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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10485/2026

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LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] valentia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione fra i delitti oggetto delle sentenze n. 326 del 2021, n. 1254 del 2020 e n. 1282 del 2021, trattandosi di condanne per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato dovendo le singole condotte costituire parte integrante di un unico programma nel quale gli illeciti debbono essere concepiti già nelle loro caratteristiche essenziali e come ciò non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a significativa distanza di tempo (2016, 2020 e 2021) e che tale elemento, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, è da solo sufficiente a escludere la sussistenza della continuazione (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); che il Giudice dell’esecuzione correttamente dà rilievo all’assenza di elementi idonei a far ritenere che il ricorrente ipotizzasse nel 2016 di avere già programmato di opporsi ai controlli di polizia, dovendo piuttosto ravvisarsi un’avversione del ricorrente alle forme di controllo; che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] valentia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione fra i delitti oggetto delle sentenze n. 326 del 2021, n. 1254 del 2020 e n. 1282 del 2021, trattandosi di condanne per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato dovendo le singole condotte costituire parte integrante di un unico programma nel quale gli illeciti debbono essere concepiti già nelle loro caratteristiche essenziali e come ciò non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a significativa distanza di tempo (2016, 2020 e 2021) e che tale elemento, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, è da solo sufficiente a escludere la sussistenza della continuazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); che il Giudice dell’esecuzione correttamente dà rilievo all’assenza di elementi idonei a far ritenere che il ricorrente ipotizzasse nel 2016 di avere già programmato di opporsi ai controlli di polizia, dovendo piuttosto ravvisarsi un’avversione del ricorrente alle forme di controllo; che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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