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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12282/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLOche ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsoE' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ilquale insiste nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 9 giugno 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza del Giudice delle indagini preliminari di Cassino del 30 maggio 2019, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio colposo aggravato per violazione dinorme sulla circolazione stradale, segnatamente, dell’art. 141 cod. strada, e, concesse lecircostanze attenuanti generiche, aveva irrogato la pena, condizionalmente sospesa, diquattro mesi di reclusione.È stato accertato che il 25 gennaio 2014, mentre si trovava alla guida della Fiat 600,a bordo della quale viaggiava anche [OSCURATO:PERSONA], padre dell’imputata, [OSCURATO:PERSONA] ebbe a perdereil controllo dell’auto, collidendo con la parte posteriore destra del mezzo contro il guard-railposto a protezione dell’opposta corsia di marcia.Dopo avere ruotato intorno al proprio asse, l’automobile aveva raggiunto il punto diquiete in prossimità del guard-rail.Il fondo stradale era bagnato e sdrucciolevole e, in quel tratto, il limite di velocità erafissato in 50 m/h, sicché, avendo impattato l’ostacolo a 24 km/h la velocità di marcia delveicolo è stata stimata in circa 50 km/h.[OSCURATO:PERSONA] che il tracciato si presentava bagnato per la pioggia caduta, che avevaandamento curvilineo, a stretto raggio e con una pendenza discensionale media di circa il9%, la Corte distrettuale ha confermato, in linea di conformità alla decisione di primo grado,la violazione dell’art. 141 Cod. strada: alla luce delle circostanze di fatto, la velocità erarisultata non adeguata ad evitare ogni pericolo alla sicurezza di persone e di cose.È stata parimenti evidenziata la violazione delle regole generali di diligenza,prudenza, perizia, posto che la conducente non risultava essersi attenuta alla prescrizioneche impone, in prossimità di una curva, il decremento di velocità: dagli accertamentieffettuati, era emerso che se fosse stata tenuta la velocità massima di 45 km/h, sarebbestato possibile compiere in sicurezza la curva - della cui pericolosità dava avviso lasegnaletica verticale -, senza perdere il controllo della macchina.La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, ravvisando, indefinitiva, la condotta colposa di guida, alla luce della velocità non prudenziale dell’imputatache, alla luce delle condizioni del manto stradale e della conformazione della curva destrorsae in discesa, avrebbe dovuto procedere con andatura più cauta e comunque non superiore a45 km/h.È stata ritenuta irrilevante la censura difensiva secondo la quale il cartello stradaleindicativo della curva pericolosa - in ragione della asserita non conformità amministrativadello stesso -, sarebbe stato apposto illegittimamente, in quanto la presenza dellasegnaletica era idonea ad allertare l’automobilista della pericolosità del tratto e a suggerire diimpiegare la dovuta cautela, rallentando l’andatura e osservando le regole precauzionali atutela dell’incolumità.La Corte si è infine confrontata, respingendo il relativo profilo di doglianza, con lacircostanza che la vittima non indossava la cintura di sicurezza, circostanza che, trattandosidell’anziano padre seduto accanto all’imputata la quale, pertanto, aveva la perfetta visualesullo stesso, lungi dal risultare imprevedibile e dall’apparire causalmente idonea adinterrompere il nesso di causa, si inscrive nella sequenza causativa dell’evento, costituendoonere della conducente verificare che il soggetto trasportato indossasse correttamente ildispositivo di sicurezza.2.

