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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 1978

Cassazione n. 31380/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi della truffa contestata e alla configurabilità del tentativo, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di merito la quale ha individuato l'artifizio e raggiro nella condotta dell'imputato che aveva fatto credere alla persona offesa di dovere corrispondere la somma di euro 4.800,00 in relazione ad un pacco destinato al nipote Antonio, così predisponendo una mendace rappresentazione della realtà idonea ad ingannare la vittima, non essendovi peraltro prova che di tale denaro costei non avesse la concreta disponibilità o non potesse comunque procurarsela (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha valorizzato la rilevante entità del danno che l'imputato intendeva cagionare alla persona offesa ( un esborso di euro 4.800,00); così dando conto della insussistenza di uno dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi della truffa contestata e alla configurabilità del tentativo, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di merito la quale ha individuato l'artifizio e raggiro nella condotta dell'imputato che aveva fatto credere alla persona offesa di dovere corrispondere la somma di euro 4.800,00 in relazione ad un pacco destinato al nipote Antonio, così predisponendo una mendace rappresentazione della realtà idonea ad ingannare la vittima, non essendovi peraltro prova che di tale denaro costei non avesse la concreta disponibilità o non potesse comunque procurarsela (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha valorizzato la rilevante entità del danno che l'imputato intendeva cagionare alla persona offesa ( un esborso di euro 4.800,00); così dando conto della insussistenza di uno dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio
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