Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 1972

Cassazione n. 14745/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1972 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 112.132,41 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costui subita in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 27 novembre 2009, misura sostituita il successivo 4 agosto 2010 con quella degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale si concludeva con l'assoluzione del predetto dal reato suindicato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli.

La Corte territoriale ha rilevato che non emergevano dalla sentenza di assoluzione profili di dolo o colpa grave che ne giustificassero la sottoposizione a misura caute- lare.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'[OSCURATO:PERSONA]- strettuale dello Stato, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, propo- nendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed omessa motivazione del rilievo causale del comportamento dell'imputato.

Si deduce che la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, senza esaminare la sussistenza di un comportamento costituente concausa al provvedi- mento restrittivo della libertà personale.

2.2. Vizio di motivazione in ordine all'esame dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione.

Si osserva che non corrispondeva al vero l'affermazione contenuta in sentenza circa la corrispondenza tra il compendio investigativo all'atto dell'arresto e il quadro probatorio esaminato dal G.I.P..

Erano emersi, infatti, elementi di novità nel corso delle indagini difensive, che chiarivano le ragioni del contatto durante l'anno 2007 tra l'imputato e il promotore e coordinatore del clan.

Peraltro, non è stata valutata la scelta del Verde di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.

2.3. Vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione del comPortamento dell'imputato.

Si rileva che non è stata esaminata la condotta anteriore e successiva alla- libertà personale, al fine di stabilire se essa avesse ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Le sue dichiarazioni sarebbero state necessarie per apprendere circostanze utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.2.4.

Vizio di motivazione per omessa istruzione, inversione dell'onere probatorio e per mancata valutazione dell'eventuale colpa lieve.

Si deduce che la Corte napoletana non ha sviluppato nessuna argomentazione né svolto indagini sulle ragioni dell'ingiustizia della carcerazione.

Peraltro, l'approfondi- mento circa il grado della colpa sarebbe stato necessario al fine di stabilire l'entità della riduzione della liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

A fronte dei rilievi prospettati col ricorso è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o ma- croscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664; Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al ricono- scimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (es. grave leggerezza o macroscopica tra- scuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (es. autoincolpa- zione), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente in ordine all'addebita- bilità all'interessato di tali comportamenti e all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione.In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al ricono- scimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa, all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputa- zione) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi); il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pa- vone, Rv. 220984).

Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'inden- nizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta con- sapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comune- mente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disci- plinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

Quanto all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. - che da quella di cui al primo comma si di- stingue per essere stata giudizialmente accertata l'insussistenza dei requisiti per l'a- dozione della misura, quali previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - va ram- mentato che anche per essa viene in considerazione, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.

Ovviamente, l'operatività di siffatta condizione non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).2.

Premesso ancora che in questa sede occorre stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine all'idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della li- bertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento dell'odierno ricor- rente nell'attività illecita che gli è stata attribuita, va rilevato, nella specie, che la Corte territoriale è venuta meno al suo compito, incorrendo - quanto al giudizio sull'an - in un errore di diritto e, conseguentemente, in un errore di motivazione.

Infatti, essa ha omesso di operare un'autonoma valutazione degli elementi rap- portabili all'adozione della cautela, così postulando che la semplice identità tra gli elementi assunti a base di questa e quelli valutati dal giudice del merito come giusti- ficativi di una pronuncia assolutoria sia di per sé preclusiva alla sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione.

In tal modo risulta negata la diversità ontologica e l'autonomia dei giudizi alla quale sono chiamati rispettivamente il giudice della cau- tela, quello del merito e quello della riparazione.

Deve però essere ribadito che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'ac- certamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'impu- tato, da quella propria del giudice della riparazione.

Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte co- stituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638).

Pertanto, il giudice della riparazione non può omettere di valutare se nel compor- tamento del Verde precedente all'adozione della misura cautelare siano rinvenibili gli estremi di una macroscopica colpa, nel senso sopra esplicato, causalmente efficiente rispetto all'instaurazione del vincolo cautelare, sia pure in sinergia con l'errore nel quale è incorsa l'autorità procedente; nè può omettere di considerare il comporta- mento successivo all'arresto, che dovrirg) essere consideratg nella baro attitudine a chiarificare - ex se o a seguito di riscontro investigativo - la posizione dell'indagato (e ciò anche al fine di definire l'esatta durata della eventuale ingiusta detenzione).

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché svolga un nuovo esame dell'istanza avanzata dal Verde che ne esamini il comportamento antecedente e successivo all'adozione della misura (quest'ultimo incidente in astratto sul mantenimento della cautela), appli- cando i principi sopra rammentati.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1972 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha liquidato, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 112.132,41 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione da costui subita in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 27 novembre 2009, misura sostituita il successivo 4 agosto 2010 con quella degli arresti domiciliari. Il procedimento penale si concludeva con l'assoluzione del predetto dal reato suindicato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli. La Corte territoriale ha rilevato che non emergevano dalla sentenza di assoluzione profili di dolo o colpa grave che ne giustificassero la sottoposizione a misura caute- lare. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'[OSCURATO:PERSONA]- strettuale dello Stato, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, propo- nendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed omessa motivazione del rilievo causale del comportamento dell'imputato. Si deduce che la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, senza esaminare la sussistenza di un comportamento costituente concausa al provvedi- mento restrittivo della libertà personale. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'esame dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione. Si osserva che non corrispondeva al vero l'affermazione contenuta in sentenza circa la corrispondenza tra il compendio investigativo all'atto dell'arresto e il quadro probatorio esaminato dal G.I.P.. Erano emersi, infatti, elementi di novità nel corso delle indagini difensive, che chiarivano le ragioni del contatto durante l'anno 2007 tra l'imputato e il promotore e coordinatore del clan. Peraltro, non è stata valutata la scelta del Verde di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia. 2.3. Vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione del comPortamento dell'imputato. Si rileva che non è stata esaminata la condotta anteriore e successiva alla- libertà personale, al fine di stabilire se essa avesse ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Le sue dichiarazioni sarebbero state necessarie per apprendere circostanze utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.2.4. Vizio di motivazione per omessa istruzione, inversione dell'onere probatorio e per mancata valutazione dell'eventuale colpa lieve. Si deduce che la Corte napoletana non ha sviluppato nessuna argomentazione né svolto indagini sulle ragioni dell'ingiustizia della carcerazione. Peraltro, l'approfondi- mento circa il grado della colpa sarebbe stato necessario al fine di stabilire l'entità della riduzione della liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. A fronte dei rilievi prospettati col ricorso è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o ma- croscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al ricono- scimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (es. grave leggerezza o macroscopica tra- scuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (es. autoincolpa- zione), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente in ordine all'addebita- bilità all'interessato di tali comportamenti e all'incidenza di essi sulla determinazione della detenzione.In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al ricono- scimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa, all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputa- zione) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi); il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pa- vone, Rv. 220984). Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'inden- nizzo, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche "la condotta con- sapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comune- mente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disci- plinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). Quanto all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. - che da quella di cui al primo comma si di- stingue per essere stata giudizialmente accertata l'insussistenza dei requisiti per l'a- dozione della misura, quali previsti dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. - va ram- mentato che anche per essa viene in considerazione, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Ovviamente, l'operatività di siffatta condizione non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).2. Premesso ancora che in questa sede occorre stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine all'idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della li- bertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento dell'odierno ricor- rente nell'attività illecita che gli è stata attribuita, va rilevato, nella specie, che la Corte territoriale è venuta meno al suo compito, incorrendo - quanto al giudizio sull'an - in un errore di diritto e, conseguentemente, in un errore di motivazione. Infatti, essa ha omesso di operare un'autonoma valutazione degli elementi rap- portabili all'adozione della cautela, così postulando che la semplice identità tra gli elementi assunti a base di questa e quelli valutati dal giudice del merito come giusti- ficativi di una pronuncia assolutoria sia di per sé preclusiva alla sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione. In tal modo risulta negata la diversità ontologica e l'autonomia dei giudizi alla quale sono chiamati rispettivamente il giudice della cau- tela, quello del merito e quello della riparazione. Deve però essere ribadito che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'ac- certamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'impu- tato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte co- stituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638). Pertanto, il giudice della riparazione non può omettere di valutare se nel compor- tamento del Verde precedente all'adozione della misura cautelare siano rinvenibili gli estremi di una macroscopica colpa, nel senso sopra esplicato, causalmente efficiente rispetto all'instaurazione del vincolo cautelare, sia pure in sinergia con l'errore nel quale è incorsa l'autorità procedente; nè può omettere di considerare il comporta- mento successivo all'arresto, che dovrirg) essere consideratg nella baro attitudine a chiarificare - ex se o a seguito di riscontro investigativo - la posizione dell'indagato (e ciò anche al fine di definire l'esatta durata della eventuale ingiusta detenzione). 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, perché svolga un nuovo esame dell'istanza avanzata dal Verde che ne esamini il comportamento antecedente e successivo all'adozione della misura (quest'ultimo incidente in astratto sul mantenimento della cautela), appli- cando i principi sopra rammentati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n
Sentenza Cassazione n. 14745/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris