Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1980

Cassazione n. 23075/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1980 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 69) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Quanto alla questione concernente la querela, al di là della indubbia validità della procura speciale rilasciata dal precedente rappresentante legale dell'esercizio commerciale, occorre anche considerare che la querela in atti risulta presentata da soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) avente la qualità di responsabile della sicurezza dell'azienda vittima del reato; conseguentemente, nel caso trova applicazione il costante principio giurisprudenziale secondo cui è legittimato a proporre querela anche il titolare della detenzione qualificata del bene (oggetto di furto) a scopo di custodia (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023 - dep. 2024, Rv. 285824 - 01), situazione certamente ricorrente nel caso di specie.

Per il resto, la ricostruzione dei fatti è stata operata senza alcun vizio logico-giuridico nella "doppia conforme" di merito, essendo stato pacificamente accertato il tentativo del prevenuto di impossessarsi di un televisore prelevato dagli scaffali dell'ipermercato; tentativo non riuscito solo grazie all'intervento di una cassiera, la quale, nel chiedere spiegazioni al prevenuto della sua condotta, lo costringeva ad abbandonare il carrello con il televisore poco dopo la barriera delle casse.

Nel caso non è configurabile alcuna desistenza, atteso che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (cfr. Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, Rv. 269797 - 01), come nel caso.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1980 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 69) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Quanto alla questione concernente la querela, al di là della indubbia validità della procura speciale rilasciata dal precedente rappresentante legale dell'esercizio commerciale, occorre anche considerare che la querela in atti risulta presentata da soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) avente la qualità di responsabile della sicurezza dell'azienda vittima del reato; conseguentemente, nel caso trova applicazione il costante principio giurisprudenziale secondo cui è legittimato a proporre querela anche il titolare della detenzione qualificata del bene (oggetto di furto) a scopo di custodia (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023 - dep. 2024, Rv. 285824 - 01), situazione certamente ricorrente nel caso di specie. Per il resto, la ricostruzione dei fatti è stata operata senza alcun vizio logico-giuridico nella "doppia conforme" di merito, essendo stato pacificamente accertato il tentativo del prevenuto di impossessarsi di un televisore prelevato dagli scaffali dell'ipermercato; tentativo non riuscito solo grazie all'intervento di una cassiera, la quale, nel chiedere spiegazioni al prevenuto della sua condotta, lo costringeva ad abbandonare il carrello con il televisore poco dopo la barriera delle casse. Nel caso non è configurabile alcuna desistenza, atteso che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (cfr. Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, Rv. 269797 - 01), come nel caso. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 23075/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris