CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 17781/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Ligurian. 1442/03/2019, depositata il 9. 12 .201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Genova accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso altrettanti atti di Oggetto: Dazi doganali, Sanzioni, Ordinanza interlocutoria irrogazione di sanzioni, emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - a seguito di un procedimento di revisione dell’accertamento, riguardante otto importazion i aventi ad oggetto altrettante partite di alghe destinate al consumo umano, di origine/provenienza cinese – rideterminando l’ammontare delle sanzioni irrogate, mediante l’applicazione del regime della continuazione nella misura dellasanzione base maggiore, moltiplicata per tre; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane, rilevando che: - in sede di revisione l’Agenzia delle Dogane accertava che le importazioni di alghe erano state dichiarate con la sottovoce doganale 1212 21 00 00 (carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate… destinate al consumo umano), per la quale era previsto un dazio doganale pari allo 0%, mentre dalla polizza di carico e dalla fattura allegati a dette dichiarazioni si evinceva che si trattava di alghe arrostite ([OSCURATO:PERSONA]), da classificare con il codice tariffario 2008 99 99 90 (frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate ….), per la quale era previsto un dazio doganale con aliquota del 18,4%; - la decisione di primo grado andava confermata, in quanto , secondo la giurisprudenza di legittimità, il cumulo giuridico si applica anche nel caso di reiterazione di violazioni sostanziali, in forza del principio generale del favor rei,e la disciplina della continuazione di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 va applicata alla generalità dei tributi, dovendosi ritenere superati i requisiti dell’unicità temporale e della unitaria risoluzione illecita;- occorreva considerare, inoltre, i l periodo relativamente breve in cui erano state rilasciate le dichiarazioni ritenute non veritiere (circostanza definitivamente accertata, in quanto non oggetto di impugnazione), i l principio di proporzionalità e l’unicità dello scopo, riguardando tutte le dichiarazioni ritenute false l’individuazione della voce doganale in una determinata categoria di merce; -l’Agenzia delle Dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resist e va con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile l’istituto della continuazione sulla base dell’unicità dello scopo; -con il secondo motivo, de duce la violazione de ll’ art. 303, comma 3, del TULD, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. , non avendo la CTR considerato che l’Amministrazione finanziaria non poteva valutare discrezionalmente la proporzionalità delle sanzioni irrogate, in quanto determinabili secondo un’intensità variabile da un minimo ad un massimo in ragione dell’ammontare del maggior diritto di confine dovuto e non corrisposto, fatta eccezione per le circostanze di cui all’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, non riscontrabili nel caso in esame; -in via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 31.01.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia