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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04987/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è declinato in fatto allorché il ricorrente confuta le ragioni di merito richiedendo una rivalutazione delle risultanze processuali che la Corte di appello ha avuto modo di apprezzare con completezza nella pertinente sede allorché ha osservato che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non fossero solo differenti in merito alla identificazione del soggetto da cui avrebbe acquistato lo stupefacente, in precedenza indicato per nome e cognome, ma anche in ordine alle modalità diretto in cui era avvenuto l'acquisto ad opera del ricorrente; rilevato che il secondo motivo con cui si contesta la quantificazione della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come la stessa fosse stata congruamente determinata anche in considerazione del minimale scostamento dal minimo edittale nonostante l'applicata della ritenuta continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è declinato in fatto allorché il ricorrente confuta le ragioni di merito richiedendo una rivalutazione delle risultanze processuali che la Corte di appello ha avuto modo di apprezzare con completezza nella pertinente sede allorché ha osservato che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non fossero solo differenti in merito alla identificazione del soggetto da cui avrebbe acquistato lo stupefacente, in precedenza indicato per nome e cognome, ma anche in ordine alle modalità diretto in cui era avvenuto l'acquisto ad opera del ricorrente; rilevato che il secondo motivo con cui si contesta la quantificazione della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato come la stessa fosse stata congruamente determinata anche in considerazione del minimale scostamento dal minimo edittale nonostante l'applicata della ritenuta continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04987/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris