CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23227-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso il loro studio in Bari, [OSCURATO:PERSONA], n. 65; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bari, [OSCURATO:PERSONA], n. 57, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 916/2016 della Corte d'appello di Bari, depositata il 20/10/2016; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23227/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 1820/2022Numero di raccolta generale 17135/2022 04/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevato che -con atto di opposizione alla stima e citazione notificato in data 6 novembre 1995, i germani Picerno convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari il Comune di Poggiorsini, chiedendo di determinare le indennità di occupazione ed espropriazione di alcune aree già di loro proprietà, site nel medesimo Comune (in C.T. A F. 10, P.le 140, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 405, e 458) occupate su autorizzazione del sindaco con decreto n. 2 del 2 giugno 1988 ed espropriate provvedimento n. 5 del 30 aprile 1997; -l’adito tribunale, dopo l’istruttoria e la nomina del ctu, su accordo delle parti, declinava la propria competenza, rilevando quella in unico grado della Corte d’appello di Bari, dinnanzi alla quale la causa era stata riassunta con atto notificato il 27 ottobre 2001; -la corte d’appello, rilevato che il decreto di esproprio doveva ritenersi tardivo e che quindi nel caso di specie si versava in una fattispecie di occupazione espropriativa, dichiarava la sua competenza solo sull’opposizione alla stima, -rilevava contestualmente la propria incompetenza sulla domanda di risarcimento del danno, fissando il relativo termine di riassunzione della causa su tale azione nei 90 giorni dalla decisione; -rilevato che, in base alla domanda originaria, era stata corretta la declaratoria di incompetenza del tribunale a favore della Corte d’appello di Bari, perché i tempi del procedimento espropriativo e il ritardo nell’emissione del decreto ablatorio non risultavano chiari nella relazione del ctu nominato in primo grado, la corte d’appello ha ritenuto illegittimo il decreto di esproprio e il presupposto dei suoi concreti poteri cognitivi in rapporto alla relativa indennità; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23227/2017 -la corte territoriale ha rilevato la piena legittimità dell’occupazione, Numero sezionale 1820/2022Numero di raccolta generale 17135/2022 intervenuta in tre fasi successive in rapporto a porzioni diverse dei Data pubblicazione 26/05/2022 terreni oggetto di causa; -in particolare, 3.164 mq dei terreni erano stati occupati in data 27 giugno 1988 per realizzare un asilo nido, mentre altri 461 mq erano stati oggetto di occupazione preordinata all’esproprio per costruire il prolungamento di via Genuario, con presa di possesso del Comune di Poggiorsini il 23 ottobre 1989, altri 140 mq della proprietà dei Picerno erano infine stati occupati per realizzare strade, con immissione in possesso dell’ente locale in tale area a decorrere dal 29 giugno 1986 -affermata l’illegittimità del decreto di espropriazione emesso oltre sette anni dall’inizio dell’occupazione prorogata dalla legge 20 maggio 1991, n. 158, la corte d’appello ha ritenuto che non vi fosse questione sull’ammissibilità della domanda di risarcimento, che, però, gli attori non potevano proporre dinnanzi ad essa, in quanto funzionalmente incompetente a decidere sulla stessa, dovendosi nuovamente rimettere le parti dinnanzi al tribunale tenuto a decidere su detta azione di risarcimento, unica possibile a seguito del depisto della relazione del ctu dinnanzi ai giudici d’appello; -nel merito, la corte territoriale ha liquidato l’indennità di occupazione negli interessi legali su quella virtuale di espropriazione per ogni anno di durata di essa, ritenendo l’area occupata edificatoria perché in zona B2, non potendo rilevare il vincolo per l’esproprio alla viabilità; -sulla base del valore di mercato dei terreni edificabili e della indennità virtuale di espropriazione fissata in base ai criteri all’epoca applicabili dell’art. 5 bis della legge n. 539 del 1992, la corte d’appello ha pertanto determinato l’indennità di occupazione, con gli interessi di cui sopra sino alla data della sentenza, in euro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23227/2017 Numero sezionale 1820/2022 83.115,90, disponendone il deposito presso la Cassa DepositiNumero di raccolta generale 17135/2022Data pubblicazione 26/05/2022 e Prestiti; -in accoglimento del ricorso proposto dal Comune, la Corte di cassazione, con sentenza n. 20239 depositata il 19 novembre 2012, ha cassato con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la