CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17147/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato all’indirizzoPEC del difensor e iscritt o nel REGINDE; -ricorrente - contro MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; -intimato – avverso il DECRETO d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2578/2023 depositatoil 05/07/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d’Appello di Bari in composizione monocratica il risarcimento di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 per l’eccessiva durata della procedura fallimentare, dichiarata aperta dal Tribunale di Bari con sentenza n. 48 del 10.4.2008 e terminata con decreto di chiusura del fallimento del 26.10.2021. In particolare, l’istante evidenziava la durata eccessiva della procedura concorsuale con riferimento alla propria posizione processuale,lavoratore dipendente della ditta fallita, dal deposito della domanda di ammissione al passivo alla pubblicazione del decreto di chiusura della suddettaprocedura. 2. La Corte d’Appello di Bari emetteva decreto di accoglimento parziale delle istanze dell'esponente, e la decisione veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 5-ter l egge n. 89 del 2001, innanzi alla medesima Corte in composizione collegiale, che –con il decreto in epigrafe -accoglieva parzialmente il gravame e liquidava le spese con una nuova disciplina unitaria. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettualecosì argomentava: -considerando concretamente la natura alimentare del credito de quo, la circostanza che trattasi di ricorrente persona fisica, l’entità dello stesso credito pari ad €. 178.697,43 (in realtà, ammesso al passivo nella misura del 50%, ossia €. 89.348,71, in via privilegiata ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1, a seguito di accordo transattivo con la Curatela fallimentare), la « posta in gioco » dell’opponente, rappresentatadal maggior patimento nell’attesa della definizione della procedura concorsuale, è con certezza meritevole di maggiore considerazione, trattandosi di un soggetto che si è visto mancare improvvisamente i mezzi di sostentamento per il proprio nucleo familiare, almeno sino all’intervenuta liquidazione dell’attivo fallimentare; - contrariamente a quanto dedotto dall’odierno opponente, e in ragione del recente indirizzo segnato dall ’ ordinanza n. 12696 del 19/05/2017 della Corte di Cassazione, non si ravvisano motivi per riconoscere il richiesto importo annuo nella misura massima di €. 800,00, non avendo l’odierno opponente fornito la prova di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa; -alla luce di tali argomentazioni, dunque, deve essere riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] un equo indennizzo in misura superiore al minimo edittale (liquidato dal giudice monocratico), ossia in €. 500,00 per ogni anno di irragionevole durata della procedura fallimentare presupposta; -le spese per la fase di opposizione vengono liquidate in base al decreto ministeriale n. 147/2022 e ss. mm. nel minimo tabellare, perché non sono state depositate le comparse conclusionali, non previste per i procedimenti in camera di consiglio,e limitatamente alle fasi introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra €1.101,00 ed €5.201,00). Dunque,complessivamente liquidate in €. 1.250,60, di cui €. 962,00 per il compenso tabellare, €. 288,60 per l’aumento d ovuto alla utilizzazione di tecniche informatiche (art. 4, comma 1-bis), oltre al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, ed oltre alle spese per i bolli e gli accessori di Iva e c.p.a.; -è inammissibile l’istanza di condanna del Ministero ex art. 96 cod. proc. civ., in quanto proposta per la prima volta nelle note di trattazione scritta. 3. Avverso il suddetto decreto proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria. Restava intimato il Ministero della Giustizia. 4. Rileva preliminarmente il Collegio che dagli atti di causa il ricorso risulta notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettualedi Bari, in luogo dell’Avvocatura Generale dello Stato, con conseguente nullità della notifica stessa, di cui deve, pertanto, essere disposta la rinnovazione all'Avvocatura Generale dello Stato per il perfezionamento del contraddittorio, assegnando il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza , per l’adempimento e con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione ordina al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro il termineperentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. C