CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 11163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso15365/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocatoSalvatore Giordano - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti – nonchécontro RG 15365/22 Medical-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 725/2022 depositata il 22/02/2022; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 5/03/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il lodo arbitrale che ne aveva pronunciato la condanna al pagamento in favore delle controparti della somma di € 200.000,00 in relazione agli accordi oggetto della lettera di intenti in data 26.7.2005; 3. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente. 4. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 29.2.2024, il difensore di parte ricorrente, munito di procura, ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. 5. Ritenuto, pertanto, che, applicandosi ratione temporis l'art. 390, comma 2, cod. proc. civ. nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la rinuncia deve intendersi perfezionata anche in difetto di notificazione o di visto delle controparti e che si possa perciò dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.,liquidandosi le spese in favore del procuratore antistatario delle controparti come da dispositivo. RG 15365/22 Medical-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del procuratore antistatario della parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno5.03.2024. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti