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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 43480/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA]), nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita con riferimento ad un'associazione ex art. 416 cod. pen., ad una pluralità di rapine e di ricettazioni, ad una rapina tentata e ad un danneggiamento aggravato (ascritti come commessi nel 2012).

In particolare, emerge dall'ordinanza in oggetto che l'originaria misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti donniciliari e che all'esito di giudizio di riesame è stata annullata l'ordinanza, per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria, con riferimento alle rapine, alla rapina tentata ed alle ricettazioni, per le quali fattispecie vi è stato poi proscioglimento da parte del G.u.p.

In merito alle altre due fattispecie, associazione per delinquere e danneggiamento aggravato, invece, all'esito di dibattimento caratterizzato anche dall'escussione di testimoni e dalla trascrizione delle intercettate conversazioni e comunicazioni, il richiedente è stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile.

Il giudice della riparazione, premessa la ricostruzione di cui innanzi, ha ritenuto configurabile un'ipotesi di c.d.

«ingiustizia formale» con riferimento alla detenzione ricollegabile ai reati di cui al proscioglimento.

È stato argomentato in ragione dell'insussistenza ab origine dei gravi indizi di colpevolezza motivata da una diversa valutazione dei medesimi elementi posti alla base dell'ordinanza genetica, non potendosi così valutare l'eventuale sussistenza di una condotta ostativa all'equa riparazione.

In ordine agli altri due reati per i quali D'Ambrosio è stato assolto all'sito di dibattimento, la Corte territoriale ha ravvisato la condotta ostativa del richiedente movendo dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio, con le quali egli si era limitato solo ad ammettere una generica conoscenza degli altri indagati senza fornire ulteriori circostanze in merito, e dagli elementi emergenti da due conversazioni intercettate, utilizzati dal G.i.p. ed emergenti dall'ordinanza cautelare (prog. nn. 266 e 269 del 27 ottobre 2012).

2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione D'Annbrosio, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, anche in termini di travisamento delle prove.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel porre a fondamento dell'accertata condotta ostativa gli elementi emergenti dalle due dette intercettazioni così come utilizzate dal G.i.p. e non dalle trascrizioni delle registrazioni effettuate in dibattimento mediante apposita perizia fonica, evidenzianti un contenuto sostanzialmente differente in diverse parti.

Il giudice di merito avrebbe altresì argomentato dagli elementi emergenti dalle dette conversazioni non la partecipazione all'associazione per delinquere ma esclusivamente il concorso del richiedente nella commissione del danneggiamento aggravato della macchina di un sindaco (ex art. 612, comma 2, cod. pen. nella sua formulazione ratione temporis applicabile).

Con riferimento a tale ultima fattispecie, comunque non oggetto dei provvedimenti autorizzativi delle indagini tecniche, non sarebbe peraltro neanche prospettabile l'applicazione della misura cautelare in oggetto, in ragione dei limiti edittali.

Agli elementi emergenti dalle indicate conversazioni intercettate, comunque neutralizzati nella loro valenza indiziaria da parte della sentenza assolutoria, la Corte territoriale avrebbe aggiunto la condotta procedimentale gravemente colposa del richiedente, essendosi egli limitato in sede d'interrogatorio ad evidenziare solo una generica conoscenza con i coindagati senza fornire ulteriori circostanze in merito.

3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.

2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

2.3. Più nel dettaglio, per quanto rileva nella fattispecie in esame, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue.

Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

3. Premesso quanto innanzi, ihial-Ffierto-rasserteritsi mostra assorbente la fondatezza della censura con la quale si deduce l'errore della Corte territoriale consistente nell'aver argomentato la condotta ostativa dagli elementi emergenti dalle conversazioni così come utilizzate dal G.i.p. e non dalle trascrizioni delle registrazioni effettuate in dibattimento mediante apposita perizia fonica (evidenzianti peraltro contenuti non sovrapponibili).

3.1. In niérito opera difatti il principio per cui nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'instante ostativi alla riparazione, le intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari e successivamente non trascritte, potendo desumersi la prova del colloquio intercettato e del suo contenuto dalla lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1513 del 25/03/2014, Kasimov, Rv. 259234).

Nella specie, invece, nonostante l'intervenuta trascrizione (in sede dibattimentale) e la disponibilità della stessa, la Corte territoriale ha comunque inteso utilizzare gli elementi emergenti delle intercettazioni così come sottoposti al G.i.p. ed utilizzati per l'adozione della misura cautelare.

Così argomentando, peraltro, il provvedimento impugnato evidenzia il sotteso errore logico- concettuale insito nell'aver il giudice di merito non accertato l'eventuale condotta ostativa del ricorrente, in ipotesi emergente dalle conversazioni captate (e trascritte), ma evidenziato la gravità indiziaria come argomentata dal G.i.p. nell'adozione dell'ordinanza genetica.

3.2. A quanto innanzi si aggiungono altri profili di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte territoriale, difatti, da un lato parcellizza il materiale a sua disposizione per l'accertamento della condotta ostativa con riferimento al reato associativo, decidendo di non considerare elementi eventualmente emergenti dalle altre conversazioni captate, e, dall'altro, utilizza intercettazioni dalle quali, a suo dire, comunque emergerebbero, al più, elementi in connessione sinergica rispetto non all'associazione bensì al reato di danneggiamento aggravato, incompatibile con la misura coercitiva applicata.

3.3. Medesime considerazioni sovvengono infine con riferimento all'apparato argomentativo che valorizza la condotta endoprocedimentale del richiedente, sostanziatasi nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio eseguito dal G.i.p., senza esplicitare il relativo collegamento sinergico tra quanto dichiarato dall'allora indagato, circa la conoscenza dei coindagati, e l'intervento dell'autorità.

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato (nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA]), nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita con riferimento ad un'associazione ex art. 416 cod. pen., ad una pluralità di rapine e di ricettazioni, ad una rapina tentata e ad un danneggiamento aggravato (ascritti come commessi nel 2012). In particolare, emerge dall'ordinanza in oggetto che l'originaria misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti donniciliari e che all'esito di giudizio di riesame è stata annullata l'ordinanza, per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria, con riferimento alle rapine, alla rapina tentata ed alle ricettazioni, per le quali fattispecie vi è stato poi proscioglimento da parte del G.u.p. In merito alle altre due fattispecie, associazione per delinquere e danneggiamento aggravato, invece, all'esito di dibattimento caratterizzato anche dall'escussione di testimoni e dalla trascrizione delle intercettate conversazioni e comunicazioni, il richiedente è stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile. Il giudice della riparazione, premessa la ricostruzione di cui innanzi, ha ritenuto configurabile un'ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» con riferimento alla detenzione ricollegabile ai reati di cui al proscioglimento. È stato argomentato in ragione dell'insussistenza ab origine dei gravi indizi di colpevolezza motivata da una diversa valutazione dei medesimi elementi posti alla base dell'ordinanza genetica, non potendosi così valutare l'eventuale sussistenza di una condotta ostativa all'equa riparazione. In ordine agli altri due reati per i quali D'Ambrosio è stato assolto all'sito di dibattimento, la Corte territoriale ha ravvisato la condotta ostativa del richiedente movendo dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio, con le quali egli si era limitato solo ad ammettere una generica conoscenza degli altri indagati senza fornire ulteriori circostanze in merito, e dagli elementi emergenti da due conversazioni intercettate, utilizzati dal G.i.p. ed emergenti dall'ordinanza cautelare (prog. nn. 266 e 269 del 27 ottobre 2012). 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione D'Annbrosio, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, anche in termini di travisamento delle prove. In particolare, la Corte territoriale avrebbe errato nel porre a fondamento dell'accertata condotta ostativa gli elementi emergenti dalle due dette intercettazioni così come utilizzate dal G.i.p. e non dalle trascrizioni delle registrazioni effettuate in dibattimento mediante apposita perizia fonica, evidenzianti un contenuto sostanzialmente differente in diverse parti. Il giudice di merito avrebbe altresì argomentato dagli elementi emergenti dalle dette conversazioni non la partecipazione all'associazione per delinquere ma esclusivamente il concorso del richiedente nella commissione del danneggiamento aggravato della macchina di un sindaco (ex art. 612, comma 2, cod. pen. nella sua formulazione ratione temporis applicabile). Con riferimento a tale ultima fattispecie, comunque non oggetto dei provvedimenti autorizzativi delle indagini tecniche, non sarebbe peraltro neanche prospettabile l'applicazione della misura cautelare in oggetto, in ragione dei limiti edittali. Agli elementi emergenti dalle indicate conversazioni intercettate, comunque neutralizzati nella loro valenza indiziaria da parte della sentenza assolutoria, la Corte territoriale avrebbe aggiunto la condotta procedimentale gravemente colposa del richiedente, essendosi egli limitato in sede d'interrogatorio ad evidenziare solo una generica conoscenza con i coindagati senza fornire ulteriori circostanze in merito. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 2.3. Più nel dettaglio, per quanto rileva nella fattispecie in esame, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Premesso quanto innanzi, ihial-Ffierto-rasserteritsi mostra assorbente la fondatezza della censura con la quale si deduce l'errore della Corte territoriale consistente nell'aver argomentato la condotta ostativa dagli elementi emergenti dalle conversazioni così come utilizzate dal G.i.p. e non dalle trascrizioni delle registrazioni effettuate in dibattimento mediante apposita perizia fonica (evidenzianti peraltro contenuti non sovrapponibili). 3.1. In niérito opera difatti il principio per cui nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'instante ostativi alla riparazione, le intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari e successivamente non trascritte, potendo desumersi la prova del colloquio intercettato e del suo contenuto dalla lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1513 del 25/03/2014, Kasimov, Rv. 259234). Nella specie, invece, nonostante l'intervenuta trascrizione (in sede dibattimentale) e la disponibilità della stessa, la Corte territoriale ha comunque inteso utilizzare gli elementi emergenti delle intercettazioni così come sottoposti al G.i.p. ed utilizzati per l'adozione della misura cautelare. Così argomentando, peraltro, il provvedimento impugnato evidenzia il sotteso errore logico- concettuale insito nell'aver il giudice di merito non accertato l'eventuale condotta ostativa del ricorrente, in ipotesi emergente dalle conversazioni captate (e trascritte), ma evidenziato la gravità indiziaria come argomentata dal G.i.p. nell'adozione dell'ordinanza genetica. 3.2. A quanto innanzi si aggiungono altri profili di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale, difatti, da un lato parcellizza il materiale a sua disposizione per l'accertamento della condotta ostativa con riferimento al reato associativo, decidendo di non considerare elementi eventualmente emergenti dalle altre conversazioni captate, e, dall'altro, utilizza intercettazioni dalle quali, a suo dire, comunque emergerebbero, al più, elementi in connessione sinergica rispetto non all'associazione bensì al reato di danneggiamento aggravato, incompatibile con la misura coercitiva applicata. 3.3. Medesime considerazioni sovvengono infine con riferimento all'apparato argomentativo che valorizza la condotta endoprocedimentale del richiedente, sostanziatasi nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio eseguito dal G.i.p., senza esplicitare il relativo collegamento sinergico tra quanto dichiarato dall'allora indagato, circa la conoscenza dei coindagati, e l'intervento dell'autorità. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione tra le parti delle spese per questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte
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