CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1969
Cassazione n. 02871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e R.G. n. 24955/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 388 c.p., la ), la memoria; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, e, in particolare, alla sussistenza della condotta elusiva e non solo di inadempimento; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, reiterativo di censure già adeguatamente valutate e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e. dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui è nella specie configurabile una condotta elusiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202