CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 settembre 2025
Cassazione n. 24755/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e delle Finanze in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero dell’Istruzione e del Merito inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza n. 397/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Bolognail 03/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 4744/2026Numero sezionale 868/2026Numero di raccolta generale 24755/2026Data pubblicazione 25/08/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensiprofessionali oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta