CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (ricorso nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché del vizio di motivazione, lamentando l'omessa valutazione di specifiche doglianze difensive e, consequenzialmente, deducendo che l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere) sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla specifica tipologia delittuosa; Rilevato che la difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso, sottolineando ancora l'omogeneità della condotta, le modalità esecutive e il luogo di commissione dei reati e ritenuto che tali argomentazioni, di carattere solo reiterativo, non siano atte a condurre a difformi lumi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio