CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0-1-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'opposizione nei confronti del provvedimento espulsione ex art. 16, co. 5, T.U.I. avanzata nell'interesse di KAJA Luan e ne disponeva l'espulsione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - KAJA Luan deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art. 16, co. 5, D. Lgs 25 Luglio 1998, n. 286di e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente