CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16695/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Napoli; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 17 agosto 2024 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo della inammissibilità è di carattere formale, trattandosi secondo la Corte di merito di una «istanza priva di sottoscrizione digitale». 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nelle forme di legge. Il ricorrente contesta la causa di inammissibilità ed afferma che vi era regolare sottoscrizione dell’istanza «con firma digitale». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che trattandosi di questione in rito questa Corte ha accesso agli atti del fascicolo ed è giudice del fatto processuale. Ciò posto, la domanda di revisione in questione – per quanto appare dal fascicolo qui trasmesso - risulta proposta personalmente dal soggetto interessato, a mezzo PEC e con sottoscrizione digitale (la firma è in formato CADES-BES, risulta integra e il certificato risulta attendibile). La domanda di revisione può essere proposta personalmente dal condannato ai sensi dell’art. 633 cod.proc.pen. e, pertanto, la declaratoria di inammissibilità deve essere sottoposta a rivalutazione, previo annullamento della decisione impugnata. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di