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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17594/2026

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gliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame cautelare, dopo avere riqualificato i fatti-reato con la esclusione di alcune circostanze aggravanti, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Potenza aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con misura meno afflittiva in relazione ai reati di cui agli artt.73 e 74 dPR 309/90 allo stesso ascritti nella imputazione provvisoria, fatti commessi in Ferrandina, nelle province di Bari e Matera e Cava dei Tirreni in data antecedente e prossima a marzo 2023 sino a marzo 2025.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] denunciando plurimi profili di illegittimità con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche in ragione di elementi sopravvenuti alla disposta cautela, sia con riferimento alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare detentiva applicata.

Con istanza ritualmente depositata il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale allegata alla istanza, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse sopravvenuta in quanto, nelle more del giudizio di legittimità, la misura cautelare detentiva era stata sostituita con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di cassazione e ritualmente presentata dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese in quanto, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno delsuo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286624;n.13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.249916).

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame cautelare, dopo avere riqualificato i fatti-reato con la esclusione di alcune circostanze aggravanti, ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Potenza aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con misura meno afflittiva in relazione ai reati di cui agli artt.73 e 74 dPR 309/90 allo stesso ascritti nella imputazione provvisoria, fatti commessi in Ferrandina, nelle province di Bari e Matera e Cava dei Tirreni in data antecedente e prossima a marzo 2023 sino a marzo 2025. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] denunciando plurimi profili di illegittimità con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche in ragione di elementi sopravvenuti alla disposta cautela, sia con riferimento alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare detentiva applicata. Con istanza ritualmente depositata il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale allegata alla istanza, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse sopravvenuta in quanto, nelle more del giudizio di legittimità, la misura cautelare detentiva era stata sostituita con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di cassazione e ritualmente presentata dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese in quanto, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno delsuo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286624;n.13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.249916). P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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