Interpone ricorso per cassazione l’imputata, censurando la decisione mediante ladoglianza sintetizzata ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il motivo proposto, la difesa lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 589, comma primo e secondo, cod. pen.,nonché agli artt. 140, 141, 172 Cod. strada, dolendosi che la Corte territoriale abbiaconfermato la responsabilità dell’imputata sul rilievo della mancata adozione della maggiorecautela imposta dalle condizioni del fondo stradale e censurando, sotto altro profilo, lamotivazione per contraddittorietà e illogicità, nella parte in cui ritiene sussistere il nessocausale tra la condotta dell’imputata e il decesso della vittima.La difesa della ricorrente, ripercorsi i tratti salienti del fatto accaduto, ribadisce, conriferimento alla presenza del cartello stradale segnaletico della curva pericolosa, che laCorte sarebbe incorsa in violazione di legge, in quanto il segnale sarebbe statoillegittimamente apposto dall’Amministrazione, non risultando autorizzato da unprovvedimento amministrativo.Si duole della decisione, sotto altro profilo, «per avere dato luogo a un’applicazioneapodittica dei limiti al principio di affidamento, il quale […] comporta che l’obbligo dimoderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e allecondizioni ambientali, vada inteso nel senso che il conducente deve essere in grado dipadroneggiare il veicolo, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purchéragionevolmente prevedibili», sul rilievo che il conducente avrebbe dovuto unicamenterispettare la disciplina generale previste dal Codice della strada, osservando che, anche avolere condividere l’assunto della sentenza impugnata in ordine all’indicazione prudenzialederivante dalla segnaletica verticale, non sarebbe stato individuato, in ogni caso, ilcomportamento alternativo lecito che l’imputata avrebbe dovuto osservare.Aggiunge altresì la ricorrente che la decisione impugnata non avrebbe tenuto contodei principi giurisprudenziali in tema di mancato compimento della manovra di emergenza daparte del conducente, richiamando decisioni di legittimità al riguardo.Lamenta che non sia stato dato conto degli «elementi di fatto in ordine allapercepibilità del pericolo e della repentinità della manovra posta in essere, oltre che dellasussistenza di un effettivo spazio di manovra per potere mettere in atto la manovradeduttivamente salvifica» (così, testualmente), ribadendo che, nella specie, non si sarebbetenuto conto del principio di affidamento in tema di sinistri stradali che (testualmente) «inriferimento alla regola cautelare rilevante nel caso in questione comporta che l’obbligo dimoderare adeguatamente la velocità vada inteso nel senso che il conducente deve essere ingrado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione», avendo tuttavia la Corte territorialeproposto una motivazione carente, in quanto a carattere autoevidente.Si duole, sotto altro profilo, della mancata valorizzazione dell’omesso allacciamentodelle cinture di sicurezza da parte della vittima, significando - sembra di comprendere - chela Corte sarebbe incorsa in violazione di legge, laddove ha osservato che costituisce undovere del conducente sincerarsi del rispetto dell’obbligo da parte del trasportato, specie se,come nel caso, l’automobile non è munita di sistema di rilevamento che segnali l’omessoallacciamento.Ha concluso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, richiamandoil ricorso.3.

Il Procuratore generale, nella persona della [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.La decisione della Corte di appello, che ha confermato quella emessa dal Tribunale,si salda con il tessuto argomentativo a fondamento della sentenza di primo grado, con laquale forma un corpo motivazionale unitario.La ricostruzione dell’accaduto non presenta le aporie lamentate, né sotto il profilodella violazione di legge, né sotto quello motivazionale.La Corte territoriale, con argomenti logici, esaurienti e scevri di contraddizioni, haillustrato, confutando i motivi di appello, le cause del sinistro a seguito del quale eraconseguita la morte della persona trasportata a bordo dell’auto condotta dall’imputata.1.1.

Nessun dubbio sussiste circa la dinamica dell’incidente, determinatosi a causadella velocità, violativa dell’art. 141 cod. strada, a mente del quale il conducente deveregolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza di persone o di cose,anche in relazione alle condizioni della strada e in prossimità delle curve.In tale prospettiva, la Corte di appello ha osservato che, pur a fronte di una velocitàche era stata stimata, all’esito di accertamento tecnico, intorno a 50 km/h e pertantocontenuta nel limite di 50 km/h previsto in quel tratto di strada, le particolari condizioni delmanto stradale, reso sdrucciolevole per la caduta di pioggia e la presenza di curva a strettoraggio, con pendenza di circa il 9%, avrebbero richiesto, sia sulla base di una generalecautela e prudenza, sia in relazione alla specifica previsione dell’art. 141 cod. strada, diconformare la velocità, sì da evitare di arrecare pericolo a persone e cose.Era stato altresì accertato che, ove la conducente si fosse attenuta al rispetto di taliprevisioni, procedendo a velocità contenuta in 45 km/h, l’impatto non si sarebbe verificato.Alla luce delle considerazioni che precedono, le osservazioni poste a fondamentodel ricorso risultano aspecifiche, rivelandosi inidonee ad aggredire il puntuale tessutomotivazionale posto a corredo della decisione impugnata, in quanto la ricorrente, omettendodi confrontarsi con gli argomenti esposti, invoca una generica rilettura dei fatti, preclusa insede di legittimità.1.2.

Risulta reiterativo del rilievo svolto davanti alla Corte di appello il tema delcedimento strutturale che, in tesi, avrebbe comportato un sensibile dislivello del pianostradale, suscettibile, secondo la ricorrente, di concausare lo sbandamento dell’automobile:sul punto, le due sentenze convergono nell’escludere rilevanza eziologica a tale elemento,sull’acclarato rilievo che tale anomalia non ha rivestito alcuna incidenza nella causazione delsinistro, ponendosi a distanza di circa 17 m. dal punto di arresto dell’auto condottadall’imputata.Al riguardo, il ricorso sembra altresì innestare la questione, oggetto di motivo diappello, circa la corretta collocazione del cartello stradale che, segnalando la situazionepericolosa, sarebbe stato apposto illegittimamente, in quanto in assenza di autorizzazioneamministrativa e in un punto non consono.Osserva il Collegio che la doglianza si appalesa manifestamente infondata sotto unduplice ordine di ragioni: non si confronta con la puntuale osservazione del giudice di appellocirca l’idoneità della cartellonistica, a prescindere dalla sua conformità amministrativa, adindurre gli automobilisti alla prudenza nell’affrontare quel tratto stradale e, d’altro canto,pretermette la considerazione, che si rivela decisiva alla luce della contestazione incentratasulla violazione di regole di colpa generica e sulla trasgressione dell’art. 141 cod. strada,secondo cui l’automobilista ha l’obbligo di conformare la condotta di guida in modo evitare diarrecare pericolo a persone e cose.1.3.

In tale prospettiva, appaiono destituite di ogni fondamento e sganciatedall’apparato motivazionale della sentenza impugnata le affermazioni secondo le quali «ilcomplessivo tessuto [……] si appalesa […] manifestamente illogico e comunquecontraddittorio nella parte in cui non ha individuato la condotta alternativa lecita che Zollaavrebbe dovuto tenere», avendo la Corte, per converso provveduto ad evidenziare che, ovel’auto avesse proceduto alla velocità prudenziale di 45 km/h, l’impatto sarebbe stato evitato.Si appalesa intrinsecamente aspecifico il rilievo circa la assunta illogicità dellamotivazione in ordine ai principi relativi alla «ascrivibilità dell’evento in caso di mancatamessa in opera di una manovra di emergenza», alla luce della piana e coerente motivazionedella sentenza impugnata, che non risulta contenere alcun riferimento a tale rilievo, comeanalogamente inconferente appare l’argomento relativo ad una improvvisa situazione dipericolo, dovuta ad altrui condotta di guida, atteso che il sinistro ha visto coinvolta la solaauto dell’imputata.Analoga sorte deve essere riservata, ad avviso del Collegio, alle considerazionirelative al principio di affidamento, che non risulta rivestire alcun pregnanza, nella fattispecie;parimenti, sono viziate da genericità, sia estrinseca, sia intrinseca, le osservazioni circa lalamentata autoevidenza della motivazione posta a fondamento della pronuncia della Corte diappello, che, ad avviso del ricorrente, non avrebbe specificato in quali termini il pericolopoteva ritenersi prevedibile, invero avendo la Corte di appello soddisfatto, come si èrimarcato, l’onere motivazionale circa la concreta evitabilità e prevedibilità del sinistro daparte dell’imputata.1.4.

Il ricorso si rivela manifestamente infondato, infine, sull’ultima questioneintrodotta dalla ricorrente, già posta e risolta con argomenti ineccepibili dalla Corte diappello, relativamente alla mancata adozione della cintura di sicurezza da parte deltrasportato, alla luce delle osservazioni svolte in sentenza, che pongono l’accento sul doveredel conducente di accertarsi dell’impiego del presidio da parte del viaggiatore, principiocoerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Il conducente di un veicolo ètenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggeroindossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o adomettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico dichi deve fare uso della detta cintura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente dacensure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in dannodella persona trasportata priva di cintura di sicurezza)». (Sez. 4, n. 32877 del 10/11/2020,Quaranta, Rv. 280162-01).Alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità, costituisce preciso onere delconducente, nella specie evidenziato dalla decisione impugnata, sincerarsi che il trasportatoindossi correttamente le cinture di sicurezza, di talché, ove l’obbligo non sia rispettato, dovràgiungere a rifiutarne il trasporto.Laddove la difesa ricorrente adduce, infine, il mancato funzionamento dell’appositosegnale sonoro di omesso allaccio delle cinture di sicurezza, introduce una questione, oltreche versata in fatto, intrinsecamente ed estrinsecamente generica, oltre a non essere stataoggetto di devoluzione con i motivi di appello, di talché deve essere ritenuta inammissibile.