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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34553/2022

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dipendente fosse fatto costitutivo della domanda e dunque dovesse essere dimostrata dal lavoratore, anche per ragioni di vicinanza della prova, sicché era il Vastarella, in realtà stabilizzato dal 2015, a dover far constare tale circostanza che avrebbe comportato il rigetto della domanda risarcitoria, secondo i principi di cui alla giurisprudenza su cui aveva fondato la decisione la Corte territoriale;

2. il motivo è infondato; non è vero che la situazione complessiva del dipendente sia fatto costitutivo della domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine su organico di diritto, in quanto a fondare quella pretesa è sufficiente la deduzione della preesistenza di quei rapporti, la loro natura e durata, mentre la sopravvenuta stabilizzazione, secondo l’assetto consolidato successivamente a Cass. 22552/2016, opera come eccezione; la stabilizzazione non è stata dedotta in appello, pur avendo la Corte territoriale concesso apposito termine per note proprio al fine di chiarire la posizioni lavorativa del Vastarella ed in ragione evidentemente all’evolversi dell’assetto giuridico della questione dibattuta in esito all’intervento di Corte Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187 e della successiva pronuncia di questa S.C.; quel fatto storico, secondo i principi declinati di recente da questa S.C. rispetto al contenzioso sulla reiterazione abusiva dei contratti a termine (Cass. 21355/2022; Cass. 24286/2022), essendo maturato anteriormente alla pronuncia di secondo grado, secondo le ordinarie regole processuali doveva essere dedotto (o almeno acquisito, trattandosi di fatto destinato ad integrare eccezione in senso lato) in sede di appello e non può più essere introdotto, valorizzato od apprezzato in sede di legittimità;

3. il ricorso va dunque rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 1

dipendente fosse fatto costitutivo della domanda e dunque dovesse essere dimostrata dal lavoratore, anche per ragioni di vicinanza della prova, sicché era il Vastarella, in realtà stabilizzato dal 2015, a dover far constare tale circostanza che avrebbe comportato il rigetto della domanda risarcitoria, secondo i principi di cui alla giurisprudenza su cui aveva fondato la decisione la Corte territoriale; 2. il motivo è infondato; non è vero che la situazione complessiva del dipendente sia fatto costitutivo della domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine su organico di diritto, in quanto a fondare quella pretesa è sufficiente la deduzione della preesistenza di quei rapporti, la loro natura e durata, mentre la sopravvenuta stabilizzazione, secondo l’assetto consolidato successivamente a Cass. 22552/2016, opera come eccezione; la stabilizzazione non è stata dedotta in appello, pur avendo la Corte territoriale concesso apposito termine per note proprio al fine di chiarire la posizioni lavorativa del Vastarella ed in ragione evidentemente all’evolversi dell’assetto giuridico della questione dibattuta in esito all’intervento di Corte Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187 e della successiva pronuncia di questa S.C.; quel fatto storico, secondo i principi declinati di recente da questa S.C. rispetto al contenzioso sulla reiterazione abusiva dei contratti a termine (Cass. 21355/2022; Cass. 24286/2022), essendo maturato anteriormente alla pronuncia di secondo grado, secondo le ordinarie regole processuali doveva essere dedotto (o almeno acquisito, trattandosi di fatto destinato ad integrare eccezione in senso lato) in sede di appello e non può più essere introdotto, valorizzato od apprezzato in sede di legittimità; 3. il ricorso va dunque rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese in favore della controparte, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 1