decisione impugnata, esponendo i seguenti principi: 1) la corte d’appello avrebbe potuto soltanto sollevare conflitto negativo di competenza a seguito della remissione degli atti da parte del tribunale, ove non si fosse formato su detto punto il giudicato; poiché tuttavia nel caso di specie si era verificata questa condizione preclusiva, avendo la corte d’appello rilevato il difetto di un legittimo decreto di esproprio – unico presupposto per la sussistenza dei suoi poteri cognitivi – questa poteva solo sollevare conflitto negativo di competenza, non potendo superare altrimenti il giudicato sulla statuizione negativa della cognizione della causa da parte del primo giudice, cui non poteva rimettersi il giudizio, dovendosi solo rilevare la preclusione della prima opposizione alla stima proposta dai Picerno prima al tribunale e poi alla corte d’appello, in mancanza di tempestivo atto di espropriazione da parte della PA; 3) i terreni occupati hanno natura agricola, in quanto tale era la loro destinazione prima che fosse prevista in essi la realizzazione delle opere per le quali fu disposta l’occupazione, sicché l’indennità doveva essere rideterminata in percentuale corrispondente al valore venale dei terreni agricoli occupati, sempre se detto valore fosse inferiore a quello fissato dalla sentenza impugnata; la corte di merito aveva infatti errato nel desumere gli indici di edificabilità da quelli che gli strumenti urbanistici prevedevano per le aree limitrofe, avendo le stesse natura agricola, sicché l’indennità di esproprio deve essere rapportata al loro valore di mercato; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23227/2017 Numero sezionale 1820/2022 -con comparsa di riassunzione ex art. 392 cod.proc.civ., i [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17135/2022Data pubblicazione 26/05/2022 chiedevano alla Corte d’appello di Bari, previa declaratoria della propria competenza, di condannare il Comune di Poggiorsini a pagare in loro favore, ciascuno per quanto di sua ragione e in solido, le giuste indennità di esproprio e occupazione, secondo i criteri di cui all’art- 5 bis della l. 359/1992; -in subordine, chiedevano di disporsi nuova ctu al fine di accertare l’avvenuta occupazione usurpativa dei suoli per decadenza degli obsoleti vincoli di destinazione sull’area in esame ed in conseguenza condannare il Comune al maggior indennizzo di esproprio; -si costituiva in giudizio il Comune di Poggiorsini, chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie; -con sentenza n. 916/2016, la Corte d’appello di Bari ha affermato la propria competenza unicamente in relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione legittima alla luce del valore di mercato dei suoli appresi dalla PA secondo la loro affermata natura agricola; -rilevava, in particolare, che si era formato il giudicato in ordine all’incompetenza della corte d’appello in relazione alla questione indennitaria/risarcitoria, non avendo i Picerno impugnato la relativa decisione; -nel merito, la corte territoriale ha determinato ai sensi dell’art. 22 bis, comma 5, DPR 327/2001 l’indennità l’occupazione legittima, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di irreversibile trasformazione dei suoli da computare ai sensi dell’art. 50, comma 1, e pari, pertanto, per ogni anno, ad un dodicesimo di quanto spettante a titolo di risarcimento; -i Picerno hanno proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato in data 6 ottobre 2017, affidato a due motivi; -il Comune di Poggiorsini ha resistito con controricorso; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23227/2017 Numero sezionale 1820/2022 considerato che Numero di raccolta generale 17135/2022Data pubblicazione 26/05/2022 -il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, 309, 324, 394, cod.proc.civ., erronea motivazione in merito all’oggetto del giudizio e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod.pro.civ.) censura l’erronea determinazione, da parte della corte d’appello, della domanda proposta dai ricorrenti e il travisamento del rinvio operato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20239/2012 in ordine alla competenza dell’adita corte territoriale; -ad avviso dei ricorrenti, questa Corte avrebbe rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari affinché la stessa si pronunciasse sulla domanda di condanna del Comune a pagare le giuste indennità di occupazione ed espropriazione, secondo i vigenti criteri di legge, sostanzialmente rimettendo al giudice d’appello un riesame totale della questione indennitaria/risarcitoria; -la corte territoriale avrebbe errato, a parere dei ricorrenti, nell’affermare che in relazione alla questione indennitaria/risarcitoria si fosse formato il giudicato, in quanto questa Corte, con la sentenza n. 20239/2012, avrebbe riconosciuto sì esservi un giudicato formale, ma non della sentenza della corte d’appello, che si dichiarava parzialmente incompetente, bensì sulla sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Bari, sull’accordo delle parti, disponeva la devoluzione al giudice d’appello dell’intera controversia; -pertanto, avendo questa Corte cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bari affinché si pronunciasse sulle domande formulate dalle parti, l’adita Corte, dinnanzi alla quale è stato riassunto il giudizio, avrebbe dovuto pronunciarsi sia sulla richiesta di condanna del Comune a pagare in solido agli attori la somma dovuta a titolo risarcitorio, sia sulla richiesta indennità di espropriazione e di occupazione; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23227/2017 -la censura è fondata; Numero sezionale 1820/2022Numero di raccolta generale 17135/2022 -occorre richiamare la ratio decidendi della sentenza di questa Data pubblicazione 26/05/2022 Corte n. 20239 del 2012 che ha cassato su ricorso del Comune la sentenza della corte d’appello n. 1242/2005; -la Corte ha fatto applicazione del principio secondo il quale ”la sentenza dichiarativa della incompetenza anche per materia del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento di competenza, sempre che il giudice indicato come competente non sollevi esso il conflitto di ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod proc civ, acquistando, in caso contrario, efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l’ha pronunciata quanto quella sulla competenza dell’autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che , nei successivi gradi del procedimento né le parti, né il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dalla autorità originariamente adita” (così Cass.2973/2012); -ciò posto, il giudicato cui si riferisce la Corte di cassazione nella sentenza n.20239/2012 , è quello formatosi sulla declaratoria di incompetenza del tribunale a favore della corte d’appello, sul presupposto riconosciuto dalle parti della legittimità del decreto di esproprio; -la corte d’appello, diversamente, aveva ritenuto che il decreto di esproprio era tardivo e che si versava in una fattispecie di occupazione appropriativa, riconoscendo la sua competenza solo sull’opposizione alla stima ed aveva rimesso al tribunale la questione relativa alla domanda dio risarcimento del danno; -la Corte pronunciandosi sul ricorso del Comune aveva cassato la sentenza della corte territoriale affermando che, ove non aveva ritenuto di sollevare d’ufficio il conflitto di competenza, la corte di merito avrebbe dovuto respingere l’opposizione alla stima decidendo nel merito di tutte le domande riassunte dalle parti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23227/2017 Numero sezionale 1820/2022 avanti a lei dopo la declinatoria di competenza del tribunale ma non Numero di raccolta generale 17135/2022Data pubblicazione 26/05/2022 rimetterle per una parte nuovamente avanti al tribunale; -così correttamente ricostruita la statuizione di questa Corte nella sentenza n. 20239/3012 appare condivisibile la conclusione degli odierni ricorrenti che la corte territoriale del rinvio avrebbe, quindi, dovuto esaminare tutte le domande originarie e non limitarle sulla base di un giudicato erroneamente individuato; -con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, 309, 324, 394, cod.proc.civ., art. 5 bis, l. 359/1992; art. 22 bis, commi 5 e 6, DPR 327/2001, art. 42bis l. 327/2001, erronea motivazione in merito all’oggetto del giudizio ed omesso esame di fatti decisive per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), si censura la decisione impugnata in relazione ai parametri impiegati per la determinazione dell’indennità di occupazione; -ad avviso dei ricorrenti, la corte territoriale avrebbe omesso di applicare il comma 6, art. 22bis, DPR 327/2001, laddove ha considerato un periodo di occupazione legittima superiore a 5 anni; -la corte d’appello avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per il periodo di occupazione illegittima; -la censura è assorbita dalla decisione di accoglimento del primo motivo atteso che il giudice del rinvio valuterà se eventualmente determinare l’indennità di espropriazione e sulla base di essa quella di occupazione; -in conclusione il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame delle domande e, inoltre, per le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità ’ F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 23227/2017 Numero sezionale 1820/2022 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione Numero di raccolta generale 17135/2022Data pubblicazione 26/05/2022 civile, il 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b