CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00922/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2019, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 4.10.2018 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e alla multa di euro 1.400,00 per due furti (capi A e D) e porto abusivo di coltello e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (capi B e C), tutti reati uniti sotto il vincolo della continuazione. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso l'Allevi, deducendo con il primo motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. censurando in particolare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 63, comma 4, c.p. per l'eccessività dell'aumento di pena calcolato sulla base della predetta norma.. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio a fronte di una motivazione della sentenza impugnata non illogica. 3.1. Invero, la Corte d'appello quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha giustificato il diniego con l'assenza di elementi positivi di valutazione e l'irrilevanza della confessione come positiva circostanza valutabile ex art. 62 bis c.p., atteso che intervenne in un contesto di solidità del quadro probatorio a carico dell'imputato. Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). In proposito è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 3.2. Quanto alla determinazione dell'aumento di pena ex art. 63, comma 4, c.p. la motivazione della sentenza impugnata è immune da censure, laddove ha motivato la scelta di determinare l'aumento per la recidiva nella misura (quasi massima) di mesi sette di reclusione ed euro 273 di multa in virtù della negativa personalità dell'imputato e della sua grave pericolosità sociale. Sul punto giova ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel .À giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo; Rv. 259142). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P zullo Matr1a Vessichell