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza«versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che laricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLOche ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorsoE' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cassino in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ilquale insiste nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 9 giugno 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza del Giudice delle indagini preliminari di Cassino del 30 maggio 2019, che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di omicidio colposo aggravato per violazione dinorme sulla circolazione stradale, segnatamente, dell’art. 141 cod. strada, e, concesse lecircostanze attenuanti generiche, aveva irrogato la pena, condizionalmente sospesa, diquattro mesi di reclusione.È stato accertato che il 25 gennaio 2014, mentre si trovava alla guida della Fiat 600,a bordo della quale viaggiava anche [OSCURATO:PERSONA], padre dell’imputata, [OSCURATO:PERSONA] ebbe a perdereil controllo dell’auto, collidendo con la parte posteriore destra del mezzo contro il guard-railposto a protezione dell’opposta corsia di marcia.Dopo avere ruotato intorno al proprio asse, l’automobile aveva raggiunto il punto diquiete in prossimità del guard-rail.Il fondo stradale era bagnato e sdrucciolevole e, in quel tratto, il limite di velocità erafissato in 50 m/h, sicché, avendo impattato l’ostacolo a 24 km/h la velocità di marcia delveicolo è stata stimata in circa 50 km/h.[OSCURATO:PERSONA] che il tracciato si presentava bagnato per la pioggia caduta, che avevaandamento curvilineo, a stretto raggio e con una pendenza discensionale media di circa il9%, la Corte distrettuale ha confermato, in linea di conformità alla decisione di primo grado,la violazione dell’art. 141 Cod. strada: alla luce delle circostanze di fatto, la velocità erarisultata non adeguata ad evitare ogni pericolo alla sicurezza di persone e di cose.È stata parimenti evidenziata la violazione delle regole generali di diligenza,prudenza, perizia, posto che la conducente non risultava essersi attenuta alla prescrizioneche impone, in prossimità di una curva, il decremento di velocità: dagli accertamentieffettuati, era emerso che se fosse stata tenuta la velocità massima di 45 km/h, sarebbestato possibile compiere in sicurezza la curva - della cui pericolosità dava avviso lasegnaletica verticale -, senza perdere il controllo della macchina.La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, ravvisando, indefinitiva, la condotta colposa di guida, alla luce della velocità non prudenziale dell’imputatache, alla luce delle condizioni del manto stradale e della conformazione della curva destrorsae in discesa, avrebbe dovuto procedere con andatura più cauta e comunque non superiore a45 km/h.È stata ritenuta irrilevante la censura difensiva secondo la quale il cartello stradaleindicativo della curva pericolosa - in ragione della asserita non conformità amministrativadello stesso -, sarebbe stato apposto illegittimamente, in quanto la presenza dellasegnaletica era idonea ad allertare l’automobilista della pericolosità del tratto e a suggerire diimpiegare la dovuta cautela, rallentando l’andatura e osservando le regole precauzionali atutela dell’incolumità.La Corte si è infine confrontata, respingendo il relativo profilo di doglianza, con lacircostanza che la vittima non indossava la cintura di sicurezza, circostanza che, trattandosidell’anziano padre seduto accanto all’imputata la quale, pertanto, aveva la perfetta visualesullo stesso, lungi dal risultare imprevedibile e dall’apparire causalmente idonea adinterrompere il nesso di causa, si inscrive nella sequenza causativa dell’evento, costituendoonere della conducente verificare che il soggetto trasportato indossasse correttamente ildispositivo di sicurezza.2. Interpone ricorso per cassazione l’imputata, censurando la decisione mediante ladoglianza sintetizzata ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il motivo proposto, la difesa lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 589, comma primo e secondo, cod. pen.,nonché agli artt. 140, 141, 172 Cod. strada, dolendosi che la Corte territoriale abbiaconfermato la responsabilità dell’imputata sul rilievo della mancata adozione della maggiorecautela imposta dalle condizioni del fondo stradale e censurando, sotto altro profilo, lamotivazione per contraddittorietà e illogicità, nella parte in cui ritiene sussistere il nessocausale tra la condotta dell’imputata e il decesso della vittima.La difesa della ricorrente, ripercorsi i tratti salienti del fatto accaduto, ribadisce, conriferimento alla presenza del cartello stradale segnaletico della curva pericolosa, che laCorte sarebbe incorsa in violazione di legge, in quanto il segnale sarebbe statoillegittimamente apposto dall’Amministrazione, non risultando autorizzato da unprovvedimento amministrativo.Si duole della decisione, sotto altro profilo, «per avere dato luogo a un’applicazioneapodittica dei limiti al principio di affidamento, il quale […] comporta che l’obbligo dimoderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e allecondizioni ambientali, vada inteso nel senso che il conducente deve essere in grado dipadroneggiare il veicolo, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purchéragionevolmente prevedibili», sul rilievo che il conducente avrebbe dovuto unicamenterispettare la disciplina generale previste dal Codice della strada, osservando che, anche avolere condividere l’assunto della sentenza impugnata in ordine all’indicazione prudenzialederivante dalla segnaletica verticale, non sarebbe stato individuato, in ogni caso, ilcomportamento alternativo lecito che l’imputata avrebbe dovuto osservare.Aggiunge altresì la ricorrente che la decisione impugnata non avrebbe tenuto contodei principi giurisprudenziali in tema di mancato compimento della manovra di emergenza daparte del conducente, richiamando decisioni di legittimità al riguardo.Lamenta che non sia stato dato conto degli «elementi di fatto in ordine allapercepibilità del pericolo e della repentinità della manovra posta in essere, oltre che dellasussistenza di un effettivo spazio di manovra per potere mettere in atto la manovradeduttivamente salvifica» (così, testualmente), ribadendo che, nella specie, non si sarebbetenuto conto del principio di affidamento in tema di sinistri stradali che (testualmente) «inriferimento alla regola cautelare rilevante nel caso in questione comporta che l’obbligo dimoderare adeguatamente la velocità vada inteso nel senso che il conducente deve essere ingrado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione», avendo tuttavia la Corte territorialeproposto una motivazione carente, in quanto a carattere autoevidente.Si duole, sotto altro profilo, della mancata valorizzazione dell’omesso allacciamentodelle cinture di sicurezza da parte della vittima, significando - sembra di comprendere - chela Corte sarebbe incorsa in violazione di legge, laddove ha osservato che costituisce undovere del conducente sincerarsi del rispetto dell’obbligo da parte del trasportato, specie se,come nel caso, l’automobile non è munita di sistema di rilevamento che segnali l’omessoallacciamento.Ha concluso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, richiamandoil ricorso.3. Il Procuratore generale, nella persona della [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.    Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.La decisione della Corte di appello, che ha confermato quella emessa dal Tribunale,si salda con il tessuto argomentativo a fondamento della sentenza di primo grado, con laquale forma un corpo motivazionale unitario.La ricostruzione dell’accaduto non presenta le aporie lamentate, né sotto il profilodella violazione di legge, né sotto quello motivazionale.La Corte territoriale, con argomenti logici, esaurienti e scevri di contraddizioni, haillustrato, confutando i motivi di appello, le cause del sinistro a seguito del quale eraconseguita la morte della persona trasportata a bordo dell’auto condotta dall’imputata.1.1. Nessun dubbio sussiste circa la dinamica dell’incidente, determinatosi a causadella velocità, violativa dell’art. 141 cod. strada, a mente del quale il conducente deveregolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza di persone o di cose,anche in relazione alle condizioni della strada e in prossimità delle curve.In tale prospettiva, la Corte di appello ha osservato che, pur a fronte di una velocitàche era stata stimata, all’esito di accertamento tecnico, intorno a 50 km/h e pertantocontenuta nel limite di 50 km/h previsto in quel tratto di strada, le particolari condizioni delmanto stradale, reso sdrucciolevole per la caduta di pioggia e la presenza di curva a strettoraggio, con pendenza di circa il 9%, avrebbero richiesto, sia sulla base di una generalecautela e prudenza, sia in relazione alla specifica previsione dell’art. 141 cod. strada, diconformare la velocità, sì da evitare di arrecare pericolo a persone e cose.Era stato altresì accertato che, ove la conducente si fosse attenuta al rispetto di taliprevisioni, procedendo a velocità contenuta in 45 km/h, l’impatto non si sarebbe verificato.Alla luce delle considerazioni che precedono, le osservazioni poste a fondamentodel ricorso risultano aspecifiche, rivelandosi inidonee ad aggredire il puntuale tessutomotivazionale posto a corredo della decisione impugnata, in quanto la ricorrente, omettendodi confrontarsi con gli argomenti esposti, invoca una generica rilettura dei fatti, preclusa insede di legittimità.1.2. Risulta reiterativo del rilievo svolto davanti alla Corte di appello il tema delcedimento strutturale che, in tesi, avrebbe comportato un sensibile dislivello del pianostradale, suscettibile, secondo la ricorrente, di concausare lo sbandamento dell’automobile:sul punto, le due sentenze convergono nell’escludere rilevanza eziologica a tale elemento,sull’acclarato rilievo che tale anomalia non ha rivestito alcuna incidenza nella causazione delsinistro, ponendosi a distanza di circa 17 m. dal punto di arresto dell’auto condottadall’imputata.Al riguardo, il ricorso sembra altresì innestare la questione, oggetto di motivo diappello, circa la corretta collocazione del cartello stradale che, segnalando la situazionepericolosa, sarebbe stato apposto illegittimamente, in quanto in assenza di autorizzazioneamministrativa e in un punto non consono.Osserva il Collegio che la doglianza si appalesa manifestamente infondata sotto unduplice ordine di ragioni: non si confronta con la puntuale osservazione del giudice di appellocirca l’idoneità della cartellonistica, a prescindere dalla sua conformità amministrativa, adindurre gli automobilisti alla prudenza nell’affrontare quel tratto stradale e, d’altro canto,pretermette la considerazione, che si rivela decisiva alla luce della contestazione incentratasulla violazione di regole di colpa generica e sulla trasgressione dell’art. 141 cod. strada,secondo cui l’automobilista ha l’obbligo di conformare la condotta di guida in modo evitare diarrecare pericolo a persone e cose.1.3. In tale prospettiva, appaiono destituite di ogni fondamento e sganciatedall’apparato motivazionale della sentenza impugnata le  affermazioni secondo le quali «ilcomplessivo tessuto [……] si appalesa […] manifestamente illogico e comunquecontraddittorio nella parte in cui non ha individuato la condotta alternativa lecita che Zollaavrebbe dovuto tenere», avendo la Corte, per converso provveduto ad evidenziare che, ovel’auto avesse proceduto alla velocità prudenziale di 45 km/h, l’impatto sarebbe stato evitato.Si appalesa intrinsecamente aspecifico il rilievo circa la assunta illogicità dellamotivazione in ordine ai principi relativi alla «ascrivibilità dell’evento in caso di mancatamessa in opera di una manovra di emergenza», alla luce della piana e coerente motivazionedella sentenza impugnata, che non risulta contenere alcun riferimento a tale rilievo, comeanalogamente inconferente appare l’argomento relativo ad una improvvisa situazione dipericolo, dovuta ad altrui condotta di guida, atteso che il sinistro ha visto coinvolta la solaauto dell’imputata.Analoga sorte deve essere riservata, ad avviso del Collegio, alle considerazionirelative al principio di affidamento, che non risulta rivestire alcun pregnanza, nella fattispecie;parimenti, sono viziate da genericità, sia estrinseca, sia intrinseca, le osservazioni circa lalamentata autoevidenza della motivazione posta a fondamento della pronuncia della Corte diappello, che, ad avviso del ricorrente, non avrebbe specificato in quali termini il pericolopoteva ritenersi prevedibile, invero avendo la Corte di appello soddisfatto, come si èrimarcato, l’onere motivazionale circa la concreta evitabilità e prevedibilità del sinistro daparte dell’imputata.1.4. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, infine, sull’ultima questioneintrodotta dalla ricorrente, già posta e risolta con argomenti ineccepibili dalla Corte diappello, relativamente alla mancata adozione della cintura di sicurezza da parte deltrasportato, alla luce delle osservazioni svolte in sentenza, che pongono l’accento sul doveredel conducente di accertarsi dell’impiego del presidio da parte del viaggiatore, principiocoerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Il conducente di un veicolo ètenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggeroindossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o adomettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico dichi deve fare uso della detta cintura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente dacensure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in dannodella persona trasportata priva di cintura di sicurezza)». (Sez. 4, n. 32877 del 10/11/2020,Quaranta, Rv. 280162-01).Alla luce della condivisa giurisprudenza di legittimità, costituisce preciso onere delconducente, nella specie evidenziato dalla decisione impugnata, sincerarsi che il trasportatoindossi correttamente le cinture di sicurezza, di talché, ove l’obbligo non sia rispettato, dovràgiungere a rifiutarne il trasporto.Laddove la difesa ricorrente adduce, infine, il mancato funzionamento dell’appositosegnale sonoro di omesso allaccio delle cinture di sicurezza, introduce una questione, oltreche versata in fatto, intrinsecamente ed estrinsecamente generica, oltre a non essere stataoggetto di devoluzione con i motivi di appello, di talché deve essere ritenuta inammissibile. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza«versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che laricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in viaequitativa, di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris