitivamente incamerata dal Fisco a titolo di acconto quale che sia l'esito (non noto, ma neppure allegato) del contenzioso tributario.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 maggio 2022, il Tribunale di Palermo ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di cui 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il sequestro era stato disposto ed eseguito sui conti correnti della società, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.035.953,78, in ordine al reato ipotizzato nei confronti dei legali rappresentanti della stessa Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore costituito procuratore speciale, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 125, comma 3, in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per il carattere assolutamente carente, apparente ed apodittico della motivazione circa la sussistenza del requisito del periculum in mora giustificativo del sequestro. L'ordinanza non si sarebbe attenuta alle coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite di questa Corte nella sent. n. 36959/2021 con riguardo al giudizio circa l'esigenza anticipatoria della confisca, che va fondato su dati concreti e dev'essere ancorato a criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale. La ricorrente lamenta che, pur avendo ammesso che il patrimonio societario della [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente a coprire per intero la somma corrispondente al profitto dei reati oggetto di indagine, l'ordinanza impugnata aveva svilito quel dato, allegando non meglio specificati elementi sintomatici di un pericolo di dispersione di detta somma. In particolare, con motivazione illogica, astratta ed assertiva, si erano valorizzate: la reiterazione del reato in due annualità, trascurando la risalenza dei fatti (relativi agli anni 2015 e 2016), omettendo di considerare la cessazione del contratto di appalto che aveva originato le fatture per operazioni ritenute inesistenti e l'assenza di qualsivoglia contestazione tributaria per il periodo successivo; la ritenuta capacità criminale degli indagati, che sarebbero tuttora amministratori della società, trascurando che all'epoca dei fatti l'amministratore era soltanto il sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale non riveste più alcuna carica societaria e non è neppure più socio, essendo peraltro entrambi gli indagati incensurati e non avendo compiuto alcuna manovra di dispersione del denaro della società pur avendo appreso dell'esistenza del procedimento penale circa un anno prima rispetto al sequestro; il rischio connaturato all'esercizio dell'attività imprenditoriale pur non contestandosi la documentata prognosi di 2 gy crescita futura e l'esistenza di altri beni e somme nel patrimonio della società, come pure il documentato versamento al Fisco di oltre C 457.000 a fronte del ricorso proposto alla Commissione tributaria per la vicenda in esame. Rispetto a quest'ultima circostanza si lamenta inoltre essere stata negata la pur richiesta riduzione dell'importo assoggettato a vincolo cautelare in base ad una motivazione - l'ignoranza circa lo stato del ricorso tributario - disancorata dal dato oggettivo correlato al documentato versamento dell'imposta in acconto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per essere stato sostanzialmente proposto per ragioni non consentite, nonché per genericità. 2. Come noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3. Dalla esposizione di cui più sopra si è dato conto circa gli argomenti svolti a sostegno del ricorso si ricava che, al di là della formale deduzione del vizio di violazione di legge, ciò che la società ricorrente lamenta è non già l'aptarenza (e, dunque, l'inesistenza) della motivazione sul periculum in mora, mavlogicità delle ragioni addotte a sostegno dello stesso, anche in relazione al travisamento, 3 (vi per omissione, di elementi di fatto ritenuti significativi. Reputa, pertanto, il Collegio che tutte le contestazioni mosse dalla ricorrente - sia pur apparentemente ricondotte al vizio di apparenza/inesistenza della motivazione - attengono a profili di logicità dell'apparato argomentativo che in questa sede non possono essere analizzati. Il Tribunale, con articolata motivazione, ha infatti esposto le ragioni della sussistenza di quel pericolo di dispersione del patrimonio che giustifica l'anticipazione in sede cautelare del vincolo sulle somme rinvenute nel patrimonio societario. Si è fatto buon governo, pertanto, del principio affermato nella decisione dell& Sezioni unite di questa Corte evocata dalla ricorrente, la quale, in relazione - deve ritenersi - al giudizio sommario che connota la decisione cautelare, richiede, peraltro, una "concisa" motivazione sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con particolare riguardo, per quanto rileva nella vicenda in esame, al pericolo di "dispersione" delle somme di denaro depositate sui conti correnti della società (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata - nella parte in cui fa riferimento alla non occasionalità di una condotta fraudolenta ripetutasi in due annualità ed alla conseguente capacità criminale mostrata dagli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] autori dei reati oggetto di indagine - sono tutt'altro che apparenti o apodittiche e non appaiono neppure fondate su dati di fatto astratti, posto che, non lo si nega neppure in ricorso, l'attuale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per i delitti in questione (ciò che in radice priva di rilevanza la contestazione circa la cessazione delle cariche societarie in capo a [OSCURATO:PERSONA]). Le questioni sulla solidità patrimoniale della società - esaminate dall'ordinanza impugnata, la cui motivata valutazione viene in questa sede fatta oggetto di inammissibili censure che attengono, se non al merito, certamente alla logicità degli argomenti utilizzati - non possono ovviamente essere scrutinate alla luce dei principi di diritto in apertura esposti. 4. Quanto alla doglianza circa il diniego di riduzione dell'importo sottoposto a sequestro - appena accennata, in via incidentale, alle pagg. 12 e 13 del ricorso - la stessa appare del tutto generica, in quanto non supportata dall'esposizione delle ragioni di fatto e diritto che dovrebbero indurre a ravvisare sul punto una violazione di legge sindacabile in questa sede. Basti rilevare, al proposito, che la revoca parziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa, deve essere richiesta dall'interessato al pubblico ministero, previa dimostrazione del "quantum" corrisposto al netto di interessi e sanzioni, mentre non può essere domandata, in difetto di tali indicazioni, al Tribunale del riesame o dell'appello cautelare, essendo tale organo sprovvisto di potere istruttori e, quindi, salvi i casi di immediata soluzione sulla base degli atti, non in condizione di dirimere le questioni contabili derivanti dal pagamento parziale (Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore e a., Rv. 265043). Il generico ricorso non consente di comprendere né se al Tribunale fosse stata data prova del versamento della somma, né - soprattutto - per quali ragioni di diritto la stessa dovrebbe ritenersi, in ipotesi, definitivamente incamerata dal Fisco a titolo di acconto quale che sia l'esito (non noto, ma neppure allegato) del contenzioso tributario. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s
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