CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Napoli del 17 giugno 2013 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0