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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 18619/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 7620-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: A.C.S. –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentat a e difes a d agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con la mandante [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – avverso la sentenza delConsiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 620/2023, pubblicatail 28 settembre 2023 ; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 23 maggio 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 7620-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: A.C.S. –[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentat a e difes a d agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con la mandante [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentate e difese dall’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – avverso la sentenza delConsiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 620/2023, pubblicatail 28 settembre 2023 ; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 23 maggio 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma,
Sentenza Cassazione n. 18619/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris