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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15895/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 9 aprile 2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 628 cod.pen..

Deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento in fase di contestazione e il vizio di motivazione in relazione alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen..

Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia di inutilizzabilità e della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata; Considerato che, perciò, l'impugnazione non contiene censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 9 aprile 2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 628 cod.pen.. Deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento in fase di contestazione e il vizio di motivazione in relazione alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen.. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, dietro lo schermo della denuncia di inutilizzabilità e della violazione di legge, dell'inosservanza di norma processuale e del vizio di motivazione, prospettano -in realtà- una lettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella esposta dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, che hanno compiutamente affrontato i temi dedotti con l'atto di appello, rendendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che informano la materia trattata; Considerato che, perciò, l'impugnazione non contiene censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr
Sentenza Cassazione n. 15895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris