CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 30939/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( ‘[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 489, 477 e 482 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali ha ritenuto non esservi margine per la dedotta causa di non punibilità, attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte; - che le censure mosse con il terzo motivo sono tutte meramente reiterative; che, in ogni caso, quella relativa alla recidiva, è manifestamente infondata, atteso che la Corte di appello, sul punto, ha reso una motivazione che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690, valutando il nuovo fatto delittuoso come sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, in relazione ai suoi precedenti penali; che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 245931); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. 2. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 giugno 2026. .1 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rancesc nzi 1 2 •GO 026 L'ASSISTF:N'T F A RIO Doti. sa, e