CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. Monteverdi, 20 rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA, SEZ. [OSCURATO:PERSONA] n. 1856/34/2016, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 32/2017 Numero sezionale 1053/2022 Numero di raccolta generale 14149/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello dalla medesima proposto contro la decisione della C.t.p. di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, nella misura del 90% dell’Irpef, trattenuta e versata dal sostituto d’imposta, per gli anni 1990, 1991, 1992, richiesto in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei soggetti residenti nella [OSCURATO:PERSONA] e colpiti dal sisma del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. In particolare, la C.t.r. in motivazione esponeva che l'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non consentiva, diversamente da quanto sostenuto dall’ufficio, di operare una disparità di trattamento tra i contribuenti che già avevano versato le imposte rispetto a quelli che ancora non vi avevano provveduto; che l'eccezione di decadenza, sollevata dall’Ufficio, per tardività dell'istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, oltre il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, era infondata precisando che «il dies a quo, nella previsione normativa dell’art.1, comma 665, della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190, è ricollegato, invece, alla data di entrata in vigore della disposizione normativa della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (1° marzo 2008)». Considerato che: 1. Va dapprima disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., fondata sull’assunto che l’onere di deposito, unitamente al ricorso, degli atti processuali sui quali si fonda l’impugnazione, non potrebbe ritenersi adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 32/2017 Numero sezionale 1053/2022 Numero di raccolta generale 14149/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 di ufficio dei gradi di merito né, eventualmente, con il deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte ove non avvenuto nei termini e nei modi di cui alla stessa norma. 1.1 L’orientamento invocato dalla controricorrente è superato dall’intervento delle Sezioni Unite che, con specifico riguardo al giudizio tributario, hanno affermato il principio secondo il quale per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (che, ex art. 25, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta a conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (a meno che non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria); neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte. (Cass. Sez .U. 03/11/2011, n. 22726). 2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002; 1 e 14 preleggi; 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212; 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; 2033 cod. civ. In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, prestando adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, reputato non condivisibile, ha ritenuto che il rimborso spettasse anche a coloro che avevano già adempiuto ai propri obblighi tributari. 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 e dell’art. 1, comma 665, legge n.F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 32/2017 Numero sezionale 1053/2022 Numero di raccolta generale 14149/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 190 del 2014 nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto il diritto al rimborso, nonostante la contribuente non avesse versato l’imposta di cui chiedeva la ripetizione, avendo assolto i propri obblighi tributari tramite il datore di lavoro quale sostituto d’imposta. 4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014; degli art. 12 e 14 preleggi; dell’art. 112 cod. proc. civ. Segnatamente, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tempestivamente avanzata l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sebbene la medesima fosse soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. 546 del 1992, sicché la contribuente avrebbe dovuto presentare l’istanza di rimborso «entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, cioè entro due anni dall’entrata in vigore della legge n. 289/1992 (ossia entro il 31 dicembre 2004)». 5. Il primo motivo è infondato. 5.1 Il giudice di secondo grado ha deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte - pure citata dalla C.t.r. - oramai ferma nel ritenere che, in base alla predetta normativa, i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (cfr. ex aliis Cass.28/02/2020 n. 5498 ). Le tesi sostenute dalla difesa erariale nel motivo F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 32/2017 Numero sezionale 1053/2022 Numero di raccolta generale 14149/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 in esame non presentano alcun elemento di novità rispetto a quelle esaminate e confutate nei numerosi precedenti di legittimità. 6. Il secondo motivo è infondato. 6.1 Questa Corte ha statuito che l'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d'imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro (Cass. 28/02/2020, n. 5498, Cass. 22/02/2018, n. 491, Cass. 14/07/2017, n. 17472). Tale principio ha trovato l'avallo del Legislatore che, con l'art. 16-octies, comma 1, lett. b), legge 03 agosto 2017, n. 123, di conversione con modifiche del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, ha modificato l'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, [...], che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, [..] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» (Cass. n. 5498/2020, Cass. n. 28070/2018). 7. Il terzo motivo è infondato.F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 32/2017 Numero sezionale 1053/2022 Numero di raccolta generale 14149/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 7.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo jus superveniens costituito dall’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, ha espressamente previsto che il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, di conversione del d.l. n. 248 del 2007 e cioè dal 1° marzo 2008 (Cass. n. 5498/2020). Applicando il detto principio al caso di specie deve concludersi per la tempestività dell'istanza, presentata pacificamente in data 29/12/2007 e, quindi, entro il termine. 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 9. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie