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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 05864/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore, avv.

A. Fraternale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna emessa a seguito di rito abbreviato dal G.i.p. presso il Tribunale di Pesaro nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U.

Stup., per aver detenuto a fini di illecita cessione a terzi quantitativi di diverse sostanze stupefacenti e pertanto condannato alla pena ritenuta equa, oltre statuizioni accessorie.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il D'Amato, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

Con il primo lamenta il vizio di motivazione e la violazione della legge in relazione alla errata valutazione delle circostanze dell'azione e degli elementi specificamente indicati dalla difesa.

Assume il ricorrente che con l'appello era stato evidenziato che la rinvenuta sostanza a base di nitrito di pentile non è compresa tra quelle tabellate e quindi non vale ad integrare reato la sua detenzione; che i quantitativi di MDMA, LSD e di hashish rinvenuti presentano un principio attivo corrispondente ad un numero di dosi medie singole inferiore a quello previsto "quale scriminante fra lo spaccio ed il consumo personale"; che la marijuana era contenuta in un unico sacchetto e così anche la cocaina; che le sostanze ed il materiale erano in bella vista; che l'esercizio commerciale della madre, con la quale coadiuvava, era fonte di reddito; che non erano state sequestrate somme di denaro; che non risultavano dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato.

Per contro, la Corte di appello ha errato nel dedurre dai precedenti penali del D'Amato la dimostrazione della finalità allo spaccio dello stupefacente; non ha valorizzato una lettura alternativa dei fatti; non ha considerato che non è determinante la presenza di un bilancino, utilizzabile anche per preparare dosi per l'uso personale dell'imputato, che gli stessi giudici riconoscono essere consumatore di droghe.

Di qui la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Con un secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta, che si reputa eccessiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato limitatamente alla ascrizione del nitrito di pentile.

3.1. Premesso che la detenzione di tale sostanza compare tra i fatti addebitati unitariamente con la contestazione e che il Tribunale non ha operato alcuna distinzione sul punto, va rilevato che proprio per tale motivo l'odierno ricorrente aveva mosso specifica censura con l'atto di appello, rappresentando da un verso che si tratta di sostanza non tabellata e che, quindi, la relativa detenzione non poteva dar luogo ad ascrizione penale, e dall'altro che per tale motivo non poteva essere valorizzata per ritenere la destinazione allo spaccio delle altre sostanze rinvenute.

La Corte di appello ha del tutto omesso una replica a tali rilievi, sicchè si impone l'annullamento con rinvio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

3.2. L'ulteriore rilievo che investe la motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del D'Amato è infondato.

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463 - 01).

Nel caso che occupa la Corte di appello ha tenuto conto delle circostanze accertate, delle quali il ricorrente vorrebbe fosse avallata una diversa valutazione.

Tanto è però precluso al giudice di legittimità, che può rilevare unicamente la ricorrenza di uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e non formulare una nuova valutazione di merito.

Nessun di tali vizi viene però dimostrato dal ricorrente.

3.3. Il terzo motivo risulta manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale reso una motivazione in ordine alla pena inflitta adeguata alle prescrizioni impartite dal giudice di legittimità.

D'altro canto, il ricorrente assume una eccessività della pena che non è dimostrata alla stregua della presenza dei vizi dei quali si è fatta menzione già nel paragrafo precedente.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'affermazione di responsabilità per la detenzione del nitrito di pentile, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'addebito inerente al nitrito di pentile e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Perugia.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni del difensore, avv. A. Fraternale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna emessa a seguito di rito abbreviato dal G.i.p. presso il Tribunale di Pesaro nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup., per aver detenuto a fini di illecita cessione a terzi quantitativi di diverse sostanze stupefacenti e pertanto condannato alla pena ritenuta equa, oltre statuizioni accessorie. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il D'Amato, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. Con il primo lamenta il vizio di motivazione e la violazione della legge in relazione alla errata valutazione delle circostanze dell'azione e degli elementi specificamente indicati dalla difesa. Assume il ricorrente che con l'appello era stato evidenziato che la rinvenuta sostanza a base di nitrito di pentile non è compresa tra quelle tabellate e quindi non vale ad integrare reato la sua detenzione; che i quantitativi di MDMA, LSD e di hashish rinvenuti presentano un principio attivo corrispondente ad un numero di dosi medie singole inferiore a quello previsto "quale scriminante fra lo spaccio ed il consumo personale"; che la marijuana era contenuta in un unico sacchetto e così anche la cocaina; che le sostanze ed il materiale erano in bella vista; che l'esercizio commerciale della madre, con la quale coadiuvava, era fonte di reddito; che non erano state sequestrate somme di denaro; che non risultavano dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato. Per contro, la Corte di appello ha errato nel dedurre dai precedenti penali del D'Amato la dimostrazione della finalità allo spaccio dello stupefacente; non ha valorizzato una lettura alternativa dei fatti; non ha considerato che non è determinante la presenza di un bilancino, utilizzabile anche per preparare dosi per l'uso personale dell'imputato, che gli stessi giudici riconoscono essere consumatore di droghe. Di qui la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Con un secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta, che si reputa eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente alla ascrizione del nitrito di pentile. 3.1. Premesso che la detenzione di tale sostanza compare tra i fatti addebitati unitariamente con la contestazione e che il Tribunale non ha operato alcuna distinzione sul punto, va rilevato che proprio per tale motivo l'odierno ricorrente aveva mosso specifica censura con l'atto di appello, rappresentando da un verso che si tratta di sostanza non tabellata e che, quindi, la relativa detenzione non poteva dar luogo ad ascrizione penale, e dall'altro che per tale motivo non poteva essere valorizzata per ritenere la destinazione allo spaccio delle altre sostanze rinvenute. La Corte di appello ha del tutto omesso una replica a tali rilievi, sicchè si impone l'annullamento con rinvio sul punto alla Corte di appello di Perugia. 3.2. L'ulteriore rilievo che investe la motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del D'Amato è infondato. In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463 - 01). Nel caso che occupa la Corte di appello ha tenuto conto delle circostanze accertate, delle quali il ricorrente vorrebbe fosse avallata una diversa valutazione. Tanto è però precluso al giudice di legittimità, che può rilevare unicamente la ricorrenza di uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e non formulare una nuova valutazione di merito. Nessun di tali vizi viene però dimostrato dal ricorrente. 3.3. Il terzo motivo risulta manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale reso una motivazione in ordine alla pena inflitta adeguata alle prescrizioni impartite dal giudice di legittimità. D'altro canto, il ricorrente assume una eccessività della pena che non è dimostrata alla stregua della presenza dei vizi dei quali si è fatta menzione già nel paragrafo precedente. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'affermazione di responsabilità per la detenzione del nitrito di pentile, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'addebito inerente al nitrito di pentile e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]