CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 marzo 2021
Cassazione n. 39279/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Parma il 29.10.2020 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria presentata nell'interesse del ricorrente, con cui è stato chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Parma, con ordinanza del 29 ottobre 2020, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 5 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] è indagato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del delitto di ricettazione della somma di euro 798.920,00, di provenienza delittuosa. Avverso l'anzidetta ordinanza l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 321, comma 1 e 2, c.p.p. e all'art. 240 bis c.p.p. nella parte in cui l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ed illegittimamente sostenuto la configurabilità del reato di ricettazione, contestata al ricorrente, e la derivazione illecita della somma di denaro dal traffico di sostanze stupefacenti. Secondo il ricorrente, sarebbe illogico sostenere che l'importante e non giustificato possesso del denaro in sequestro celerebbe automaticamente un'origine illecita. Anche gli ulteriori assunti del Tribunale conterrebbero vizi: le segnalazioni di polizia a carico dell'indagato non sarebbero rilevanti, perché riferibili a fatti rimasti imprecisati, dai quali non sarebbe dato sapere se sia sorto un procedimento penale; il piccolo taglio delle banconote non sarebbe un dato significativo per dimostrare il collegamento della somma sequestrata e l'attività di traffico di sostanze stupefacenti; l'utilizzo di un telefono cellulare e un sistema di comunicazione, che potrebbe eludere eventuali intercettazioni telefoniche, sarebbero fatti leciti, dai quali sarebbe impossibile trarre logiche conclusioni a sostegno di una condotta illecita o di un collegamento con ambienti criminali. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Questa Corte ha più volte ribadito che, in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non tanto dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie, sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Sez. 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; Sez. 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri; Sez. 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino; Sez. 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni; Sez. 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo). Si è in particolare affermato (Sez. 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli; Sez. 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio) che, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.1.2 D'altra parte, è pure risalente e consolidato l'orientamento di questa Corte e, in particolare, di questa Sezione, secondo cui, in tema di misure cautelari, l'accertamento del reato di ricettazione non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita dei beni (cf. Sez. 2, n. 29685 del 5/7/2011 dep. 25/7/2011 Rv. 251028 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 29486 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dep. 10/7/2013 Rv. 256108). Ciò in ragione delle peculiarità della fase incidentale in cui le misure cautelari possono essere emesse. Questa Corte, infatti, (Sez. 2, 8.11.2018 n. 10.231, Pollaccia) ha chiarito che, in tema di sequestro preventivo, la valutazione da parte del giudice del "fumus commmissi delicti" è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza. Si è sottolineato (Sez. 2, 16.12.2011 n. 47.421, BNL ed altri) che la "sufficienza" del requisito del fumus commíssí delícti si raccorda, concettualmente, al fatto che l'adozione della misura può presentarsi - e di regola, anzi, si presenta - allo stesso esordio della indagine, allorché tutti gli accertamenti ancora devono essere compiuti: e quindi, la base fattuale, su cui la misura stessa deve sostenersi, ben può essere rappresentata dalla configurabilità di un reato di cui ancora possono risultare nebulose tutte le interferenze in ordine alle varie responsabilità soggettive", aggiungendosi che "la "base" probatoria su cui si sostanzia il provvedimento di sequestro è "flessibile" in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti. 1.3 Di tali principi il Tribunale di Parma ha fatto corretta applicazione. Il menzionato Tribunale ha rimarcato che lo spropositato quantitativo di denaro contante, rinvenuto suddiviso in 18 pacchi, avvolti con nastro adesivo, e occultato in un borsone, di cui gli indagati sono stati trovati in possesso mentre lo stavano trasportando con il furgone guidato da [OSCURATO:PERSONA], è evocativo della provenienza delittuosa dello stesso. Secondo il medesimo Tribunale, la somma di denaro è verosimilmente provento dell'attività di traffico di stupefacenti, come si trae dal piccolo taglio delle banconote, tipico di tale attività, oltre che dai precedenti di polizia specifici del ricorrente, dalla sproporzione della somma rispetto alle condizioni dei due indagati, meri dipendenti di società, dall'assenza di giustificazioni plausibili sul possesso della somma e dall'applicazione, nel telefono di [OSCURATO:PERSONA], di un sistema di crittografia, impeditiva delle intercettazioni delle conversazioni.A fronte di siffatta motivazione il ricorrente ha richiamato alcune pronunce di questa Corte, secondo cui il mero possesso di un'ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza o meno di un delitto presupposto (o anche solo l'esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita), l'elevazione di un'imputazione di riciclaggio (Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Aslo, non mass.; richiamate da Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Rv. 278229). In dette pronunce, quindi, ciò che si chiede al Giudice del merito è di valutare il possesso della somma di denaro, pur ingente, alla luce di altri elementi, illuminanti al fine della provenienza, delittuosa o meno, della somma stessa. Nell'ultima pronuncia richiamata, infatti, l'annullamento dell'ordinanza impugnata è stato determinato dalla mancanza di motivazione, nonostante l'espressa sollecitazione della difesa, sull'esistenza del delitto presupposto del reato di riciclaggio, contestato provvisoriamente all'indagato. Ciò non è accaduto nel caso in esame, in cui il Tribunale, tenuto conto della fase delle indagini e della liquidità dell'imputazione, ha motivato sul reato presupposto della ricettazione, individuando una serie di elementi (modalità del rinvenimento, mancanza di giustificazione del possesso; sproporzione tra la somma e le condizioni economiche degli indagati, precedenti di polizia specifici dell'indagato) atti a far ritenere che la somma fosse provento di un'attività di spaccio di stupefacenti. Al cospetto delle argomentazioni formulate nel provvedimento impugnato le doglianze, formulate dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto).1.4 Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore del