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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1988

Cassazione n. 00194/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1984 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il travisamento della prova e il difetto di motivazione in ordine alla individuazione del ricorrente nonché violazione di legge quanto alla mancata disposizione della perizia antropometrica richiesta, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la motivazione della sentenza impugnata risulta connotata da coerente e lineare logicità, in particolare, con corretti argomenti logici e giuridici, si specifica come nessun dubbio residui in ordine alla individuazione degli odierni ricorrenti alla luce delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della banca e degli indumenti rinvenuti nelle abitazioni dei predetti che corrispondono esattamente a quanto emerso dai fotogrammi visionati (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata); considerato che il motivo oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, risulta parimenti privo di specificità e, pertanto non consentito, poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di appello alle pag. 5-6 della sentenza impugnata ove si sottolinea che l'interruzione dell'azione criminosa non era certamente stata spontanea ma dovuta all'assenza della disponibilità del denaro al momento della richiesta.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1984 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il travisamento della prova e il difetto di motivazione in ordine alla individuazione del ricorrente nonché violazione di legge quanto alla mancata disposizione della perizia antropometrica richiesta, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la motivazione della sentenza impugnata risulta connotata da coerente e lineare logicità, in particolare, con corretti argomenti logici e giuridici, si specifica come nessun dubbio residui in ordine alla individuazione degli odierni ricorrenti alla luce delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della banca e degli indumenti rinvenuti nelle abitazioni dei predetti che corrispondono esattamente a quanto emerso dai fotogrammi visionati (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata); considerato che il motivo oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria, risulta parimenti privo di specificità e, pertanto non consentito, poiché non si confronta con quanto correttamente affermato dal giudice di appello alle pag. 5-6 della sentenza impugnata ove si sottolinea che l'interruzione dell'azione criminosa non era certamente stata spontanea ma dovuta all'assenza della disponibilità del denaro al momento della richiesta. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 00194/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris