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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 agosto 2004

Cassazione n. 28385/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/08/2004 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 337 cod. pen., ripropone censure già poste con l'atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, sicché trattasi di motivo generico e versato in fatto, in quanto tale inammissibile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/08/2004 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 337 cod. pen., ripropone censure già poste con l'atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, sicché trattasi di motivo generico e versato in fatto, in quanto tale inammissibile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28385/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris