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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11459/2025

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resentat o e d ifes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Roma, ove elettivamente domiciliat o (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale per ilLazio il 3 maggio 2022, n. 2004/13/2022; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] COMPENSI1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per il Lazio il 3 maggio 2022, n. 2004/13/2022, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di estratto di ruolo del 10 giugno 2019, con riguardo a cartelle di pagamento n n. 09720160083733221000, 09720160083733221000 , 09720170098534554000 e 09720170098534554000per tasse automobilistiche relative agli anni 2013 e 2014 nella misura complessiva di € 1.119,19 da parte dell a Regione Lazio , ha accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell a Regione Lazio avverso l a sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 26 giugno 2020, n. 4290/06/2020,con condanna alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e con distrazione a favore del difensore antistatario.

2. L a Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario del contribuente ed aveva disposto la compensazione delle spese giudiziali -nel senso di condannare l’ente impositore alla rifusione delle spese dei giudizi merito a favore del contribuente nella misura complessiva di € 1.000,00 (oltre ad accessori) con distrazione a favore del difensore antistatario.

3. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n.55, quale modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stati immotivatamente liquidati dal giudice di appello i compensi professionali in misura inferiore ai parametri minimi e medi.

2. Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione dell’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spesegiudiziali.

A tale riguardo, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.proc. c iv . o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

Un., 6 settembre 2022, n. 26283).

3. Sulla scia di tale principio, si è originato un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuto, da una parte, che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione - chiamata a decidere , su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilitàdell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versarein una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952); da un’altra parte, che, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (in termini: Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639).

4. In proposito, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (e sono prossime alla decisione) della questione controversa – la quale comprende anche quella rilevante nel presente procedimento -circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925).

5. Peraltro, con riguardo alla medesima questione, questa Sezione ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo cheè stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio (Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275; Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883, 9884 e 9885).

6. Ne consegue l’imprescindibilità, per l’inevitabile incidenza sullo scrutinio delricorso, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentat o e d ifes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Roma, ove elettivamente domiciliat o (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale per ilLazio il 3 maggio 2022, n. 2004/13/2022; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] COMPENSI1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per il Lazio il 3 maggio 2022, n. 2004/13/2022, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di estratto di ruolo del 10 giugno 2019, con riguardo a cartelle di pagamento n n. 09720160083733221000, 09720160083733221000 , 09720170098534554000 e 09720170098534554000per tasse automobilistiche relative agli anni 2013 e 2014 nella misura complessiva di € 1.119,19 da parte dell a Regione Lazio , ha accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell a Regione Lazio avverso l a sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 26 giugno 2020, n. 4290/06/2020,con condanna alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e con distrazione a favore del difensore antistatario. 2. L a Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario del contribuente ed aveva disposto la compensazione delle spese giudiziali -nel senso di condannare l’ente impositore alla rifusione delle spese dei giudizi merito a favore del contribuente nella misura complessiva di € 1.000,00 (oltre ad accessori) con distrazione a favore del difensore antistatario. 3. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n.55, quale modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 ), cod. proc. civ., per essere stati immotivatamente liquidati dal giudice di appello i compensi professionali in misura inferiore ai parametri minimi e medi. 2. Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione dell’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spesegiudiziali. A tale riguardo, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.proc. c iv . o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283). 3. Sulla scia di tale principio, si è originato un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuto, da una parte, che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione - chiamata a decidere , su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilitàdell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versarein una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952); da un’altra parte, che, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (in termini: Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639). 4. In proposito, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (e sono prossime alla decisione) della questione controversa – la quale comprende anche quella rilevante nel presente procedimento -circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925). 5. Peraltro, con riguardo alla medesima questione, questa Sezione ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo cheè stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio (Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275; Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883, 9884 e 9885). 6. Ne consegue l’imprescindibilità, per l’inevitabile incidenza sullo scrutinio delricorso, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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