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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 46584/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAi dato avviso alle parti;.7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 13/05/201, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa in data 21/09/2018 dal Tribunale di Ancona, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018, Rv.273282).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAi dato avviso alle parti;.7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 13/05/201, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa in data 21/09/2018 dal Tribunale di Ancona, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza proponeva personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018, Rv.273282). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere estensore