Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1957

Cassazione n. 18705/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00VHFQ) nato il 15/05/1957 avverso la sentenza del 02/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di SECK Modou avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 2.7.2024 il Giudice di Pace di Pisa ha condannato il ricorrente alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998; Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia da considerarsi del tutto generico, giacché non propone in alcun modo critiche argomentate alla sentenza di condanna e si limita ad una non specifica doglianza di insufficienza probatoria in ordine alla sussistenza del fatto; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che non risulta, dalle conclusioni riportate in sentenza, che fosse stata chiesta in primo grado l'applicazione della causa di esclusione della procedibilità della particolare tenuità del fatto, sicché deve trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisunn" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa, con la conseguenza che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 49171 del 28/9/2016, Rv. 268458 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00VHFQ) nato il 15/05/1957 avverso la sentenza del 02/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di SECK Modou avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 2.7.2024 il Giudice di Pace di Pisa ha condannato il ricorrente alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998; Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia da considerarsi del tutto generico, giacché non propone in alcun modo critiche argomentate alla sentenza di condanna e si limita ad una non specifica doglianza di insufficienza probatoria in ordine alla sussistenza del fatto; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che non risulta, dalle conclusioni riportate in sentenza, che fosse stata chiesta in primo grado l'applicazione della causa di esclusione della procedibilità della particolare tenuità del fatto, sicché deve trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisunn" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa, con la conseguenza che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 49171 del 28/9/2016, Rv. 268458 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 18705/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris