Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22130/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

' di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 23 settembre 2025 delTribunale di Catanzaro che ha rigettato la domanda di riesame dell’ordinanza del 4settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che haapplicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcereper il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309 del 1990 a lui provvisoriamente ascritti perché, agendo in concorso con altre duepersone, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aveva acquistato o comunquericevuto, detenuto, a fini di spaccio, nonché offerto e ceduto in vendita a terzi sostanzestupefacenti del tipo cocaina e marijuana in diverse quantità e a prezzi variabili.

Il fatto ècontestato come commesso in Tropea dal 31 gennaio 2025 al 9 marzo dello stesso anno.1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 275 cod. proc. pen. e73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di omessa motivazione in ordine alla richiestadi qualificazione del fatto in termini di lieve entità.Sostiene che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come di lieve entità avutoriguardo al numero delle dosi cedute (nove), alla quantità di sostanza complessivamentevenduta (gr. 11,1 di marijuana e gr. 3,7 di cocaina), al numero dei cessionari (sette soggettidiversi).

La sostanza, inoltre, è stata rinvenuta già suddivisa e confezionata non essendostati rinvenuti strumenti per il confezionamento della stessa.Si tratta, dunque, di piccolo spaccio posto in essere da persona priva di collegamenticon la criminalità organizzata, senza una collaudata rete di clienti, che si avvaleva dei propriautomezzi e cellulari, con poca circolazione di denaro.Il Tribunale, investito della richiesta di qualificazione, l’ha rigettata senza fornire unaadeguata motivazione. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. inrelazione alla non attualità e alla mancanza di concretezza delle esigenze cautelari e allamancanza di pericolo di inquinamento probatorio nonché il vizio di omessa motivazione suipunti inerenti, appunto, il pericolo di reiterazione del reato e di non attualità delle esigenzeoggetto di apposita memoria difensiva.2.Il PG ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso osservando chevengono proposte censure sostanzialmente prive di significato perché contrastanti con gliesiti indiziari (anche sulla consistenza delle condotte contrastante con l’ipotesi attenuata) –per come rassegnati senza manifeste aporie logiche in motivazione – ovvero agitandoquestioni manifestamente infondate in diritto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.[OSCURATO:PERSONA] ha applicato al ricorrente la misura cautelare di massimo rigore inconsiderazione della sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamentoprobatorio sul rilievo, osserva il Tribunale del riesame, che il [OSCURATO:PERSONA] operava in manierasistematica e professionale, svolgendo la attività di vedetta mentre il complice effettuavamaterialmente le cessioni agli acquirenti, così dando dimostrazione di essere inserito in unsistema ben organizzato e facendo ritenere specifico, concreto e attuale il pericolo diconsumazione di altri gravi delitti del tipo di quello per il quale si procede; il pericolo diinquinamento probatorio è stato desunto dal fatto che il ricorrente, una volta scoperto il GPSsulla propria autovettura, dapprima ha adottato un dissimulatore delle onde radio e poi hacondotto l'auto da un meccanico di fiducia per rimuovere il GPS.

Per tali ragioni, i Giudicidella cautela hanno ritenuto adeguata esclusivamente la custodia cautelare in carcere,avendo ritenuto il ricorrente incapace di autolimitarsi nel momento in cui fosse stato costrettoa sottostare ad un regime cautelare di minor rigore, non essendo il braccialetto elettronico ingrado di limitare la commissione di nuovi reati ma solo di controllare gli spostamentidell’indagato.Nella ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, non contestata dal ricorrente,risulta che questi fosse pienamente coinvolto nell'attività di spaccio di sostanze stupefacentiposte in essere nel centro di Tropea.

In particolare, questi ogni sera, con la propriaautovettura, si recava sotto l'abitazione del complice per prelevarlo e portarlo nella piazza dispaccio per poi riportarlo a casa a fine “lavoro”.

In particolare, i due si recavano tutte le serenei pressi di Vico dell'Orto che collega [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] I e qui,mentre il ricorrente rimaneva come vedetta all'ingresso del Vico ove avveniva materialmentela cessione della sostanza, il cliente, raggiunto il complice all'interno del vicolo, dopo lavendita, se ne andava; quindi il complice raggiungeva il ricorrente che rimaneva fermo lì percontrollare che tutto andasse bene e che non sopraggiungessero le Forze dell’Ordine.Questo modus operandi è stato accertato per tutte le cessioni oggetto di contestazione.Il Tribunale ha perciò escluso di poter qualificare i fatti come di lieve entità inconsiderazione della non occasionalità della condotta, della disponibilità di sostanzastupefacente già confezionata e pronta alla cessione, della disponibilità di droghe sia pesantiche leggere così da soddisfare una platea indeterminata e variegata di acquirenti.Il ricorrente se ne duole osservando che alla qualificazione del fatto in termini di lieveentità non ostano la durata della condotta, il numero limitato di cessioni (nove in tutto e afavore di soli sette soggetti diversi, ogni volta per quantità modiche), la mancanza di provache al confezionamento della sostanza provvedessero direttamente i due complici, lamancanza di collegamento con gruppi criminali organizzati, l’assenza di una collaudata retedi acquirenti e di una organizzazione radicata, non potendosi ritenere tale la disponibilità diuna autovettura stabilmente asservita all’attività di spaccio e di un telefono cellulare.3.Il ricorrente non ha interesse, in questa sede cautelare, alla diversa qualificazione delfatto nei termini da lui auspicati.L’autonomo reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in conseguenzadelle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 3, d.l. n. 123 del 2023, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 159 del 2023, consente la astratta applicazione della custodiacautelare in carcere ai sensi dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen. sia per soddisfare leesigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), che quelle di cui all’art. 274, lett. c),cod. proc. pen.

La pena edittale massima è stata infatti elevata a cinque anni di reclusionerispetto a quella precedentemente prevista di quattro anni di reclusione.Va pertanto ribadito (ed è a maggior ragione ancora più attuale) l’insegnamentosecondo il quale, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnarequando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla qualeconsegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezzateorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (Sez. 6, n. 46387 del24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 - 01 che ha escluso l'interesse del ricorrenteall'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenzaostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria,nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari).4.Il secondo motivo è del tutto generico poiché prescinde completamente dall’analisicritica delle ragioni per le quali il Tribunale del riesame ha ritenuto concreto e attuale ilpericolo di inquinamento probatorio e di recidiva avuto riguardo, quanto al primo profilo, allacondotta posta in essere dal ricorrente non appena scoperta l’installazione di un GPS sullapropria autovettura, quanto al secondo profilo alla natura della condotta (reiterata fino al 9marzo 2025) giudicata sintomatica della appartenenza ad un sistema organizzato di spacciodi sostanze stupefacenti, assurto a “mestiere”.

Nè il ricorrente specifica sotto quale profilotale valutazione debba essere considerata viziata sul piano motivazionale ché, anzi, il viziodi motivazione non è nemmeno specificamente ed analiticamente dedotto se non per ilprofilo relativo alla mancata spiegazione per la quale debba essere considerato attuale ilpericolo di reiterazione di una condotta cessata il 9 marzo 2025.

In realtà, come detto, ilTribunale lo spiega nei termini appena riferiti (l’attività assurta a mestiere), termini - siribadisce - del tutto negletti.3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessacome sopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 23 settembre 2025 delTribunale di Catanzaro che ha rigettato la domanda di riesame dell’ordinanza del 4settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che haapplicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcereper il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309 del 1990 a lui provvisoriamente ascritti perché, agendo in concorso con altre duepersone, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aveva acquistato o comunquericevuto, detenuto, a fini di spaccio, nonché offerto e ceduto in vendita a terzi sostanzestupefacenti del tipo cocaina e marijuana in diverse quantità e a prezzi variabili. Il fatto ècontestato come commesso in Tropea dal 31 gennaio 2025 al 9 marzo dello stesso anno.1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 275 cod. proc. pen. e73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di omessa motivazione in ordine alla richiestadi qualificazione del fatto in termini di lieve entità.Sostiene che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come di lieve entità avutoriguardo al numero delle dosi cedute (nove), alla quantità di sostanza complessivamentevenduta (gr. 11,1 di marijuana e gr. 3,7 di cocaina), al numero dei cessionari (sette soggettidiversi). La sostanza, inoltre, è stata rinvenuta già suddivisa e confezionata non essendostati rinvenuti strumenti per il confezionamento della stessa.Si tratta, dunque, di piccolo spaccio posto in essere da persona priva di collegamenticon la criminalità organizzata, senza una collaudata rete di clienti, che si avvaleva dei propriautomezzi e cellulari, con poca circolazione di denaro.Il Tribunale, investito della richiesta di qualificazione, l’ha rigettata senza fornire unaadeguata motivazione. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. inrelazione alla non attualità e alla mancanza di concretezza delle esigenze cautelari e allamancanza di pericolo di inquinamento probatorio nonché il vizio di omessa motivazione suipunti inerenti, appunto, il pericolo di reiterazione del reato e di non attualità delle esigenzeoggetto di apposita memoria difensiva.2.Il PG ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso osservando chevengono proposte censure sostanzialmente prive di significato perché contrastanti con gliesiti indiziari (anche sulla consistenza delle condotte contrastante con l’ipotesi attenuata) –per come rassegnati senza manifeste aporie logiche in motivazione – ovvero agitandoquestioni manifestamente infondate in diritto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.[OSCURATO:PERSONA] ha applicato al ricorrente la misura cautelare di massimo rigore inconsiderazione della sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamentoprobatorio sul rilievo, osserva il Tribunale del riesame, che il [OSCURATO:PERSONA] operava in manierasistematica e professionale, svolgendo la attività di vedetta mentre il complice effettuavamaterialmente le cessioni agli acquirenti, così dando dimostrazione di essere inserito in unsistema ben organizzato e facendo ritenere specifico, concreto e attuale il pericolo diconsumazione di altri gravi delitti del tipo di quello per il quale si procede; il pericolo diinquinamento probatorio è stato desunto dal fatto che il ricorrente, una volta scoperto il GPSsulla propria autovettura, dapprima ha adottato un dissimulatore delle onde radio e poi hacondotto l'auto da un meccanico di fiducia per rimuovere il GPS. Per tali ragioni, i Giudicidella cautela hanno ritenuto adeguata esclusivamente la custodia cautelare in carcere,avendo ritenuto il ricorrente incapace di autolimitarsi nel momento in cui fosse stato costrettoa sottostare ad un regime cautelare di minor rigore, non essendo il braccialetto elettronico ingrado di limitare la commissione di nuovi reati ma solo di controllare gli spostamentidell’indagato.Nella ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, non contestata dal ricorrente,risulta che questi fosse pienamente coinvolto nell'attività di spaccio di sostanze stupefacentiposte in essere nel centro di Tropea. In particolare, questi ogni sera, con la propriaautovettura, si recava sotto l'abitazione del complice per prelevarlo e portarlo nella piazza dispaccio per poi riportarlo a casa a fine “lavoro”. In particolare, i due si recavano tutte le serenei pressi di Vico dell'Orto che collega [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] I e qui,mentre il ricorrente rimaneva come vedetta all'ingresso del Vico ove avveniva materialmentela cessione della sostanza, il cliente, raggiunto il complice all'interno del vicolo, dopo lavendita, se ne andava; quindi il complice raggiungeva il ricorrente che rimaneva fermo lì percontrollare che tutto andasse bene e che non sopraggiungessero le Forze dell’Ordine.Questo modus operandi è stato accertato per tutte le cessioni oggetto di contestazione.Il Tribunale ha perciò escluso di poter qualificare i fatti come di lieve entità inconsiderazione della non occasionalità della condotta, della disponibilità di sostanzastupefacente già confezionata e pronta alla cessione, della disponibilità di droghe sia pesantiche leggere così da soddisfare una platea indeterminata e variegata di acquirenti.Il ricorrente se ne duole osservando che alla qualificazione del fatto in termini di lieveentità non ostano la durata della condotta, il numero limitato di cessioni (nove in tutto e afavore di soli sette soggetti diversi, ogni volta per quantità modiche), la mancanza di provache al confezionamento della sostanza provvedessero direttamente i due complici, lamancanza di collegamento con gruppi criminali organizzati, l’assenza di una collaudata retedi acquirenti e di una organizzazione radicata, non potendosi ritenere tale la disponibilità diuna autovettura stabilmente asservita all’attività di spaccio e di un telefono cellulare.3.Il ricorrente non ha interesse, in questa sede cautelare, alla diversa qualificazione delfatto nei termini da lui auspicati.L’autonomo reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in conseguenzadelle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 3, d.l. n. 123 del 2023, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 159 del 2023, consente la astratta applicazione della custodiacautelare in carcere ai sensi dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen. sia per soddisfare leesigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), che quelle di cui all’art. 274, lett. c),cod. proc. pen. La pena edittale massima è stata infatti elevata a cinque anni di reclusionerispetto a quella precedentemente prevista di quattro anni di reclusione.Va pertanto ribadito (ed è a maggior ragione ancora più attuale) l’insegnamentosecondo il quale, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnarequando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla qualeconsegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezzateorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (Sez. 6, n. 46387 del24/10/2023, Giordano, Rv. 285481 - 01 che ha escluso l'interesse del ricorrenteall'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenzaostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria,nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari).4.Il secondo motivo è del tutto generico poiché prescinde completamente dall’analisicritica delle ragioni per le quali il Tribunale del riesame ha ritenuto concreto e attuale ilpericolo di inquinamento probatorio e di recidiva avuto riguardo, quanto al primo profilo, allacondotta posta in essere dal ricorrente non appena scoperta l’installazione di un GPS sullapropria autovettura, quanto al secondo profilo alla natura della condotta (reiterata fino al 9marzo 2025) giudicata sintomatica della appartenenza ad un sistema organizzato di spacciodi sostanze stupefacenti, assurto a “mestiere”. Nè il ricorrente specifica sotto quale profilotale valutazione debba essere considerata viziata sul piano motivazionale ché, anzi, il viziodi motivazione non è nemmeno specificamente ed analiticamente dedotto se non per ilprofilo relativo alla mancata spiegazione per la quale debba essere considerato attuale ilpericolo di reiterazione di una condotta cessata il 9 marzo 2025. In realtà, come detto, ilTribunale lo spiega nei termini appena riferiti (l’attività assurta a mestiere), termini - siribadisce - del tutto negletti.3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessacome sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22130/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris