Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25431/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 24716/2023Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 25431/2026Data pubblicazione 16/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24716/2023 proposto da:loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n.1708/16/2023 depositata il 12 maggio 2023.Visto l’atto depositato il 27 agosto 2026 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (v.,in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 24716/2023Numero sezionale 2025/2026Numero di raccolta generale 25431/2026Data pubblicazione 16/09/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 24716/2023 proposto da:loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n.1708/16/2023 depositata il 12 maggio 2023.Visto l’atto depositato il 27 agosto 2026 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente (v.,in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25431/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris